Il testo integrale
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 24 gennaio 2014 n. 3572[1]
Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera e), n. 5), del Dpr n. 380 del 2001, il reato di costruzione edilizia abusiva è configurabile anche nell’ipotesi di installazione di case mobili aventi una destinazione duratura per soddisfare esigenze abitative.
Tuttavia l’ordinanza impugnata – si legge nella sentenza – non dà conto delle modalità di ancoraggio delle case mobili al suolo, omettendo, in particolare, di specificare se tale ancoraggio abbia carattere temporaneo. E questa è un’omissione decisiva ai fini della sussistenza del fumus del reato, perché la temporaneità dell’ancoraggio è espressamente ritenuta determinante dalla legge regionale della Toscana n. 42 del 2000.
In particolare, l’articolo 29, comma 2, prevede che è consentita, in non più del 40% delle piazzole di un campeggio … l’installazione di strutture temporaneamente ancorate al suolo per l’intero periodo di permanenza del campeggio nell’area autorizzata.
Mentre il fatto che le case mobili siano allacciate alle reti dei servizi non è di per sé sufficiente a ritenere configurabile il fumus dei reati contestati, perché tale allacciamento ben potrebbe avere anch’esso carattere temporaneo.
[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/penale/sentenzeDelGiorno/2014/01/campeggio-casa-mobile-ancorabile-al-suolo-se-per-un-periodo-provvisorio.html
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