SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III
SENTENZA 22 gennaio 2015, n.1126
Ritenuto in fatto
Nel gennaio del 2002 M. D. G. convenne dinanzi al Tribunale di Catania il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero della difesa, esponendo:
Che il 12 maggio 2001, nel corso della rituale visita di leva sostenuta presso l’ospedale militare di Augusta, aveva dichiarato di essere omosessuale;
Che a seguito di siffatta dichiarazione era stato esonerato dal servizio;
Che il successivo 21 ottobre l’Ufficio della Motorizzazione Civile di Catania gli aveva notificato il provvedimento di revisione della patente di guida, e la predisposizione di un nuovo esame di idoneità psico-fisica;
Che il provvedimento e la conseguente convocazione era stata disposta per effetto della comunicazione che l’ospedale militare aveva ritenuto di dover eseguire sulla base delle dichiarazioni di esso attore, evidenziando la mancanza dei requisiti psicofisici legalmente richiesti per la guida degli automezzi.
Tanto premesso, lamentando nel comportamento di entrambe le Amministrazioni statali una palese violazione della privacy ed un tipico contenuto di discriminazione sessuale, il G. chiese la condanna degli enti convenuti al risarcimento del grave danno morale patito, quantificandolo nella misura di 500.000 euro.
Il giudice di primo grado accolse la domanda nell’an, condannando entrambi i Ministeri al pagamento della minor somma di 100.000 euro rispetto a quella richiesta. La Corte di appello di Catania, pronunciando sull’impugnazione dei convenuti soccombenti, ne accolse in parte il gravame e ridusse l’entità del risarcimento a 20 mila euro, ritenendo “esorbitante, oltre che “del tutto priva di riscontro motivazionale”, la somma “riconosciuta dal giudice di primo grado”.
In motivazione, la Corte catanese non si esimerà dall’opinare che “l’acclarato atto di discriminazione sessuale e la concorrente violazione della privacy si erano risolte unicamente nell’apertura della procedura di revisione della patente di guida mediante la convocazione del G. innanzi alla commissione medica provinciale per la verifica delle necessarie condizioni di idoneità pssico-fisica”.
A coronamento della trama motivazionale così intessuta, il giudice d’appello etneo aggiungerà la ulteriore considerazione secondo la quale appariva “decisiva la circostanza che la patente di guida non risultasse revocata e che la stessa visita aveva certificato la sussistenza delle condizioni di idoneità, pur se limitandole, senza specificazione di alcuna patologia, ad un anno”, mentre “l’illegittima diffusione dei dati afferenti alla identità sessuale” sarebbe rimasta “circoscritta ad ambito assai ristretto”, onde la occhiuta conclusione che “non vi era stato pubblico ludibrio e la vicenda si era dipanata per via affatto riservata”.
Le pensose argomentazioni svolte sino al folio 10 della sentenza si concludono, poi, con il rilievo secondo il quale “la qualità di pubblica autorità” della commissione dinanzi alla quale l’attore era stato costretto a comparire aveva “certamente aggravato le sofferenze psichiche indotte dal discriminante controllo di idoneità”, rilievo cui fa da immediato contralto la ulteriore chiosa per cui, in relazioni a tali sofferenze, tale aggravamento doveva ritenersi predicabile “non fosse altro che per la giovane età (appena 20 anni) e per le documentate” (il periodo termina con un anacoluto, così che non è dato comprendere a quale documentazione la Corte intendesse riferirsi).
Il definitivo coronamento del pensiero del giudice territoriale si legge a f. 11 della sentenza impugnata: “tutto ciò” la induce, difatti, “a ridimensionare la misura delle sofferenze psico-fisiche ingiustificate pure inflitte a M. D. G.”, ritenendosi conseguentemente equo “riconoscere la chiesta indennità risarcitoria in complessivi E. 20.000”, atteso che “la misura riconosciuta dal Tribunale, lungi dall’essere modesta, va ritenuta spropositata, tanto più in mancanza di qualsivoglia elemento specifico di sofferenza giammai addotto dalla difesa del G.”.
La sentenza del giudice territoriale è stata impugnata da M. D. G. con ricorso per cassazione sorretto da un unico, complesso motivo di censura.
Resiste con controricorso e propone a sua volta ricorso incidentale il Ministero delle infrastrutture (cui resiste con controricorso il G.).
Le ragioni della decisione
Il ricorso è pienamente fondato.
Con il primo ed unico motivo, si denuncia omessa e in ogni caso contraddittorietà e insufficienza della motivazione, illogicità e palese erroneità con cui la Corte di appello ha ritenuto di disporre e quantificare il danno morale liquidato al sig. G., fatto certamente controverso e decisivo del giudizio. Il motivo deve essere accolto in ogni sua giuridica articolazione.
In ossequio al principio di autosufficienza, parte ricorrente riporta testualmente (folio 7 del ricorso) il passo della motivazione della sentenza di primo grado (sentenza ritenuta invece dalla Corte etnea ‘del tutto priva di riscontro motivazionale’) che, ben più accortamente e approfonditamente rispetto alla grave situazione di vulnus arrecato alla propria identità sessuale subita dal ricorrente, aveva evidenziato come ‘il comportamento delle due amministrazioni ha gravemente offeso e oltraggiato la personalità del G. in uno dei suoi aspetti più sensibili e ha indotto nello stesso un grave sentimento di sfiducia nei confronti dello Stato, percepito come vessatorio, nell’esprimere e realizzare la sua personalità nel mondo esterno’.
Né è lecito trascurare o sottovalutare la circostanza per cui il diritto costituzionalmente tutelato alla libera espressione della propria identità sessuale sia stato espressamente ascritto da questa Corte di legittimità al novero dei diritti inviolabili della persona di cui all’art. 2 Cost., quale essenziale forma di realizzazione della propria personalità (Cass. 16417/2007), mentre, sul versante della tutela penale, si è ritenuta necessaria una effettiva e realmente afflittiva tutela repressiva con riguardo al reato ingiuria (onde la ritenuta e patente illegittimità della sentenza di merito che edulcori e svilisca la portata lesiva del termine ‘frocio’, come affermato da Cass. pen. 24513/2006).
Né va dimenticato che il diritto al proprio orientamento sessuale, cristallizzato nelle sue tre componenti della condotta, dell’inclinazione e della comunicazione (cd. coming out) è oggetto di specifica e indiscussa tutela da parte della stessa Corte europea dei diritti dell’uomo fin dalla sentenza Dudgeon/Regno unito del 1981.
Nella specie, nonostante il malaccorto tentativo della Corte territoriale di edulcorare la gravità del fatto, riconducendola ad aspetti soltanto endo-amministrativi, non pare revocabile in dubbio che la parte lesa sia stata vittima di un vero e proprio (oltre che intollerabilmente reiterato) comportamento di omofobia.
La gravità dell’offesa, requisito la cui indubbia rilevanza ai fini della quantificazione del danno si desume, sia pur e contrario, dalle stesse sentenza delle sezioni unite di questa Corte dell’11 novembre 2008, appare pertanto predicabile, nella specie, con assoluta certezza.
Quanto alla pretesa e silente ‘circoscrivibilità’ dell’effetto espansivo del danno, è del tutto contraddittoria la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la riconduce alla sola conoscenza (e alla presunta quanto indimostrata discrezione) dei soggetti pubblici che, dapprima all’ospedale militare, poi in seno alla commissione per la motorizzazione, si erano occupati del caso.
La stessa instaurazione di un procedimento civile e la conseguente conoscenza e conoscibilità pubblica della vicenda smentisce in radice tale assunto, senza che, in contrario, valga osservare (come si legge nelle difese dell’Avvocatura) che, a rendere pubblico il caso in maniera eclatante ‘è stato l’attore’ – il che equivale a sostenere che la eclatante pubblicità del caso si sarebbe evitata rinunciando all’esperimento dell’azione giudiziaria, così impedendone la diffusione, la rilevanza, l’eco delle cronache nazionali e internazionali che ne sono seguite.
Deve essere viceversa rigettato il ricorso incidentale del Ministero delle infrastrutture che lamenta il proprio difetto di legitimatio ad causam per essere state le competenze in tema di trasporti (e quindi di patente di guida) trasferite alla regione Sicilia per effetto del D.lgs. 296 del 2006.
Se è corretta in punto di diritto l’affermazione secondo la quale il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo, non è meno vero che, sul punto, si era ormai formato il giudicato esterno, essendo divenuta definitiva la sentenza del Tar Sicilia/Catania pronunciata proprio nei confronti dell’odierno ricorrente incidentale, avente ad oggetto la medesima questione.
La formazione di un giudicato esterno implicito sulla perdurante legittimazione del Ministero impone, pertanto, il rigetto del relativo ricorso.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie quello principale, rigetta l’incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Palermo.
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