SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III CIVILE

Sentenza  22 febbraio 2012, n. 2562

 

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Alba il 2 giugno 2007 rigettava la domanda proposta da A. L. Z. F. e M.P. s.n.c. nella loro qualità, rispettivamente di moglie e figlio ed eredi e datore di lavoro di Z. L., che era deceduto mentre, percorrendo la strada statale n. 231- Asti-Cuneo il 5 gennaio 2003, improvvisamente sbandava e, sfondando il guard-rail, precipitava nel vuoto.

La domanda fu proposta contro l’ANAS per sentirla condannare o ex art. 2051 c.co., in subordine ex art.2043 c.c. al risarcimento dei danni, conseguenti alla morte dello Z. L.

Su gravame degli attori la Corte di appello di Torino il 3 agosto 2009, riformava parzialmente la sentenza di primo grado e condannava l’ANAS al pagamento di euro 88.187,20 per ciascuno dei congiunti del de cujus, con interessi legali dalla sentenza al soddisfo; con condanna alle spese del grado; rigettava l’appello della M.P. e compensava, invece, le spese tra la M.P. e l’Anas.

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione l’ANAS, affidandosi a cinque motivi.

Resistono con controricorso A.L., Z.F. e la M.P., che eccepiscono, tra l’altro la inammissibilità del ricorso ex art. 360 bis c.p.c.

Le parti costituite non hanno depositato memoria.

Motivi della. decisione

In via preliminare, nell’esaminare la eccezione dei resistenti, il Collegio ritiene che non ricorre nel caso in esame l’applicabilità dell’art.360 bis c.p.c., in quanto dal ricorso si evince che è in discussione l’art. 2051 c.c., quale ricevuto dal giudice dell’appello.

Ancora in via preliminare, va osservato che ad avviso di questo collegio, investito della questione dalla stessa ricorrente, non è applicabile l’art. 327 c.p.c., cosi come modificato dall’art.46 n. 17 della legge 18 giugno 2009 n.69, in quanto non richiamato nell’art.58 della stessa legge (Disposizioni transitorie), il cui comma 1 prevede l’applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore, fatta eccezione per le controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione sia, tra l’altro, depositato successivamente alla entrata in vigore della legge, ma in relazione a quanto previsto nell’art. 47 di essa.

1.- Con i primi due motivi (violazione e falsa applicazione degli artt.2051 e 2697 c.c. in relazione all’art.360 comma l n.3 c.p.c. e sotto altro profilo in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.), in estrema sintesi, l”ANAS si duole dell’applicazione fatta dal giudice dell’appello dell’art.2051 c.c.

Trattandosi di sinistro avvenuto su strada pubblica di ampia estensione dovute ad evento esterno alla strada e/o alle sue pertinenze (nevicata intensa e conseguente strato di ghiaccio) il danneggiato avrebbe dovuto provare il nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento dannoso e, comunque, si era verificato un caso fortuito idoneo ad esentare da responsabilità la esponente, con responsabilità, invece, esclusiva del danneggiato.

2.-In punto di fatto e per una migliore comprensione della vicenda, va detto che il giudice dell’appello ha accertato che il sinistro si era verificato su strada statale ” in una situazione in cui non ricorrono le figure sintomatiche di effettiva sussistenza del potere di custodia (strade comunali e autostrade)”.

Dalle deposizioni testimoniali è risultato che la strada era estremamente ghiacciata al punto che due testi – T. e A. – il pomeriggio precedente il sinistro si erano recati a spargere miscela di sale e sabbia, che, però, non era risultata fruttuosa, al punto che altri testi hanno dichiarato che la strada era impenetrabile.

Le testimonianze risultarono confermate dal rapporto dei carabinieri intervenuti subito dopo il sinistro.

L’incidente si era verificato perché alla guida del mezzo pesante, la notte (ore 3.30) lo Z., malgrado la situazione obbiettiva dovuta alla presenza di ghiaccio, avrebbe proceduto ad una velocità inferiore ai 60/Kmh, ma senza tener conto della presenza di cartelli che non solo prevedevano un limite di 50/Kmh e sulla rampa di decelerazione 40/Kmh, ma nemmeno del cartello che indicava il pericolo in caso di nebbia o ghiaccio.

In tal modo ricostruita la situazione di fatto il giudice d’appello ha ritenuto:

a) applicabile anche all’ANAS l’art. 2051 c.c., in quanto proprietaria e gestore della strada pubblica alla luce della più recente giurisprudenza di questa Corte;

b) che l’ANAS non avesse dimostrato di avere usato la diligenza che il caso richiedeva, ovvero di avere adottato tutte le misure necessarie ed idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi (con richiamo a  Cass. n. 3651/06);

c) che, trattandosi di responsabilità oggettiva, questa resta esclusa soltanto dal caso fortuito, che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell’evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata), ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell’oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche da fatto del terzo o del danneggiato (richiamo a Cass. n. 15383/06).

3.-Poste queste premesse logico-giuridiche, il giudice a quo ha poi sottolineato che l’ente gestore quale in questo caso l’ANAS, non aveva provato il caso fortuito, ossia non aveva provato di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in relazione alla situazione concretamente verificatasi ed esistente, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di essa gravanti in base a specifiche prescrizioni normative (nel caso art. 14 Cds) e non già del principio del neminem laedere.

In sintesi, l’ANAS non aveva provato di avere fatto tutto il possibile per provvedere alla funzionalità della strada, che si era coperta dello strato di ghiaccio.

Pertanto, e condividendosi l’orientamento interpretativo fatto proprio dal giudice a quo e che va ribadito, come, peraltro, confermato da successive decisioni (Cass. 8157/09; Cass. n. 24419/09; Cass. n. 12695/10), la violazione di cui all’art. 2051 c.c., sotto entrambi i profili denunciati nei due motivi non è rinvenibile nella specie.

E solo per completezza va detto che, per il caso in esame, l’argomentare del giudice d’appello, confortato da dati fattuali e processuali, nonché dall’indirizzo interpretativo seguito dalla Corte territoriale e condiviso dal Collegio, non si pone in contrasto con altro orientamento che se ha ritenuto sussistere il “caso fortuito” quando il tratto di strada su cui si è verificato l’evento dannoso non era oggetto di custodia da parte dell’ANAS o questa non aveva contribuito a renderlo pericoloso con la sua attività.

Infatti quell’orientamento precisa che l’oggettiva impossibilità della custodia non sussiste quando l’evento dannoso si è verificato su un tratto di strada che in quel momento, come nella specie, era in concreto oggetto di custodia (Cass n. 9546/10).

4.-Né, ad avviso del Collegio, si rinviene una insufficiente e/o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia (art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. –terzo motivo-) circa la percentuale di responsabilità dell’ANAS (riconosciuta al 60% dal giudice dell’appello nella sentenza impugnata, rispetto a quella attribuita allo Z.).

Di vero, con valutazione insindacabile, perché confortata dalle risultanze processuali, il giudice a quo ha ritenuto che la condotta dello Z. fosse non completamente regolare perché di poco superiore ai limiti di velocità indicati nel cartello e, comunque, la sua velocità non era adeguata per un automezzo che percorreva, in discesa, la strada in condizioni di tempo e luogo non certo rassicuranti.

E ciò anche sulla base della relazione prodotta con l’atto di citazione dagli originari attori, tenendo presente che la condizione della strada, con presenza anche di nebbia, imponeva cautela alla guida.

Dall’argomentare del giudice a quo, si evince che egli ha tenuto conto, ai fini dell’entità del richiesto risarcimento, come prevalente la condotta omissiva dell’ANAS rispetto a quella del conducente, che pure ha sanzionato perché incauta ed irregolare.

Si tratta di giudizio di merito che congruamente argomentato, sfugge al sindacato di questa Corte.

5.-Con il quarto motivo (insufficiente motivazione su un altro punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.) la ricorrente lamenta che sarebbe affetta da una motivazione insufficiente la effettuata “personalizzazione” del danno con l’aumento del 20% di quanto asseritamente dovuto in forza delle tabelle in uso presso il giudice di secondo grado (p.18 e ss. ricorso).

La censura, così come proposta, non merita accoglimento.

il danno liquidato è solo il danno morale, che è stato liquidato in via equitativa.

La sua liquidazione risulta motivata in modo più che congruo, come si evince da una semplice e serena lettura della sentenza impugnata, nella quale nel ridimensionare il richiesto importo il giudice dell’appello ha proceduto ad una determinazione “secondo le tabelle in uso” precisando che alla cifra base di 100 mila euro erano aggiunti altri 20 mila euro, tenuto conto che all’epoca del sinistro, lo Z. L. non aveva ancora compiuto sessanta anni e la famiglia si era venuta a trovare priva del suo appoggio sia economico che relazionale.

6.-Il quinto motivo (violazione falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cpc) non solo è inammissibile, come per pacifica giurisprudenza, ma è anche infondato, perché il giudice a quo non ha affatto violato il principio della soccombenza, atteso che in grado di appello sia la M.P. che l’ANAS sono risultate soccombenti.

Conclusivamente, il ricorso va respinto, ma l’alterno esito delle fasi di merito inducono il Collegio a compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

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