Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 22 marzo 2016, n. 5622
Svolgimento dei processo
N.S. ha agito in giudizio nel confronti del Comune di Torino chiedendo il risarcimento dei danni riportati il 12 gennaio 2009, per essere scivolata e caduta a causa di una lastra di ghiaccio presente sul manto stradale in via Lungo Po Cadorna, all’altezza di un attraversamento pedonale in direzione di piazza Vittorio Veneto. La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Torino.
La Corte di Appello di Torino ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorre la S., sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
1.- Preliminarmente, si osserva che non è regolare la procura rilasciata dal Sindaco del comune resistente all’avvocato M.A.P. e da quest’ultima autenticata, in quanto non redatta a margine o in calce ad uno degli atti tassativamente previsti dell’art. 83 c.p.c. (neanche uno di quelli indicati nella nuova formulazione introdotta dall’art. 45, co. 9, lett. a, della legge 18 giugno 2009 n. 69, applicabile nella fattispecie, avendo avuto inizio il giudizio in primo grado successivamente al 4 luglio 2009, ai sensi dell’art. 58, co. 1, della medesima legge: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12831 del 6 giugno 2014; Sez. 5, Ordinanza n. 7241 del 26 marzo 2010), e dunque al di fuori delle specifiche ipotesi in cui può ritenersi sussistere potere certificatorio dell’autografia da parte del difensore. Ed infatti «nel giudizio di cassazione, la procura speciale può essere rilasciata a margine o in calce solo del ricorso o del controricorso trattandosi degli unici atti indicati, con riferimento al giudizio di legittimità, dall’art. 83, co. 3, c.p, c., sicché, ove non sia rilasciata in occasione di tali atti, il conferimento deve avvenire, ai sensi dei secondo comma del citato articolo, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata che facciano riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13329 del 30 giugno 2015). L’ente resistente non può pertanto essere ritenuto regolarmente costituito in giudizio.
2.- Con l’unico motivo del ricorso si denunzia «erronea e/o falsa interpretazione e/o applicazione dell’art. 2051 c. c. con particolare riferimento alla nozione di “fatto della vittima” ad efficacia interruttiva del nesso di causa (ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)». Il motivo è infondato.
La corte di appello non si è discostata dai principi di diritto enunciati da questa Corte in tema di responsabilità degli enti locali per i danni causati dai beni dei patrimonio demaniale, e secondo i quali: a) «la presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia prevista dall’art. 2051 c.c. non si applica, per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, le volte in cui non sia possibile esercitare sul bene stesso la custodia intesa quale potere di fatto sulla cosa; in riferimento al demanio stradale, la possibilità concreta di esercitare tale potere va valutata alla luce di una serie di criteri, quali l’estensione della strada, la posizione, le dotazioni e i sistemi di assistenza che la connotano, per cui l’oggettiva impossibilità della custodia rende inapplicabile il citato art. 2051» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9546 del 22 aprile 2010; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12821 dei 19 giugno 2015); b) «la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all’ad. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l’amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l’evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d’olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato la rovinosa caduta di un motociclista) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode» (così Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6101 del 12 marzo 2013; conformi, in precedenza: Sez. 3, Sentenza n. 15042 del 6 giugno 2008; Sez. 3, Sentenza n. 20427 del 25 luglio 2008; Sez. 3, Sentenza n. 8157 dei 3 aprile 2009; Sez. 3, Sentenza n. 24419 del 19 novembre 2009; Sez. 3, Sentenza n. 24529 del 20 novembre 2009; Sez. 3, Sentenza n. 15389 del 13 luglio 2011; Sez. 3, Sentenza n. 15720 dei 18 luglio 2011; Sez. 3, Sentenza n. 21508 del 18 ottobre 2011).
In particolare, la corte ha ritenuto, in fatto, con valutazione non sindacabile nella presente sede (e dei resto non sindacata, essendo denunziata con l’unico motivo di ricorso solo violazione di legge e non vizio di motivazione), che: a) non era possibile per il comune porre in essere un’attività così imponente come quella che sarebbe stata necessaria per liberare da neve e ghiaccio l’intero territorio comunale, in considerazione dell’eccezionalità degli eventi atmosferici che si erano determinati; b) che l’incidente si è verificato perché la ricorrente non aveva osservato la necessaria prudenza richiesta dalla situazione climatica eccezionale (ampiamente nota e riconoscibile), che avrebbe imposto la massima attenzione per evitare di transitare sulle lastre di ghiaccio che si erano formate sul manto stradale, peraltro di non difficile individuazione. La mancata osservanza da parte della danneggiata anche del minimale precetto di diligenza consistente nel guardare per terra onde evitare di calpestare visibili lastre di ghiaccio nell’impegnare l’attraversamento pedonale, unitamente alle particolari circostanze atmosferiche che avevano reso impossibile la completa liberazione dell’intero territorio comunale da neve e ghiaccio, sono state ritenute circostanze idonee ad integrare la prova liberatoria del caso fortuito.
La ricorrente deduce che la corte di appello avrebbe omesso di valutare l’incidenza causale sull’evento lesivo delle condizioni di fatto della strada dotate di idoneità al nocumento e imputabili all’ente custode, il carattere non anomalo o abnorme della propria condotta, la prevedibilità e prevenibilità dell’evento da parte del comune e quanto meno un eventuale concorso di colpa.
Le circostanze di fatto richiamate risultano peraltro tutte prese espressamente in esame dalla corte. In relazione ad esse, in sostanza, viene solo richiesta una diversa valutazione delle prove e un riesame dei merito dei giudizio.
Ma ciò non è possibile in sede di legittimità, anche considerato che al presente processo è applicabile (essendo la sentenza impugnata pubblicata in data successiva all’11 settembre 2012) il nuovo testo dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall’art. 54 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134, secondo cui non sono più deducibili, come in passato, genericamente vizi di motivazione, ma esclusivamente l’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti» (Sezioni Unite, 7 aprile 2014 n. 8053 e n. 8054; conf.: Cass. 27 novembre 2014 n. 25216; 9 luglio 2015 n. 14324). 2.- II ricorso è rigettato.
Nulla è a dirsi per le spese dei giudizio di cassazione, in mancanza di regolare attività difensiva dei comune intimato.
Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dall’art. 1, co. 18, della legge n. 228 dei 2012, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, co. 1-quater, dei D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, co. 17, della citata legge n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, dei d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dei comma 1-bis dello stesso art. 13.
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