SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
Sentenza 21 settembre 2012, n. 36591
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Brescia con sentenza del 24 settembre 2010 ha condannato B.M. alla pena di mesi quattro di reclusione, per il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10, perchè, al fine di evasione fiscale, occultava e/o distruggeva i libri, registri e la documentazione contabile della società F.A.B. srl di Brescia, Fatto accertato in (OMISSIS).
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione ex art. 569 c.p.p., il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, chiedendo l’annullamento della stessa limitatamente alla omessa applicazione delle pene accessorie previste dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12, che non essendo predeterminate nella durata non possono essere applicate in sede esecutiva.
Motivi della decisione
1. Osserva il Collegio che il ricorso è fondato, in quanto i giudici non hanno disposto la condanna del B. anche alle pene accessorie previste per in caso di condanna per il reato al medesimo ascritto, stabilite dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12 e cioè: “a) l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni; b) l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni; c) l’interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni; d) l’interdizione perpetua dall’ufficio di componente di commissione tributaria; e) la pubblicazione della sentenza a norma dell’art. 36 c.p.”.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che quando la durata di una pena accessoria temporanea è determinata dalla legge nella misura minima ed in quella massima, non trova applicazione il principio dell’uniformità temporale tra pena accessoria e pena principale previsto dall’art. 37 c.p., ma spetta al giudice determinarne in concreto la durata applicando i parametri di cui all’art. 133 c.p. (Sez. 3, n. 42889 del 15/10/2008, dep. 18/11/2008, P.G. in proc. Di Vincenzo, Rv. 241538, in riferimento alla pene accessorie dei reati tributari; in senso difforme, quanto alla nozione di pena accessoria non determinata: cfr Sez. 3, n. 41874 del 9/10/2008, dep. 10/11/2008, Azzani e altro, Rv. 241410 e, parzialmente, Sez. 5, n. 29780 del 30/6/2010, dep. 28/7/2010, Ramunno e altro, Rv. 248258, la quale ha peraltro disposto l’annullamento con rinvio della sentenza).
Questo Collegio condivide, e ribadisce, il principio di diritto espresso dalla sentenza n. 42889 del 2008: la menzionata interpretazione risulta costituzionalmente orientata alla luce dello sfavore che, da sempre, il Giudice delle Leggi ha mostrato in relazione alle previsioni sanzionatorie rigide, volte ad escludere la possibilità, da parte del giudice di merito, di valutare le circostanze concrete con riferimento alla condotta dell’imputato;
risulta pertanto indispensabile, anche in materia di pene accessorie, interpretare le disposizioni vigenti alla luce del principio di individualizzazione della sanzione e della funzione rieducativa della pena di cui all’art. 27 Cost., comma 3; pertanto, non può questa Corte statuire direttamente ed individuare tali sanzioni accessorie, le quali necessitano comunque di un giudizio di merito che le è precluso. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente alla omessa applicazione delle pene accessorie, con rinvio ex art. 569 c.p.p., comma 4 alla Corte di appello di Brescia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla omessa applicazione delle pene accessorie, con rinvio alla Corte di appello di Brescia.
Leave a Reply