Cassazione toga rossa

Suprema Corte di Cassazione

sezione III
sentenza 24 febbraio 2014, n. 8722

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente
Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere
Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere
Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere
Dott. ANDRONIO Alessandro M. – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso l’ordinanza n. 114/2013 TRIB. LIBERTA’ di CATANIA, del 23/05/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
sentite le conclusioni del PG Dott. A. Di Popolo, inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 23 maggio 2013 il Tribunale di Catania ha respinto richiesta di riesame di provvedimento di sequestro preventivo per equivalente emesso dal gip dello stesso Tribunale in data 13 febbraio 2013, richiesta proposta da (OMISSIS), indagato per il reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 ter, e i cui beni (denaro e immobili) sono oggetto del sequestro.
2. Ha presentato ricorso il difensore, denunciando la violazione dell’articolo 325 c.p.p.. Viene contestato il fumus commissi delicti ritenuto sussistente dal Tribunale; si censura inoltre l’essersi il Tribunale ritenuto privo di competenza in ordine all’effettuato sequestro di una pensione di invalidita’ a favore del giudice dell’esecuzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso e’ parzialmente fondato.
3.1 Come si e’ appena esposto, l’unico motivo si articola in due doglianze. La prima concerne la sussistenza del fumus commissi delicti, che, secondo il ricorrente, non sussisterebbe: e cio’ il ricorrente argomenta sulla base di una versione alternativa dei fatti che sarebbero consistiti – a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale – soltanto nella enunciazione di dati non veritieri in dichiarazione, da punirsi semmai Decreto Legislativo n. 74 del 2000, ex articoli 3 e 4. La doglianza e’ palesemente inammissibile, in quanto persegue, rendendola necessaria per la verifica della sua ricostruzione della vicenda e della condotta del (OMISSIS), una cognizione di fatto preclusa al giudice di legittimita’.
3.2 La seconda censura, invece, concerne indubbiamente una questione di diritto. Adduce il ricorrente che, su un conto corrente bancario, sono state sequestrate somme di denaro versate dall’Inps per la pensione di invalidita’ dell’indagato. Cio’ era gia’ stato evidenziato nella richiesta di riesame con correlata richiesta di limitazione del sequestro: al riguardo il Tribunale ha affermato che il giudice del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, “e, dunque, anche il Tribunale in sede di riesame”, non ha l’obbligo di individuare i singoli beni, competendo al pubblico ministero, in sede di esecuzione, di individuarli. Avendo il gip indicato il valore complessivo dei beni, ogni ulteriore questione, secondo il Tribunale, si affronta tramite istanza di restituzione: quindi “il rimedio esperibile dal (OMISSIS) non puo’ essere, con riferimento alla scelta dei beni da sottoporre al vincolo reale, quello del riesame, perche’ non e’ in discussione la legittimita’ del provvedimento di sequestro, dovendo invece avanzare richiesta di restituzione al pubblico ministero, quale organo competente per l’esecuzione”. Osserva invece il ricorrente – richiamando tra l’altro il Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, articolo 1, sulla impignorabilita’ e insequestrabilita’ delle pensioni – che “una cosa e’ l’individuazione concreta di beni legittimamente passibili di sequestro, altra la conferma di un sequestro che colpisce ben che non siano assoggettabili alla cautela”.
La doglianza del ricorrente e’ fondata, poiche’ l’impugnata ordinanza confonde, effettivamente, due piani diversi. Risulta del tutto consolidata la giurisprudenza di legittimita’ che il Tribunale sinteticamente invoca, in base alla quale il giudice che emette provvedimento di sequestro preventivo per equivalente finalizzato alla confisca non e’ tenuto a individuare in modo specifico i beni su cui apporre il vincolo, poiche’ quel che in tale sede rileva, e che quindi il giudice e’ tenuto a indicare, e’ la determinazione del valore complessivo dell’oggetto del sequestro; identificato cosi’ il quantum, compete al pubblico ministero – o anche alla polizia giudiziaria: Cass. sez. 2, 29 maggio 2013 n. 35813; Cass. sez. 2, 27 gennaio 2010 n. 6974 – in fase esecutiva individuare specificamente i beni da apprendere e, correlativamente, verificarne il valore in rapporto all’importo complessivamente sequestrabile (Cass. sez. 2, 29 maggio 2013 n. 35813, cit.; Cass. Sez. 3, 12 luglio 2012 – 7 marzo 2013 n. 10567; Cass. sez. 3, 25 febbraio 2010 n. 12580; Cass. sez. 2, 27 gennaio 2010 n. 6974, cit.). Va peraltro precisato che tale giurisprudenza qualifica la determinazione del valore come contenuto minimo, ovvero assolutamente necessario, del provvedimento ablativo, ma non esclude affatto il potere/dovere del giudice che emette il provvedimento di pronunciarlo attribuendogli un contenuto completo, ovvero indicando anche specificamente quali beni assoggetta al vincolo, se e’ in condizioni di farlo. Deve infatti il giudice che sequestra specificamente indicare quali siano i beni vincolagli se dispone in atti di elementi per stabilirlo, solo in caso contrario incombendo detta individuazione al P.M. quale organo demandato all’esecuzione del provvedimento (Cass. sez. 3, 10 gennaio 2012 n. 7675). A fortiori, qualora il sequestro sia gia’ stato eseguito, come nel caso di specie, non si puo’ quindi ritenere devoluto al pubblico ministero ogni profilo attinente alle caratteristiche dei beni sequestrati, sottraendosi tale tematica all’oggetto della revisione che l’interessato puo’ innescare adendo il Tribunale del riesame. Se, allora, la mancata individuazione dei beni oggetto del sequestro al momento della pronuncia del provvedimento genetico non inficia la legittimita’ del suddetto provvedimento qualora questo determini il quantum del vincolo, lo stesso non puo’ dirsi per la diversa ipotesi (che il Tribunale ha in sostanza, come gia’ accennato, confuso con la prima) dell’effettuato assoggettamento al vincolo di beni oggettivamente non sequestrabili, fattispecie, a ben guardare, ontologicamente affine all’ulteriore ipotesi di esecuzione del sequestro mediante l’assoggettamento al vincolo di beni non sequestrabili soggettivamente nel senso che l’indagato non ne abbia la disponibilita’: ipotesi, quest’ultima, che e’ indiscutibile rientri nel vaglio del Tribunale del riesame. E d’altronde – si osserva ad abundantiam – la garanzia della fruizione diretta di una cognizione giurisdizionale, in luogo della previa necessita’ di rivolgersi a quella che e’, comunque, una parte seppur pubblica, non puo’, alla luce dei fondamentali principi costituzionali e sovranazionali in ordine alla tutela dei diritti, essere interpretata in senso irragionevolmente restrittivo.
In conclusione, per quanto concerne la questione del vincolo che sarebbe stato apposto a una pensione di invalidita’ l’ordinanza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Catania, per il resto dovendosi rigettare il ricorso.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania limitatamente alla confisca della pensione; rigetta nel resto.

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