cassazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 2 dicembre 2014, n. 25421

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETTI Giovanni B. – Presidente
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere
Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13403/2008 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
(OMISSIS) S.P.A. in persona del legale rappresentante p.t. Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 448/2007 del TRIBUNALE di BENEVENTO, depositata il 22/03/2007, R.G.N. 3470/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2014 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel 2003 la sig.a (OMISSIS) convenne dinanzi al Giudice di Pace di Benevento il sig. (OMISSIS) e la societa’ (OMISSIS) s.p.a., esponendo che:
-) il (OMISSIS) si era verificato un sinistro stradale che coinvolse tre veicoli:
– l’autoveicolo FIAT Punto targato (OMISSIS), condotto da (OMISSIS) e di proprieta’ del medesimo, assicurato contro i rischi della responsabilita’ civile dalla (OMISSIS) s.p.a.;
– un autoveicolo FIAT Tipo non meglio precisato;
– l’autoveicolo Mini Cooper targato (OMISSIS), di proprieta’ dell’attrice e da questa condotto;
-) la responsabilita’ del sinistro andava ascritta a (OMISSIS), per avere urtato a tergo il veicolo FIAT Tipo, sospingendolo contro l’autoveicolo dell’attrice.
chiese pertanto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro sopra descritto.
2. Il Giudice di pace di Benevento con sentenza 27.6.2005 n. 611 rigetto’ la domanda, per difetto di prova.
La sentenza venne impugnata dalla soccombente (OMISSIS).
Il Tribunale di Benevento, con sentenza 22.3.2007 n. 448, dichiaro’ nulla la sentenza di primo grado per difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'”assicurato”, cosi’ definendo il contraente della polizza che non sia anche proprietario del veicolo. Rimise, per conseguenza, la causa dinanzi al Giudice di pace.
3. La sentenza d’appello e’ stata impugnata da (OMISSIS) per un motivo.
Hanno resistito con controricorso sia (OMISSIS), sia la (OMISSIS).
4. La causa, chiamata all’udienza del 31.1.2014, con ordinanza 2.4.2014 n. 7756 e’ stata rinviata a nuovo ruolo, a causa d’un vizio della notifica dell’avviso d’udienza al difensore del controricorrente (OMISSIS). Rinnovato l’atto viziato, la causa e’ stata quindi discussa all’udienza del 10.10.2014.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Questioni preliminari.
1.1. Va preliminarmente esaminata, ai sensi dell’articolo 276 c.p.c., comma 2, l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso, sollevata da ambo i controricorrenti.
Tale eccezione e’ motivata col rilievo che la copia notificata del ricorso non sarebbe sottoscritta dal difensore della ricorrente.
1.2. L’eccezione e’ infondata.
Quando, infatti, l’originale del ricorso per cassazione rechi la firma del difensore munito di procura speciale e l’autenticazione, ad opera del medesimo, della sottoscrizione della parte che gli ha conferito la procura, la mancanza degli stessi elementi sulla copia notificata non determina l’inammissibilita’ del ricorso, quando la predetta copia contenga elementi idonei a dimostrare la provenienza dell’atto da difensore munito di mandato speciale. Tra questi elementi va compresa l’attestazione dell’ufficiale giudiziario in ordine alla richiesta di notificazione (cosi’ Sez. 1, Sentenza n. 4548 del 24/02/2011, Rv. 617087, e Sez. 3, Sentenza n. 3791 del 18/02/2014, Rv. 629643, le quali hanno superato ed abbandonato il diverso e piu’ antico orientamento invocato dai controricorrenti). Nel caso di specie l’originale del ricorso e’ debitamente sottoscritto dal difensore, e nella copia notificata vi e’ l’attestazione dell’ufficiale giudiziario circa la richiesta di notificazione: sono, dunque, soddisfatti i requisiti indicati dalla giurisprudenza appena ricordata ai fini dell’ammissibilita’ del ricorso.
2. Il primo motivo di ricorso.
2.1. Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di violazione di legge di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 3. Si assumono violati l’articolo 1891 c.c.; Legge 24 dicembre 1969, n. 990, articoli 18 e 23.
Espone, al riguardo, che nel giudizio di risarcimento del danno, proposto dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell’assicuratore del responsabile, litisconsorte necessario e’ solo il proprietario del veicolo che ha causato il danno, e non anche il contraente della polizza, come erroneamente ritenuto dal Tribunale.
2.2. Il motivo e’ manifestamente fondato.
La Legge 24 dicembre 1969, n. 90, articolo 18, (applicabile ratione temporis, oggi abrogato e trasfuso nell’articolo 144 cod. ass.) stabilisce che nel giudizio proposto dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell’assicuratore del responsabile debba essere convenuto anche il responsabile civile.
La norma, si osserva obiter dictum, ha portata generale e si applica in tutte le ipotesi di azione diretta: quella ordinaria prevista dall’articolo 144 cod. ass., quella prevista dall’articolo 149 cod. ass. nel caso di risarcimento diretto; quella prevista dall’articolo 141 cod. ass. nel caso di danni al trasportato. Essa infatti ha la funzione di rendere opponibile all’assicurato l’accertamento della sua I condotta colposa, al fine di facilitare l’eventuale regresso dell’assicuratore, nel caso in cui eventuali clausole contrattuali limitative del rischio, inopponibili al terzo danneggiato, gli avessero consentito di rifiutare l’indennizzo.
2.3. Per costante ed unanime orientamento di questa Corte il “responsabile” di cui e’ menzione nella Legge n. 990 del 1969, articolo 18, (ovvero, oggidi’, nell’articolo 144 cod. ass.) e’ unicamente il proprietario del veicolo che ha causato il danno, di cui all’articolo 2054, comma 3, c.c.: solo questi, infatti, puo’ essere agevolmente individuato in base ai pubblici registri (ex permultis, Sez. 3, Sentenza n. 11885 del 22/05/2007, Rv. 597644; Sez. 3, Sentenza n. 2665 del 08/02/2006, Rv. 591196; Sez. 3, Sentenza n. 1976 del 24/02/1998, Rv. 512982).
A tale regola si puo’ fare eccezione nei soli casi previsti dalla legge, ovvero:
– quando il veicolo sia dato in usufrutto, nel qual caso litisconsorte necessario sara’ l’usufruttuario (articolo 2054, comma 3, c.c.);
– quando il veicolo sia stato venduto prima del sinistro con patto di riservato dominio, nel qual caso litisconsorte necessario sara’ l’acquirente (articolo 2054 c.c., comma 3;
– quando il veicolo sia stato concesso in leasing, nel qual caso litisconsorte necessario sara’ l’utilizzatore (articolo 91 C.d.S.);
– quando il veicolo abbia circolato prohibente domino, nel qual caso litisconsorte necessario sara’ il conducente, non essendo configurabile in tal caso una responsabilita’ civile del proprietario (combinato disposto dell’articolo 2054, comma 3, ultimo periodo, e articolo 122, comma 3, cod. ass.).
2.4. Il Tribunale di Benevento, con la sentenza impugnata, era stato chiamato a giudicare una fattispecie in cui la persona che aveva stipulato il contratto di assicurazione della responsabilita’ civile derivante dalla circolazione del veicolo FIAT Punto targato (OMISSIS) non ne era ne’ proprietaria, ne’ conducente al momento del sinistro.
Ricorrendo tale ipotesi, secondo il Tribunale dovrebbe essere obbligatoriamente convenuto in giudizio anche il contraente, per “rafforzare la posizione processuale dell’assicuratore ai fini dell’opponibilita’ all’assicurato dell’accertamento della responsabilita’”.
2.5. Cosi’ statuendo, il Tribunale ha violato la Legge n. 990 del 1969, articolo 18, oltre che alcune elementari nozioni di diritto assicurativo.
La partecipazione del contraente la polizza (che il Tribunale designa con l’erronea dizione di “assicurato”) al giudizio proposto dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore del responsabile e’ infatti del tutto inutile, giacche’ mai il contraente, quando non sia stato proprietario o conducente del veicolo, puo’ trovarsi esposto all’azione di regresso dell’assicuratore.
Il regresso, infatti, e’ accordato dalla Legge n. 990 del 1969, articolo 18, all’assicuratore nei confronti dell’assicurato.
“Assicurato”, ai sensi dell’articolo 1904 c.c., e’ il titolare dell’interesse esposto al rischio.
Nell’assicurazione della responsabilita’ civile, l’interesse protetto dal contratto e’ quello a non patire un depauperamento del proprio patrimonio in conseguenza di domande risarcitorie proposte da terzi.
Nel caso di responsabilita’ derivante dalla circolazione dei veicoli, pertanto, la qualita’ di “assicurato” puo’ essere rivestita soltanto dalle persone la cui responsabilita’ civile potrebbe sorgere per effetto della circolazione del mezzo: e quindi il conducente, il proprietario o le altre persone indicate dall’articolo 2054 c.c., comma 3.
Per contro, colui il quale si limiti a sottoscrivere il contratto di assicurazione della responsabilita’ civile derivante dalla circolazione di un dato veicolo ed a pagare il relativo premio, ma non sia proprietario del mezzo, avra’ stipulato un’assicurazione per conto altrui se non prevede di condurre giammai il mezzo assicurato; ed un’assicurazione per conto di chi spetta se preveda di guidarlo alternandosi con altri conducenti.
Nell’uno come nell’altro caso, se al momento del sinistro il veicolo era condotto da persona diversa dal contraente, questi non va incontro ad alcuna responsabilita’ civile nei confronti del terzo danneggiato: e non essendo responsabile, non puo’ nemmeno assumere la qualita’ di “assicurato” ai sensi dell’articolo 1904 c.c., ne’ pertanto trovarsi esposto all’eventuale regresso dell’assicuratore.
V’e’ da aggiungere, per completezza, che in teoria il contratto di assicurazione potrebbe espressamente attribuire all’assicuratore un diritto di “regresso” nei confronti del contraente, anche quando la polizza sia stata stipulata per conto altrui: tale pattuizione, ovviamente lecita ex articolo 1322 c.c., non avrebbe pero’ nulla a che vedere con l’istituto di cui alla Legge n. 990 del 1969, articolo 18, e costituirebbe una garanzia atipica assimilabile alla fideiussione: con la conseguenza che il contraente, in quanto coobbligato solidale con la persona responsabile ad assicurata rispetto alla pretesa di regresso dell’assicuratore, in mancanza di una norma ad hoc non potrebbe mai essere ritenuto litisconsorte necessario.
2.7. La sentenza va dunque cassata con rinvio al Tribunale di Benevento, in persona di diverso magistrato, il quale nel decidere la controversia si atterra’ al seguente principio di diritto:
Nel giudizio di risarcimento del danno proposto dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell’assicuratore del responsabile, litisconsorte necessario ai sensi della Legge 24 dicembre 1969, n. 990, articolo 18, (ovvero, oggi, dell’articolo 144 cod. ass.) e’ unicamente il proprietario del veicolo che ha causato il danno, a nulla rilevando che il contratto di assicurazione sia stato stipulato per conto altrui da persona diversa tanto dal conducente, quanto dal proprietario.
3. Le spese.
Le spese del giudizio di legittimita’ e dei gradi precedenti di merito saranno liquidate dal giudice del rinvio, ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 3.
P.Q.M.
la Corte di cassazione:
-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Benevento in persona di differente magistrato;
-) rimette al giudice del rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’ e di quelle dei gradi di merito.

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