Il testo integrale[1]

ll termine «operazioni di polizia» utilizzato dal legislatore nell’articolo 4 legge 110/75 deve essere considerato in senso ampio, comprendente ogni attività peculiare della polizia giudiziaria effettuata nell’ambito di specifiche attribuzioni della stessa e non richiede una preventiva organizzazione né l’espletamento di attività coordinate e complesse per il raggiungimento di un determinato scopo preventivamente individuato, ben potendo coincidere con l’ordinaria attività di istituto.

Però la perquisizione è stata giustamente ritenuta legittima dai giudici del merito in quanto, come emerge dalla sentenza impugnata, l’atto è stato eseguito in occasione di un controllo stradale sui mezzi in transito predisposto dalla Polizia di Stato, dando atto a verbale che l’indagato mostrava indecisione alla vista dell’auto della polizia, una volta fermato risultava privo di patente di guida e di altri documenti di identità e, ad un controllo nella banca dati, risultava gravato da numerosi precedenti di polizia, cosicché non vi era oggettivamente il tempo di ottenere il decreto di perquisizione dall’autorità giudiziaria per accertare l’eventuale possesso di armi, esplosivi o strumenti di effrazione come richiesto dalla norma.

Né rileva, altresì, la circostanza che, nell’ambito di tale attività … la polizia giudiziaria abbia poi rinvenuto le fatture poi sequestrate, non potendo certo ignorare fatti aventi rilevanza penale occasionalmente accertati nell’ambito di attività di iniziativa o delegata finalizzata, come nella fattispecie, ad altri scopi.

 


[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/penale/sentenzeDelGiorno/2013/11/operazione-di-polizia-nozione-ampia.html

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