SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III CIVILE 

Sentenza 22 marzo 2012, n. 4542


Svolgimento del processo

Con citazione notificata in data 15 ottobre 1998 il Comune di Reggio Calabria conveniva in giudizio la società “Mario Orlando & Figli Srl” esponendo di aver deliberato di realizzare attività teatrali per la stagione 1996-97 e di aver invitato alcune ditte, specializzate del settore per la realizzazione di attrezzature edili, a presentare offerte inerenti la costruzione urgente di una tensostruttura da noleggiare. Aggiungeva che la Giunta Comunale, con delibera 28 del 21 gennaio 1997 aveva accettato il preventivo di spesa della convenuta; che la Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo aveva espresso parere negativo sull’idoneità della struttura rilevando gravi carenze; che il Sindaco aveva autorizzato lo spettacolo diffidando la convenuta a provvedere a quanto necessario; che la Commissione aveva confermato il parere negativo a causa del mancato adempimento da parte della srl Mario Orlando degli incombenti di sua competenza; che il Sindaco, permanendo la necessità, aveva autorizzato altre tre rappresentazioni. Ciò premesso, a causa dei disagi provocati dalla fatiscente struttura, il Comune chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta e condannarsi la stessa al risarcimento dei danni provocati. In esito al giudizio in cui si costituiva la convenuta contestando la fondatezza della domanda, il Tribunale adito dichiarava la risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta che condannava al risarcimento dei danni non patrimoniali nella misura della somma già rivalutata di Euro 100.000,00 oltre interessi di legge. Avverso tale decisione proponeva appello la società soccombente ed in esito al giudizio, in cui si costituiva il Comune proponendo a sua volta appello incidentale in ordine al mancato riconoscimento dei danni patrimoniali, la Corte di Appello di Reggio Calabria con sentenza depositata in data 21 gennaio 2010 rigettava l’appello principale e dichiarava inammissibile quello incidentale con compensazione di spese.. Avverso la detta sentenza la Mario Orlando & Figli ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi. Resiste il Comune con controricorso. Entrambe le parti hanno altresì depositato memoria difensiva a norma dell’art.378 del cpc.

Motivi della decisione

In via preliminare, occorre soffermare l’attenzione sull’eccezione di inammissibilità del ricorso, eccezione formulata dal controricorrente Comune sulla base di una pretesa mancata esposizione dei fatti in quanto la ricorrente si sarebbe limitata a richiamare il contenuto del dispositivo della sentenza impugnata per introdurre le ragioni del ricorso.

L’eccezione non è fondata in quanto, contrariamente all’assunto dell’eccipiente, per come risulta dalla lettura del ricorso, quest’ultimo non contiene soltanto la descrizione delle vicende del processo di impugnazione e delle posizioni delle parti, ma è corredato altresì della necessaria esposizione dei fatti che avevano originato la controversia ed avevano costituito le ragioni della lite. Ed invero, nel ricorso (cfr pagg. 2 e 3), ancor prima dell’esposizione delle ragioni di censura, risultano indicati, in maniera sufficientemente specifica, tutti gli elementi di fatto utili perché questo giudice di legittimità potesse avere la completa cognizione dell’oggetto della controversia, delle ragioni della lite, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza la necessità di ricorrere ad altre fonti o atti del processo al fine di acquisire il quadro degli elementi fondamentali in cui si collocano la decisione censurata e i motivi delle doglianze prospettate.

Esaurita la trattazione della accennata questione preliminare, passando all’esame delle doglianze contenute nel ricorso, va osservato che con il primo motivo di impugnazione, deducendo il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223 e 2059 cc, la ricorrente ha censurato la statuizione con cui la Corte di Appello ha ritenuto fondata la pretesa al risarcimento del danno non patrimoniale avanzata dal Comune di Reggio Calabria, giacché in tal modo il giudice di secondo grado avrebbe trascurato che “il danno non patrimoniale è risarcibile solo in presenza di apposite previsioni di legge ovvero di gravi lesioni di diritti costituzionali inviolabili concretamente individuati e, nel caso di enti collettivi, corrispondenti alla (quantomeno indiretta) lesione di diritti della personalità altrettanto garantiti delle persone fisiche che compongono l’ente”.

La doglianza è infondata. Al riguardo, si deve rilevare che, secondo l’orientamento ormai consolidato di questa Corte, “poiché anche nei confronti della persona giuridica ed in genere dell’ente collettivo è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell’ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione, e fra tali diritti rientra l’immagine della persona giuridica o dell’ente, allorquando si verifichi la lesione di tale immagine, è risarcibile, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi, e se dimostrato, il danno non patrimoniale costituito – come danno c.d. conseguenza – dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell’ente nel che si esprime la sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell’agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell’ente e, quindi, nell’agire dell’ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l’ente di norma interagisca. (Cass. n.12929/2007).

Ed invero, anche le persone giuridiche, tra cui vanno compresi gli enti territoriali esponenziali, quale un Comune, possono essere lesi in quei diritti immateriali della personalità, che sono compatibili con l’assenza di fisicità, quali i diritti all’immagine, alla reputazione, all’identità storica, culturale, e politica costituzionalmente protetti ed in tale ipotesi ben possono agire per il ristoro del danno patrimoniale.

Giova aggiungere che deve ormai considerarsi jus reception il fatto che un danno non patrimoniale possa configurarsi anche in conseguenza di un inadempimento contrattuale (cfr Sez. Un. n.26972/08, Sez. Un. n. 26975, Sez. Un. n. 6572/06) ed è inoltre condividibile l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui il danno all’immagine o al prestigio del Comune e della sua amministrazione, quale danno non patrimoniale conseguente ad inadempimento contrattuale, è suscettibile di essere risarcito sulla base dell’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 cc che ne ammette l’applicabilità a tutti i danni non patrimoniali a prescindere dalla circostanza che la lesione consegua ad un titolo di responsabilità aquiliana o contrattuale.

Con la seconda doglianza svolta sotto il profilo della violazione dell’art.1126 cc, la ricorrente ha osservato che, pur volendo ammettere che il prestigio dell’amministrazione comunale nei confronti di una parte dei propri cittadini costituisse un interesse direttamente rientrante nella causa del contratto de quo, resterebbe comunque il fatto della mancata prova della lesione di tale prestigio e dell’arbitrarietà della relativa liquidazione.

Inoltre – ed in tale rilievo si sostanzia la quinta censura articolata sotto il profilo della motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria, la cui trattazione viene anticipata per l’evidente connessione che la lega alla seconda doglianza – la Corte territoriale non avrebbe chiarito adeguatamente il procedimento logico che l’aveva portato alla liquidazione equitativa del danno. Sia l’una che l’altra censura sono infondate. A riguardo, appare opportuno prendere le mosse dalla sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di merito ha posto in risalto che nel caso di specie lo scopo perseguito dall’amministrazione comunale nel determinarsi al noleggio della tensostruttura era quello legato alla realizzazione di un’attività culturale di sicuro interesse al fine di ricavarne positivi riflessi sulla propria reputazione. La considerazione merita di essere condivisa in quanto l’immagine, il prestigio e la reputazione di un Comune costituiscono beni essenziali ai fini della sua credibilità politica. Ora, non può dubitarsi che la lesione di tali valori alla cui tutela la persona giuridica pubblica ha un diritto costituzionalmente garantito determini sicuramente, e di per sé, un danno non patrimoniale, costituito dalla diminuzione della considerazione dell’ente da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali di norma interagisca.

Giova aggiungere che, come ha già avuto modo di statuire questa Corte, nell’ipotesi di lesione dell’immagine della persona giuridica o di un ente territoriale, il danno non patrimoniale, in quanto tale, deve essere necessariamente liquidato alla persona giuridica o all’ente in via equitativa, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, (cfr Cass. n.12929/2007). Ne deriva l’infondatezza delle doglianze in esame.

Passando all’esame della terza censura, va osservato che essa si fonda sulla considerazione che i giudici della Corte territoriale avrebbero “palesemente violato il disposto degli artt. 1223 e 1227 cc nel ritenere che non fosse rilevante accertare la ricorrenza del nesso di causalità con l’inadempimento della concludente e/o l’evitabilità o meno del danno da discredito del prestigio del Comune. Infatti, quei giudici, disattendo le richieste dell’odierna ricorrente, non si sono chiesti se il Comune avrebbe potuto o meno evitare l’eventuale pregiudizio al proprio prestigio attivandosi per prevenire o almeno contenere le conseguenze negative del (supposto) inadempimento della controparte” al fine di ottenere la medesima prestazione da altro contraente.

Inoltre – e tale rilievo sostanzia il successivo motivo di impugnazione, il quarto, articolato sotto il profilo della motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria – la Corte di Appello avrebbe omesso di esaminare la doglianza circa l’inerzia del Comune ai fini della conduzione a compimento della stagione teatrale, dando per scontata, da un lato, l’ineluttabilità della soppressione dell’intera stagione teatrale e, dall’altro, la perdita di prestigio subita.

I motivi in questione, che vanno esaminati congiuntamente in quanto sia pure sotto diversi profili, prospettano ragioni di censura intimamente connesse tra loro, sono inammissibili oltre che infondati.

L’inammissibilità deriva innanzitutto dal fatto che la ricorrente, pur avendo riferito nel ricorso che i giudici di merito avrebbero disatteso le sue richieste (cfr. pag. 32) e si sarebbero astenuti dall’esaminare la doglianza (cfr. pag.36), si è ben guardata però dall’assolvere l’onere di autosufficienza dei ricorsi per cassazione provvedendo ad indicare nel ricorso stesso se e dove avesse proposto in primo grado l’eccezione ex art. 1227 co. 2 cc e riproposto la questione sotto forma di doglianza in secondo grado, procedendo altresì a trascriverne il contenuto. Il mancato assolvimento dell’onere di cui sopra comporta l’inammissibilità delle doglianze e ciò, in quanto deve essere consentito alla Corte il relativo controllo delle ragioni di censura sulla base delle sole deduzioni contenute nell’atto, senza necessità di indagini integrative. Inoltre, entrambe le doglianze sono infondate. All’uopo, torna utile premettere che l’art. 1227 c.c. distingue l’ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell’evento dannoso, regolata dal co. 1, da quella, di cui al co. 2 dello stesso articolo, in cui il danneggiato abbia prodotto un aggravamento del danno, senza contribuire a causarlo, ovvero non abbia contribuito a ridurne l’entità, dopo che il fatto produttivo di esso si era già verificato. La distinzione non è di poco conto perché solo nella prima ipotesi, il giudice deve proporsi d’ufficio l’indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato mentre, nell’ipotesi prevista dal co. 2, la relativa eccezione integra un’eccezione in senso proprio (ex multis Cass. n. 12267/92, 11654/98, 13460/99, 4799/01, 8575/02, 27123/06, 28060/08). La premessa torna utile ai fini che ci occupa perché solo l’ipotesi del concorso di colpa del danneggiato, di cui al primo comma, nella specie non ricorrente, deve essere verificata dal giudice anche d’ufficio mentre la c.d. esimente di responsabilità, cui si riferisce con tutta evidenza la ricorrente, va esaminata solo su istanza del debitore – danneggiante, istanza che nella specie non risulta tempestivamente formulata in termini chiari ed univoci.

Resta da esaminare l’ultima censura, anch’essa svolta sotto il profilo del vizio motivazionale, secondo la quale la Corte non avrebbe motivato in maniera adeguata in ordine al rigetto del motivo di appello concernente la condanna alle spese ad onta del rigetto della domanda del Comune al risarcimento dei danni patrimoniali.

Anche quest’ultima censura è infondata. Premesso che la Corte territoriale ha motivato il rigetto del motivo di appello riguardante la condanna alle spese subita dall’appellante in primo grado con la considerazione “della pressoché piena soccombenza della società convenuta”, deve osservarsi che, in materia di governo di spese, la valutazione operata dal giudice di merito può essere censurata in cassazione solo se le spese sono poste a carico della parte totalmente vittoriosa ovvero quando la motivazione sia illogica e contraddittoria e tale da inficiare, per inconsistenza o erroneità, il processo decisionale oppure che siano state effettuate liquidazioni non rispettose delle tariffe professionali. Non ricorrendo nella vicenda de qua nessuna delle ipotesi indicate, la censura deve essere disattesa.

Considerato che la sentenza impugnata appare esente dalle doglianze avanzate, ne consegue che il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

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