Il testo integrale
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 2 maggio 2013 n. 19033[1]
I giudici del gravame nel rigettare la doglianza del ricorrente, riproposta in Cassazione hanno opportunamente tenuto conto delle modalità di svolgimento dei fatti, connotati da particolare insistenza ed invasività e chiaramente indirizzati anche ad ottenere contatti fisici diretti con una delle minori, indicando testualmente i brani di conversazione dalle quali detto intento era immediatamente percepibile. Hanno inoltre giustamente escluso che il mezzo utilizzato per realizzare il reato dovesse ritenersi scarsamente intrusivo come sostenuto dall’appellante.
Infatti, il mezzo Informatico e le comunicazioni mediante «chat» o «social network», rendono particolarmente agevole l’approccio anche con soggetti con i quali il contatto diretto o attraverso altri mezzi di comunicazione sarebbe senz’altro più difficoltoso, non essendo necessario disporre, ai fini di tale contatto, di dati personali (identità, indirizzo, numero telefonico etc.) e potendosi raggiungere l’interlocutore anche attraverso una semplice ricerca o l’utilizzazione dei sistemi utilizzati dalle singole piattaforme per mettere in contatto tra loro gli utenti. Rilievo non minore assume, inoltre, la velocità delle comunicazioni e la possibilità di inviare fotografie e riprese video, anche contestualmente alla loro realizzazione, attraverso dispositivi portatili
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