cassazione 5

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 20 febbraio 2015, n. 3378

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETTI Giovanni B. – Presidente
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere
Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 17602/2011 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS) quale curatrice di (OMISSIS), considerata domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), con studio in (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA (OMISSIS), (OMISSIS) SPA IN LCA, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) SPA;

– intimati –

Nonche’ da:

(OMISSIS) SPA (OMISSIS) in persona del suo Procuratore Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) SPA IN LCA, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 8/2011 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 11/01/2011, R.G.N. 1660/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/2014 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARCI Maurizio, che ha concluso per l’improcedibilita’ del ricorso principale assorbito quello incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(OMISSIS), quale curatore provvisorio di (OMISSIS), convenne in giudizio (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.p.a. (oggi (OMISSIS) s.p.a.) nonche’ (OMISSIS) e (OMISSIS) s.p.a. per ottenere il risarcimento del danno subito da (OMISSIS) nell’incidente verificatosi il (OMISSIS).

Allegava l’attrice che (OMISSIS) viaggiava, quale trasportato, sull’Alfa Romeo condotta da (OMISSIS) e che tale auto era venuta in collisione con la Golf di proprieta’ di (OMISSIS), condotta da (OMISSIS), assicurata con (OMISSIS).

Nell’incidente (OMISSIS) riporto’ gravissime lesioni e del relativo pregiudizio chiese in via solidale il risarcimento ai convenuti.

Si costitui’ (OMISSIS) (ora (OMISSIS)) eccependo il difetto di copertura assicurativa della autovettura condotta da (OMISSIS).

Resistettero (OMISSIS) e (OMISSIS), proprietaria della Golf, negando ogni responsabilita’ dello stesso (OMISSIS), conducente dell’auto.

La (OMISSIS) propose domanda riconvenzionale per il danno subito dal proprio veicolo ed agi’ non solo nei confronti di (OMISSIS) e della compagnia assicuratrice ma anche nei riguardi di (OMISSIS) e di (OMISSIS), indicati quali proprietari della vettura guidata da (OMISSIS).

Il Tribunale affermo’ la responsabilita’ esclusiva di (OMISSIS) nella produzione del sinistro e condanno’ in solido quest’ultimo e la (OMISSIS) al ristoro del danno subito da (OMISSIS); disattese le domande riconvenzionali della (OMISSIS); respinse ogni domanda posta nei confronti di (OMISSIS), di (OMISSIS) e di (OMISSIS) e regolo’ le spese di lite.

Impugnarono in via principale (OMISSIS) e in via incidentale le altre parti.

Il G.I. dispose l’integrazione del contraddittorio concedendo termine per la iterazione della notifica dei gravami a (OMISSIS).

La Corte d’appello di Genova ha respinto ogni domanda proposta nei confronti di (OMISSIS) (oggi (OMISSIS) s.p.a.); ha dichiarato tenuto ed ha condannato (OMISSIS) e la sua curatrice, in solido, nella qualita’, a rifondere alla compagnia a quanto dalla stessa versato in virtu’ della provvisionale disposta in corso di causa; ritenuta la responsabilita’ esclusiva di (OMISSIS) nella produzione del sinistro per il quale e’ causa; ha dichiarato tenuto il predetto a corrispondere ad (OMISSIS), nella qualita’ di curatore di (OMISSIS), la somma disposta dalla gravata sentenza; ha dichiarato tenuto ed ha condannato (OMISSIS) a rifondere a (OMISSIS) il danno inerente al danneggiamento della vettura Golf, all’epoca condotta dal (OMISSIS); ha condannato (OMISSIS) a rifondere alle controparti (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS), in liquidazione coatta, gli oneri di lite della prima fase e della fase di appello.

Propone ricorso per cassazione (OMISSIS) con tre motivi.

Resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato la (OMISSIS) con due motivi.

Gli altri intimati non svolgono attivita’ difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi sono riuniti ai sensi dell’articolo 335 c.p.c..

Con il primo motivo la ricorrente principale, (OMISSIS), quale curatrice di (OMISSIS), denuncia “insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”.

La ricorrente ritiene che l’impugnata sentenza ha confuso il contratto, della durata convenzionale annuale rinnovabile, con l’attestato, che ha una durata limitata a cinque giorni.

Secondo la (OMISSIS) il contratto e l’attestato hanno differenti funzioni: sia il contrassegno che l’attestato, diversamente dal contratto, devono essere esposti sul veicolo circolante, poiche’ la funzione loro propria e’ solamente quella della dimostrazione dell’adempimento degli obblighi assicurativi nei confronti delle autorita’ ed a tutela dei danneggianti i quali, essendo terzi rispetto al contratto assicurativo, ne ignorarono il contenuto e non possono che fare affidamento sulla comunicazione che loro perviene da quella esposizione.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia “violazione della Legge n. 990 del 1969, articolo 18, comma 2, ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5)”.

Ritiene la ricorrente che l’impugnata sentenza sembra violare il chiaro tenore letterale della Legge n. 990 del 1969, articolo 18, comma 2, la cui applicabilita’ non sembra potersi escludere solo perche’ trattasi di un contratto concluso e perfezionatosi ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica n. 973 del 1970, articolo 17.

A suo avviso l’esistenza del contrassegno genera una presunzione di esistenza del rapporto assicurativo, sicche’ e’ sufficiente che essa sia utilizzata perche’ l’assicuratore sia tenuto il risarcimento del danno. Nella fattispecie la prova dell’attestato e’ pacificamente agli atti.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia “violazione della Legge 24 dicembre 1969, n. 990, articolo 7, dell’articolo 1901 c.c., comma 2, ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5)”.

Ritengono i ricorrenti che non vi era ragione di escludere l’ultraoperativita’ della garanzia, di ulteriori 15 giorni rispetto alla scadenza, contenuta nell’articolo 1901 c.c., comma 2, richiamata dalla Legge n. 990 del 1969, articolo 7. Il legislatore infatti non distingue fra certificati aventi una durata piu’ o meno lunga, ne’ vincola l’applicabilita’ ad una durata convenzionalmente o legalmente pattuita.

I tre motivi, che per la stretta connessione devono essere congiuntamente esaminati, sono fondati.

Emerge dall’impugnata sentenza che, essendosi l’incidente verificato dopo lo spirare del termine convenuto per la durata della garanzia (due giorni dopo la scadenza), non si verte in una ipotesi nella quale possa discutersi di una eccezione afferente al rapporto fra assicurato e assicuratore, bensi’ in un caso evidente di carenza di copertura, per essere preventivamente venuta meno la valenza del contratto che non puo’ essere fatto rivivere solo per tutelare l’affidamento del terzo. Secondo tale sentenza l’ipotesi regolata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 973 del 1970, articolo 17, prevede la possibilita’ di stipulare contratti – di assicurazione provvisori, a particolari condizioni di polizza e di tariffa, non superiori a cinque giorni, per i veicoli posti in circolazione dai commercianti, ai fini della vendita per prova, collaudo o dimostrazione; tali contratti non sono rinnovabili, neppure tacitamente, una volta scaduto il termine e la loro efficacia ed operativita’ verrebbe meno senza che possa ipotizzarsi un periodo di tolleranza ai sensi dell’articolo 1901 c.c..

L’assunto non puo’ essere condiviso.

Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di assicurazione per danni da circolazione di veicoli, il terzo danneggiato non e’ tenuto ad effettuare accertamenti se sia stato pagato il premio assicurativo o rilasciati solo il certificato ed il contrassegno, potendo fare ragionevole affidamento sull’apparenza della situazione, come gli consente la Legge 24 dicembre 1969, n. 990, articolo 7, (ora sostituito dal Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, articolo 127): quello che rileva per la promovibilita’ dell’azione diretta nei confronti dell’assicuratore e’ infatti l’autenticita’ del contrassegno e non la validita’ del rapporto assicurativo (Cass., 27 giugno 2014, n. 14636).

Si deve in tal senso rilevare che, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli, il contrassegno ed il certificato di assicurazione operano nell’interesse ed a tutela del danneggiato in quanto assolvono alla funzione di comunicare ai terzi (segnatamente i terzi danneggiati e gli organi accertatori del traffico) la copertura assicurativa del veicolo, determinando in essi un ragionevole affidamento sulla detta “comunicazione”; per l’effetto, il danneggiato che inoltri la sua richiesta di risarcimento per la r.c.a. all’assicuratore e che proponga contro il medesimo azione diretta, resta esonerato dall’onere di accertare se il contratto sia ancora vigente o sia stato sciolto. In forza del combinato disposto della Legge n. 990 del 1969, articolo 7, e dell’articolo 1901 c.c., infatti, in presenza di un certificato assicurativo e del relativo contrassegno, l’assicuratore risponde nei confronti del terzo danneggiato nei limiti del massimale, quando il sinistro sia avvenuto entro il periodo di scadenza o il termine di tolleranza di cui all’articolo 1901 c.c., anche se non sia stato pagato il nuovo premio, dal momento che non e’ la validita’ del rapporto assicurativo che rileva nei confronti dei terzi ma solo l’autenticita’ del contrassegno (Cass., 24 aprile 2001, n. 6026).

L’impugnata sentenza ha esaminato esclusivamente il tipo di contratto intervenuto fra assicurato e assicuratore, ma quello che rileva al fine del risarcimento del danno al danneggiato non e’ il tipo di contratto stipulato, ma esclusivamente il contrassegno o l’attestato che hanno funzione di tutela del danneggiate in quanto svolgono la funzione di comunicare ai terzi la copertura assicurativa del veicolo.

Per le ragioni che precedono i motivi devono essere accolti affinche’ la Corte di rinvio applichi i principi di cui sopra.

Con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia “violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2054 c.c., comma 2; vizi della motivazione su un fatto controverso e decisivo (articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”.

Sostiene la ricorrente che l’impugnata sentenza non poteva ritenere superata la presunzione di pari responsabilita’ delle due autovetture, accollando per intero alla condotta del (OMISSIS) la responsabilita’ del sinistro.

Il motivo e’ infondato.

In tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, all’accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalita’ tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimita’, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico; cio’ anche per quanto concerne il punto specifico se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all’articolo 2054 c.c. (Cass., 25 gennaio 2010, n. 1028).

Nel caso di specie la motivazione e’ immune da vizi logici o giuridici e la decisione e’ sorretta da una convincente ricostruzione della fattispecie concreta alla cui stregua si e’ ritenuto che la condotta di guida del (OMISSIS) era imprudente, versando lo stesso in stato di ubriachezza e procedendo ad una velocita’ non moderata, come si evince dalla lunghezza delle tracce di frenata e dalla gravita’ dei danni subiti dall’auto e dal trasportato.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia “violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2056, 1223, 1224 e 1226 c.c.; vizi della motivazione su fatti controversi e decisivi (articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”.

Ad avviso del ricorrente l’impugnata sentenza ha condannato il (OMISSIS) a corrispondere al danneggiato la somma liquidata dalla sentenza del Tribunale di Massa, senza tuttavia fornire alcuna motivazione al riguardo.

Il motivo e’ infondato.

L’impugnata sentenza, aderendo alla motivazione del Tribunale, ha ritenuto che la somma liquidata da quest’ultimo era congrua. Si tratta di valutazione di merito, adeguatamente motivata e insindacabile in sede di legittimita’. La ricorrente invece formula contestazioni generiche e non illustra analiticamente quale sia l’errore commesso, prima, dal Tribunale e, dopo, dalla Corte d’appello.

In conclusione, riuniti i ricorsi, deve essere accolto il ricorso principale e rigettato l’incidentale, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Genova che, in diversa composizione, si atterra’ nella decisione ai principi di cui sopra.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale e rigetta l’incidentale; cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione

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