Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 20 gennaio 2016, n. 885
I fatti
Nel gennaio del 2003 D.C. convenne dinanzi al Tribunale di Venezia il Dott. D.B.E. , specialista in dermatologia, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito dell’erronea diagnosi di una malattia (psoriasi a chiazze del glande) diversa da quella da cui esso esponente era in realtà affetto (una semplice micosi), con conseguente prescrizione di cure del tutto inadeguate in relazione alla patologia sofferta, poi rapidamente risoltasi a seguito dell’intervento di un altro medico.
Il giudice di primo grado respinse la domanda, ritenendo che le carenze della documentazione prodotta non consentissero di stabilire la patologia dalla quale l’attore era realmente affetto al momento dell’intervento del D.B. .
La corte di appello di Venezia, investita dell’impugnazione proposta dal D. , la rigettò, ritenendo che la disposta CTU non avesse potuto accertare “nulla di rilevante, essendo il paziente ormai guarito senza postumi”, e che “nessuna certezza fosse stata acquisita in ordine all’ipotizzato errore diagnostico”, la cui esistenza avrebbe comunque “reso inconsistente la pretesa risarcitoria”, che appariva “carente di prova di danni di contenuto sia patrimoniale che non patrimoniale”.
Per la cassazione della sentenza della Corte veneziana D.C. ha proposto ricorso sulla base di 2 motivi di censura.
Resistono D.B.E. e la Axa Assicurazioni (chiamata in causa dal primo nel giudizio di merito) con controricorso.
Le ragioni della decisione
Il ricorso è fondato.
Con il primo motivo, si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia.
Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1176 comma II c.c.; omessa motivazione sul punto.
Le censure, da esaminarsi congiuntamente attesane la intrinseca connessione, sono nel loro complesso fondate.
Lamenta il ricorrente, da un canto, la insanabile contrarietà e contraddittorietà della motivazione adottata dalla Corte lagunare rispetto alla realtà processuale così come emersa in sede di merito; dall’altro, l’erroneo rigetto delle pretese risarcitorie, arbitrariamente ritenute non provate né nell’an né nel quantum. Le censure meritano accoglimento.
Va premesso come sia ormai principio di diritto del tutto consolidato presso questa Corte regolatrice quello secondo il quale, in presenza di interventi sanitari c.d. “routinari”, quale quello di specie, sia onere del professionista provare l’assenza di colpa in relazione alla condotta tenuta – i.e. che la prova che l’insuccesso dell’intervento (nella specie, di tipo diagnostico-terapeutico) sia dipeso da fattori indipendenti dal proprio comortamento – dimostrando di aver osservato, nell’esecuzione della prestazione sanitaria, la diligenza normalmente richiesta ad uno specialista, ed esigibile in capo ad un medico in possesso del medesimo grado di specializzazione.
Mentre il D. , nell’allegare l’esistenza di un (non contestato) rapporto contrattuale con il medico ed il mancato miglioramento della patologia da cui era affetto – specificando altresì che la corretta diagnosi della sua patologia era stata compiuta ictu oculi da altro specialista – aveva adempiuto tout court al proprio onere probatorio, nessuna dimostrazione dell’adeguatezza del proprio operato era stata fornita dal Dott. D.B. , il quale, nonostante il paziente gli avesse espressamente rappresentato l’esistenza di altra, corretta diagnosi (infezione micotica del glande da candida albicans, in luogo della diagnosticata psoriasi), aveva addirittura insistito nel proprio convincimento, a distanza di oltre tre anni dalla prima visita, confermando il persistere di sintomi riconducibili a psoriasi.
La (irrilevanza della) circostanza (posta, in parte qua, a fondamento della propria motivazione da parte del giudice territoriale) secondo la quale, al momento della visita eseguita dal CTU, il D. sarebbe guarito senza postumi, si rileva ictu oculi in tutta la sua inconsistenza dimostrativa della pretesa assenza di un danno risarcibile in capo al ricorrente, mentre la stessa relazione tecnica appare esaustivamente dimostrativa dell’errore diagnostico nella parte in cui esclude che il D. fosse mai stato affetto da psoriasi – circostanza oltretutto confermata, sul piano di una elementare inferenza logico-deduttiva, dal fatto che, adeguatamente curato per l’infezione micotica, egli era prontamente guarito, mentre le cure prescritte dal D.B. in relazione alla patologia erroneamente diagnosticata non avevano dato alcun esito per lungo tempo.
Non meno evidente appare che, sul piano logico-presuntivo, i danni non patrimoniali lamentati ed allegati dal ricorrente fossero sicuramente predicabili, quantomeno sotto l’aspetto della compromissione dei rapporti coniugali, attesa la natura della patologia lamentata, mentre la valutazione di quelli patrimoniali dovranno formare oggetto di una valutazione conseguente alle considerazioni che precedono, nei limiti dell’originario petitum attoreo e della relativa prova, se tempestivamente offerta in sede di giudizio di merito.
Il ricorso è pertanto accolto, e il procedimento rinviato alla Corte di appello di che, in diversa composizione, si atterrà ai principi di diritto sopra esposti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di appello di Venezia in altra composizione.
Leave a Reply