Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 21 dicembre 2015, n. 25615
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Presidente
Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere
Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 4060/2013 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SPA in persona del legale rappresentante Dott. (OMISSIS), domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) COOP SRL (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) SPA, (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
Nonche’ da:
SOCIETA’ (OMISSIS) COOP. a R.L. (OMISSIS), in persona del procuratore Dott. (OMISSIS) delegato alla rappresentanza ed alla firma sociale, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentali –
contro
(OMISSIS) SPA in persona del legale rappresentante Dott. (OMISSIS), domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale in calce al controricorso depositato il 20/3/2013;
– controricorrente all’incidentale –
e contro
(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) SPA, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 2031/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 19/06/2012, R.G.N. 1872/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/2015 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda processuale tratta dei danni subiti in un incidente stradale dalla (OMISSIS), quale trasportata sulla motocicletta condotta dal (OMISSIS) (e di proprieta’ di quest’ultimo) ed assicurata presso la (OMISSIS). La stessa, sbalzata al suolo e mentre giaceva riversa sul manto stradale, fu investita da (OMISSIS), che conduceva una vettura di proprieta’ di (OMISSIS) ed assicurata dalla (OMISSIS) spa.
Il Tribunale di Monza ha attribuito la responsabilita’ dell’evento per il 25% alla (OMISSIS); la Corte di Milano, invece, ha escluso la responsabilita’ di quest’ultima e, per altro verso, ha nuovamente personalizzato (al massimo) il danno, portando il risarcimento di quello non patrimoniale da euro 549.559,00 (come liquidato dal primo giudice) ad euro 750.000,00.
Propongono ricorso per cassazione i (OMISSIS) e la (OMISSIS) attraverso sei motivi. Rispondono con controricorso la (OMISSIS) e la Societa’ (OMISSIS) Coop. a r.l., la quale ultima propone anche ricorso incidentale svolto in un solo motivo. Le parti hanno depositato memorie per l’udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
RICORSO PRINCIPALE (OMISSIS) – (OMISSIS).
Il primo motivo – sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo – lamenta che la sentenza, pur “riconoscendo una ulteriore personalizzazione del danno determinato in euro 750.000,00”, non abbia adeguatamente motivato in ordine ad essa, e che comunque la suddetta personalizzazione non e’ “sufficientemente congrua”.
Il motivo e’ infondato. La sentenza impugnata (pag. 3), nell’accogliere la specifica doglianza della vittima, ha svolto un attento esame della questione, dando atto che il primo giudice non aveva proceduto ad una adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale e, procedendo ad una nuova e massima, ha tenuto conto degli aspetti fisico, estetico, alla vita di relazione, all’ambito lavorativo e soprattutto dell’impossibilita’ per la (OMISSIS) di reinserirsi nel mondo del lavoro se non con mansioni elementari in ambiente protetto e per poche ore al giorno. In conclusione, dunque, l’attuale doglianza dei ricorrenti si risolve nella generica richiesta (inammissibile in questa sede) di una ancor maggiore liquidazione.
Il secondo motivo censura la sentenza – sotto il medesimo profilo del precedente – per aver affermato che le nuove tabelle milanesi (subentrate nell’aprile 2009) non erano state ancora varate quando e’ stata resa la prima sentenza. Osservano i ricorrenti che nel marzo del 2009 era stata data la sola lettura del dispositivo, mentre la sentenza e’ stata depositata nel giugno 2009, ossia nel vigore delle nuove tabelle.
Il motivo e’ infondato, siccome il giudice d’appello ha anche correttamente affermato che quelle tabelle rappresentano un mero parametro di riferimento a cui rapportare in via equitativa la liquidazione del danno.
Il terzo motivo lamenta – sotto il profilo della violazione di legge e dell’omesso esame del fatto decisivo – che il giudice, nel determinare la somma complessiva pari ad euro 750.000,00 in termini monetari attuali, per quanto riguarda il danno da invalidita’ permanente, non abbia riconosciuto gli interessi sulla somma derivante dalla differenza tra quanto gia’ corrisposto e quanto riconosciuto dalla Corte d’appello. La controricorrente compagnia non nega il diritto dei ricorrenti, ma sostiene che “nel loro atto di appello tali interessi non erano stati richiesti e non avrebbero potuto essere liquidati dalla Corte d’appello” (controricorso della Societa’ (OMISSIS) alla pag. 7).
Il motivo e’ fondato, in ragione del consolidato principio secondo cui in tema di risarcimento del danno, dovendo la liquidazione essere effettuata in valori monetari attuali, non e’ necessaria l’espressa richiesta da parte dell’interessato degli interessi legali sulle somme rivalutate, la quale deve ritenersi compresa nella domanda di integrale risarcimento inizialmente proposta e se avanzata per la prima volta in appello non comporta una violazione dell’articolo 345 cod. proc. civ., atteso che nei debiti di valore il riconoscimento degli interessi c.d. compensativi costituisce una modalita’ liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui e’ consentito al giudice di far ricorso con il limite dell’impossibilita’ di calcolarli sulle somme integralmente rivalutate alla data dell’illecito, e che l’esplicita richiesta deve intendersi esclusivamente riferita al valore monetario attuale ed all’indennizzo del lucro cessante per la ritardata percezione dell’equivalente in denaro del danno patito (tra le varie, cfr. Cass. 10193/10).
La sentenza deve essere, pertanto, cassata in relazione a questo motivo accolto, con decisione nel merito.
Il quarto motivo tratta del danno patrimoniale sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo e censura il punto in cui la sentenza ha escluso il danno futuro per non avere provato la ricorrente che con grande probabilita’ il suo reddito sarebbe notevolmente migliorato. Sostengono, invece, i ricorrenti che il giudice, attraverso una valutazione probabilistica, anche alla luce del contesto familiare in cui la vittima e’ vissuta, avrebbe dovuto fare riferimento allo stipendio medio percepito da un operaio del settore commercio.
Il motivo e’ infondato. La sentenza da atto, per un verso, che il giudizio probabilistico era stato gia’ esercitato dal tribunale attraverso la stima delle progressioni di qualifica che nel tempo la vittima avrebbe potuto verosimilmente conseguire (liquidando il danno patrimoniale in euro 320.000,00) e che, d’altro verso, gli attuali ricorrenti non hanno provato che con grande probabilita’ il suo reddito sarebbe notevolmente migliorato. In tal ordine di idee, la parte chiede l’esercizio di un’operazione presuntiva relativamente alla quale non ha fornito alcuna base di fatto.
Il quinto motivo tratta della liquidazione del danno parentale ai familiari (il giudice ha riconosciuto euro 90.000,00 a ciascuno dei genitori ed euro 50.000,00 alla sorella). Il giudice ha dichiarato inammissibile il relativo motivo d’appello per difetto di specificita’ e perche’ gli appellanti non hanno offerto “alla Corte elementi per operare una difforme valutazione”.
Il motivo e’ inammissibile. I ricorrenti non solo non contestano la dichiarazione di inammissibilita’ del motivo d’appello resa da quel giudice, per quanto anche in quest’occasione si limitano ad invocare generici principi giurisprudenziali, finendo per affermare in via tautologica la scarsita’ della liquidazione.
Il sesto motivo tratta, sotto il profilo dell’omesso esame, del danno patrimoniale subito dal padre della vittima per non essersi potuto piu’ dedicare, dopo l’incidente subito dalla figlia, alla sua seconda attivita’ di musicista amatoriale.
Il motivo e’ inammissibile. Anche in questo caso la sentenza impugnata ha rilevato il difetto di specificita’ della censura rispetto alle ragioni per le quali il primo giudice non aveva riconosciuto il danno in questione. Nessuna contestazione e’ mossa sul punto dai ricorrenti, i quali si limitano in proposito ad invocare nuovamente e genericamente la stessa pretesa.
RICORSO INCIDENTALE DELLA (OMISSIS).
Il ricorso della compagnia e’ svolto in un unico motivo che censura per violazione di legge e vizio della motivazione la sentenza nel punto in cui ha assolto da responsabilita’ la (OMISSIS) (alla quale il primo giudice aveva attribuito il 25%).
Il motivo e’ inammissibile, siccome ripropone una serie di questioni di fatto tutte gia’ affrontate dal giudice d’appello (cfr. la sentenza alle pagg. 2 e 3) e risolte con motivazione congrua e logica, che, in questa sede, non e’ neppure necessario ripetere.
Il complessivo esito della vicenda processuale consiglia l’intera compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale e rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna la Societa’ (OMISSIS) al pagamento in favore della controparte, fino al saldo effettivo, degli interessi sulla somma corrisposta come ulteriore acconto in base alla sentenza d’appello, detratto quanto gia’ riconosciuto dalla sentenza di primo grado. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
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