Cassazione 14

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 23 settembre 2015, n. 38539

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIALE Aldo – Presidente

Dott. AMORESANO Silvio – Consigliere

Dott. MULLIRI Guicla – rel. Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS), imputato Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 bis;

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Salerno del 16.6.14;

Sentita, in pubblica udienza, la relazione del cons. Dott. Guicla Mulliri;

Sentito il P.M., nella persona del P.G. Dott. SPINACI Sante, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

Sentito il difensore dell’imputato avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – Con la sentenza impugnata, la Corte d’appello ha confermato la condanna inflitta al ricorrente per avere, nella sua qualita’ di legale rappresentante della (OMISSIS) S.p.a., omesso di versare nel termine previsto per la dichiarazione annuale di sostituto d’imposta (c.d. mod. 770) ritenute alla fonte relative ad emolumenti erogati nell’anno 2006 e risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituti d’imposta, per un importo pari ad euro 139.736.

2. Motivi del ricorso – Avverso tale decisione, l’imputato ha proposto ricorso, tramite difensore, deducendo:

1) erronea applicazione della legge penale avuto riguardo all’articolo 45 c.p.. Piu’ precisamente, il ricorrente deduce assenza dell’elemento soggettivo in quanto l’imputato avrebbe agito in presenza di una causa di forza maggiore per crisi di liquidita’ dell’azienda;

2) vizio di motivazione per mancata valutazione di una prova: sebbene la difesa avesse allegato la “illiquidita’”, i giudici non hanno motivato in ordine alla incongruita’ di tale prova ignorando l’obiezione difensiva (alla sentenza di primo grado) secondo cui non tutti i crediti costituenti “attivo circolante” rappresentano “disponibilita’ liquide”. Si fa, infatti, notare che, una cosa e’ la condizione economica dell’impresa ed altra e’ la condizione finanziaria: mentre, dai valori dell’attivo circolante, si evince la funzionalita’ economica della societa’ (es. i crediti che essa vanta e che attestano la potenziale vitalita’) la liquidita’ disponibile (o di cassa), invece (vale a dire l’incasso) indica il grado di effettiva operativita’ finanziaria.

Siccome non sempre i crediti sono di facile ed immediato realizzo, se, nella specie, si fosse tenuto conto di tale dato (in particolare, dei ritardi da parte del Comune nel pagamento dei debiti che esso aveva con l’impresa), si sarebbe potuti pervenire a conclusioni differenti;

3) vizio di motivazione in relazione alla mancanza di risposta alle deduzioni difensive.

Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della sentenza impugnata.

Con atto depositato il 27.4.15, il ricorrente ha prodotto una memoria nella quale ribadisce che la crisi di liquidita’ della sua societa’ e’ dipesa dalla insolvenza del suo unico committente (il Comune di Salerno) ed allega, a riprova, documentazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Motivi della decisione – Il ricorso e’ infondato e deve essere respinto.

3.1. E’ per tabulas che il (OMISSIS), nella sua qualita’ di legale rappresentante della societa’ ” (OMISSIS) S.p.a.” – pur avendo dichiarato, con l’apposito modello 770/07 relativo all’anno 2006, di avere operato ritenute alla fonte sugli emolumenti erogati per l’anno 2006 e risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti di imposta – non ha provveduto al versamento degli importi nel termine di legge previsto per la presentazione del modello (31.10.07). Il pagamento, infatti, risulta avvenuto tardivamente in data 22.12.09 (e comunque in maniera parziale mancando le maggiorazioni per interessi).

Tutto cio’ e’ evincibile dalle pronunzie di merito, qui esaminate (tra le quali deve includersi legittimamente anche quella del Tribunale che, essendo stata confermata in appello, si “salda” con essa – s.u. 4.2.92, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 1, 20.6.97, Zuccaro, Rv. 208257 Sez. 1, 26.6.00, Sangiorgi, Rv. 216906) e non viene neppure contestato dall’imputato che, infatti, si difende invocando, a propria discolpa, di avere agito in una situazione “necessitata” a lui non ascrivibile perche’ riferibile al fatto che unico socio ed unico committente della societa’ era il Comune di Salerno.

L’argomento – speso anche in appello e ribadito con la memoria successiva alla presentazione del ricorso – non puo’ tuttavia essere accolto.

Come bene ricordato da questa S.C. (sez. in, 9.10.13, Maffei, n. 5905, non massimato), l’esimente invocata (che non trova definizione specifica nell’articolo 45 c.p. che si limita a indicare l’effetto di causazione della condotta – “commesso il fatto per” – da attribuirsi o al caso fortuito o alla forza maggiore) e’ tradizionalmente identificata come la vis major cui resisti non potest, e consiste in quell’evento, proveniente dalla natura o da fatto umano, che costituisce una forza maggiore rispetto a quella che puo’ essere esercitata dall’agente. In tal modo, l’evento viene rescisso in modo assoluto dalla condotta dell’agente stesso (da ult., cass. sez. 1, 5 aprile 2013 n. 18402).

Il precedente appena Citato – proprio con riguardo ad una richiesta della esimente per difficolta’ economiche dell’impresa dell’imputato, anche in quel caso negata – evidenzia, peraltro, che “per poter ravvisare la causa di giustificazione della forza maggiore e’ necessario aver acquisito la prova rigorosa che la violazione del precetto penale e’ dipesa da un evento del tutto estraneo alla sfera di controllo del soggetto agente”.

Anche altra recente decisione (sez. 3, 4.12.07, Cairone, rv. 238986), sempre in motivazione, qualifica la forza maggiore come un fatto che esula completamente dalla condotta dell’agente, cosi’ da “rendere ineluttabile il vendicarsi dell’evento che, conseguentemente, non puo’ in alcun modo ricollegarsi ad una azione od omissione cosciente e volontaria dell’agente”.

La vis major e’ dunque quella causa esterna all’agente che sostituisce la serie causale a lui ascrivibile, innescandone un’altra, diversa e completamente autonoma rispetto alla condotta dell’agente stesso e, cosi’ come ripetutamente affermato anche dalla migliore dottrina in materia, perche’ possa dirsi sussistente la invocata “forza maggiore”, occorre che l’elemento causante sia “determinante” (non rilevando, invece, se qualificabile solo come causa concorrente Sez. 4, 23.11.82 n. 1492).

3.2. E’ proprio alla luce dei brevi richiami giurisprudenziali appena effettuati che appare evidente come il caso di specie non sia riconducibile, come auspicato dal ricorrente, nell’alveo della “forza maggiore”.

E cio’ e’ possibile affermare proprio alla luce delle produzioni difensive volte a porre in evidenza la (apparente) “dipendenza” della societa’ dell’imputato dal Comune di Salerno (unico socio e committente).

Premesso che la esistenza di una situazione di “sofferenza” non costituisce in se’ causa di giustificazione, e’ altresi’ incontestato che, come evidenziato gia’ in primo grado (f. 4), la societa’ non si trovava in una condizione di illiquidita’ completa “ma sono state operate delle scelte soggettive da parte dell’organo amministrativo che ha coscientemente privilegiato il pagamento si alcuni debiti rispetto ad altri, in primis, quelli erariali”.

D’altro canto, e’ anche stato correttamente sottolineato dai giudici che, quello qui contestato, e’ un reato proprio, istantaneo ed a forma vincolata che si consuma allo scadere del termine previsto dalla legge per la presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta. Le ritenute certificate rappresentano somme dovute dai soggetti che percepiscono i compensi e che, per maggiore economicita’, sono, per volonta’ legislativa, trattenute e poi versate dal soggetto che eroga le retribuzioni il quale, in tal modo, opera come sostituto dell’Erario introitando le somme spettanti a quest’ultimo ma cui deve, comunque, consegnarle, nel termine di legge.

Il sostituto di imposta che non vi ottemperi, percio’, puo’ esser scriminato nella misura in cui si dimostri la sua impossibilita’ assoluta a farlo per ragioni a lui non ascrivibili.

Ebbene, nello specifico, come gia’ evidenziato, non solo, tale impossibilita’ non era assoluta ma relativa (essendo stati, nel frattempo, onorati debiti diversi da quello erariale) ma, per di piu’, Si deve riscontrare (anche grazie alla documentazione fornita dall’imputato con la memoria) una sorta di “responsabilita’” dell’imputato ravvisabile nella sua mancata (e sollecita) attivazione.

Quest’ultimo, infatti, nella sua veste di amministratore, proprio perche’ consapevole della situazione di sofferenza nella quale versava la societa’, avrebbe dovuto puntare ad una sollecita ricapitalizzazione. Invece, come risulta dal verbale di cui all’all. 3 della memoria difensiva, essa e’ avvenuta solo in data 30.6.08 e, quel che piu’ conta, la stessa delibera dell’unico socio (v. all. 2) e’ gia’ di per se’ successiva alla scadenza del termine (31.7.07) per adempiere con l’Erario.

Fermo restando, cioe’, che non si discute la crisi di liquidita’ evocata dall’imputato, proprio nella delibera del Consiglio Comunale del 28.12.07 si legge gia’ alla data di approvazione del bilancio periodico chiuso il 30.6.07, si dava atto delle “gravi difficolta’ finanziarie ed economiche” della societa’ amministrata dall’imputato tanto e’ vero che il Consiglio di amministrazione aveva deliberato di convocare l’assemblea straordinaria dei soci “per l’abbattimento del capitale sociale e contemporanea ricostituzione del medesimo”. Tuttavia, a dispetto della stessa norma del codice civile ivi citata (articolo 2447 c.c.) che prevede che “gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea”, la situazione non e’ stata affatto affrontata con sollecitudine dal (OMISSIS) se e’ vero, come risulta in atti, che tale assemblea e’ stata tenuta solo un anno dopo la scadenza del termine per il versamento delle somme qui in contestazione.

E cio’, senza che il (OMISSIS), nella sua difesa – pur articolata e documentata – abbia fornito alcuna valida giustificazione di cotanto ritardo.

A tale stregua, a questo punto, invocare la crisi di liquidita’ dell’azienda risulta sicuramente non adeguato a sostenere la causa di giustificazione ed a scriminare quindi la obiettiva infrazione penale commessa dall’imputato.

Nel respingere il ricorso, segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Visti gli articoli 615 e ss. c.p.p..

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

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