Corte di Cassazione bis

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 19 maggio 2015, n. 20547

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIALE Aldo – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

– (OMISSIS), n. (OMISSIS);

avverso la sentenza della Corte d’appello di CATANIA in data 20/12/2013;

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D’AMBROSIO Vito, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di CATANIA emessa in data 20/12/2013, depositata in data 31/10/2014, con cui veniva confermata la sentenza emessa in data 21/01/2013 dal Tribunale di RAGUSA, che, nel condannarlo alla pena condizionalmente sospesa di mesi 2 e gg. 10 di reclusione ed euro 70,00 di multa, lo aveva dichiarato colpevole del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (articolo 81 cpv. c.p., Legge n. 638 del 1983, articolo 2: mensilita’ contestate da aprile a luglio 2007, da settembre a novembre 2007 e da giugno a luglio 2008).

2. Con il ricorso per cassazione, proposto dal difensore fiduciario cassazionista del ricorrente, vengono dedotti due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. c.p.p..

2.1. Deduce il ricorrente, con il primo motivo, il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera b), in particolare per violazione della Legge n. 67 del 2014, articolo 2, comma 2, lettera c).

In particolare, sostiene il ricorrente, la legge n. 67 del 2014 ha delegato il Governo all’emanazione di decreti legislativi volti a depenalizzare, tra gli altri, il reato in esame, purche’ l’omesso versamento non ecceda complessivamente il limite di 10.000,00 euro annui; nel caso in esame, rientrandosi nella soglia indicata dal legislatore, l’entrata in vigore della legge avrebbe determinato la depenalizzazione di tutte quelle condotte astrattamente rientranti nella previsione della legge di depenalizzazione; la circostanza che non siano stati ancora emanati i decreti delegati non sarebbe ostativa alla pronuncia di annullamento per intervenuta depenalizzazione, cio’ in quanto la semplice entrata in vigore della legge delega estrinseca e renderebbe definitiva la volonta’ del legislatore di non perseguire piu’ penalmente gli illeciti penali ivi elencati, senza alcuna possibilita’ di modifica sul punto da parte della decretazione delegata.

2.2. Deduce il ricorrente, con il secondo motivo, il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), in particolare per violazione della Legge n. 638 del 1983, articolo 2, con i correlati vizi di contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione.

In particolare, la censura investe l’impugnata sentenza per aver i giudici di appello disatteso la censura difensiva relativa alla mancata consapevolezza da parte dell’imputato di poter beneficiare dalla causa di non punibilita’ prevista dalla Legge n. 638 del 1983, articolo 2, comma 1 bis, sostiene, sul punto, il ricorrente che la Corte, tralasciando l’esame dell’eccezione di nullita’ della notifica dell’accertamento INPS con cui si diffidava l’imputato al pagamento di quanto dovuto con l’avviso che se lo stesso fosse avvenuto nei tre mesi dalla notificazione egli avrebbe potuto beneficiare di detta causa, avrebbe superato l’eccezione affermando che l’imputato aveva avuto comunque piena conoscenza della contestazione in sede di notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, avvenuta il 9/05/2012, senza adempiere al versamento dei contributi; tale affermazione sarebbe erronea in diritto e viziata sotto il profilo motivazionale, atteso che non terrebbe conto di quanto autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la nota sentenza n. 1855/2011, avendo infatti precisato il Supremo Collegio che il giudice di merito deve verificare se l’imputato sia stato raggiunto in sede giudiziaria da un atto di contenuto equipollente all’avviso dell’ente previdenziale che gli abbia consentito, sul piano sostanziale, di esercitare la facolta’ concessagli dalla legge; detta verifica, ad avviso del ricorrente, sarebbe mancata, sia da parte del primo giudice che della Corte d’appello, essendo peraltro evidente che ne’ l’avviso ex articolo 415 bis c.p.p., ne’ il decreto di citazione a giudizio contengono tutti gli elementi indicati dalle Sezioni Unite (indicazione periodo di omesso versamento delle ritenute; indicazione dell’importo di ciascuna ritenuta omessa; indicazione della sede dell’ente presso cui effettuare il versamento nei tre mesi; espresso avviso che il pagamento tempestivo consente di beneficare della causa di non punibilita’); quanto sostenuto dalla Corte d’appello, pertanto, attesa l’erroneita’, inficerebbe l’impugnata sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso e’ manifestamente infondato.

4. Seguendo l’ordine sistematico imposto dalla struttura dell’impugnazione di legittimita’, dev’essere anzitutto esaminato il primo motivo, con cui il ricorrente – come detto – sostiene che l’entrata in vigore della Legge n. 67 del 2014, avrebbe “depenalizzato” il reato per cui si procede, non rilevando la mancata emanazione, ad oggi, dei decreti delegati.

La tesi, pur suggestiva, e’ priva di pregio.

Va premesso che la Legge 28 aprile 2014, n. 67, articolo 2, ha conferito al Governo la delega per la riforma del sistema sanzionatorio. Per quel che qui piu’ interessa, l’articolo 2, lettera c), del predetto provvedimento ha sancito la trasformazione in illecito amministrativo del delitto di cui al Decreto Legge 12 settembre 1983, n. 463, articolo 2, comma 1 bis; purche’, stabilisce la legge delega, il mancato versamento delle ritenute previdenziali non superi la soglia di 10.000 euro annui. Secondo la tesi del ricorrente che richiama autorevole dottrina e il decisum della Corte Costituzionale (sentenza n. 224 del 1990), la legge delega non e’ legge meramente formale, cio’ che significa che essa non si limita a disciplinare i rapporti “interni” tra Parlamento e Governo ma costituisce fonte direttamente produttiva di norme giuridiche. Ad avviso del ricorrente, da quanto precede deriva che il contenuto di delega della Legge n. 67 del 2014, se certamente non ha provveduto ad una formale depenalizzazione del Decreto Legge n. 463 del 1983, articolo 2, possiederebbe tuttavia, con certezza, l’attitudine ad orientarne l’interpretazione e, piu’ in particolare, a completare il contenuto precettivo di quanto affermato dal Giudice delle Leggi. In questi termini, se il giudice di merito e’ legittimato ad effettuare una valutazione in termini di offensivita’ delle condotte asseritamente costitutive del reato in parola, costituisce dato altrettanto oggettivo il fatto che il Parlamento, ossia l’organo costituzionale espressione della volonta’ popolare e titolare del potere legislativo, ha stabilito, in termini espliciti, che omessi versamenti inferiori a euro 10.000,00 per ogni periodo di imposta non devono e non possono considerarsi offensivi di interessi penalisticamente tutelati. Non sfugge al Collegio che tale tesi e’ gia’ stata sostenuta in alcune decisioni di merito (Trib. Asti, sentenza 27 giugno 2014; Trib. Avezzano, sentenza 16 ottobre 2014; Trib. Bari, sentenza 16 giugno 2014; contra: Trib. Aosta, sentenza 7 novembre 2014; Trib. Torino, sentenza 3 novembre 2014), ma la stessa non puo’ essere seguita.

Questa Corte ha, infatti, gia’ affermato, sebbene in relazione a reato diverso ma ugualmente compreso nella “delega” non ancora attuata, che la contravvenzione prevista dal Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, articolo 10 bis, che punisce l’ingresso ed il soggiorno illegale nel territorio dello Stato, non puo’ ritenersi abrogata per effetto diretto della Legge 28 aprile 2014, n. 67, posto che tale atto normativo ha conferito al Governo una delega, implicante la necessita’ del suo esercizio, per la depenalizzazione di tale fattispecie e che, pertanto, quest’ultima, fino alla emanazione dei decreti delegati, non potra’ essere considerata violazione amministrativa (Sez. 1, n. 44977 del 19/09/2014 – dep. 29/10/2014, P.G. in proc. Ndiaye e altri, Rv. 261124).

Alla stessa conclusione, poi, e’ pervenuta – stavolta proprio con riferimento al reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti – Sez. F, n. 38080 del 2014, ric. Napoli, non massimata, la quale ha affermato che la fattispecie in esame e’ tuttora prevista come reato, limitandosi la Legge 28 aprile 2014, n. 67, – richiamata dal ricorrente – a stabilire una delega al governo in materia di pene detentive non carcerarie, percio’ non apportando in nessun modo modifiche alla figura di reato in oggetto (essendo tale funzione affidata alla futura decretazione delegata).

5. Al di la’ di quanto affermato nelle decisioni di questa Corte, peraltro, va osservato che nemmeno il richiamo, contenuto in alcune decisioni di merito, a quanto recentemente affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 139 del 2014 assume carattere risolutivo.

Ed invero, il Giudice delle Leggi, dichiarando l’infondatezza della questione di legittimita’ del Decreto Legge n. 463 del 1983, articolo 2, ha precisato che “resta precipuo dovere del giudice di merito di apprezzare – alla stregua del genera/e canone interpretativo offerto dal principio di necessaria offensivita’ della condotta concreta – se essa, avuto riguardo alla ratio della norma incriminatrice, sia, in concreto, palesemente priva di qualsiasi idoneita’ lesiva dei beni giuridici tutelati”.

Muovendo da tale “monito”, alcune delle decisioni che hanno optato per l’esito assolutorio, hanno ritenuto che la disobbedienza dell’imprenditore all’obbligo di versare i contributi previdenziali non aveva pregiudicato in concreto il bene giuridico oggetto di tutela del Decreto Legge n. 463 del 1983, articolo 2, (ossia la tutela previdenziale del lavoro e dei lavoratori). La mancanza di offensivita’ nell’illecito penale contestato assumerebbe, peraltro, contorni ancora piu’ netti in forza dei principi enunciati nella legge delega n. 67 del 2014, ove si prospetta la depenalizzazione del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali. Seguendo tale indirizzo, dunque, il ricorrente attribuisce capacita’ normativa immediata ai criteri direttivi impressi nella legge delega in materia di depenalizzazione, al pari delle pronunce della giurisprudenza di merito evocate, soprattutto laddove si consideri – si legge in ricorso – che il Governo non potra’ discostarsi da tali principi e criteri direttivi, cosi’ precisi e tassativamente delimitati.

La tesi, tuttavia, ad avviso del Collegio, non convince, in quanto, in assenza del concreto esercizio della delega, non e’ possibile ritenere che i principi e i criteri inseriti nella legge di delegazione in materia di depenalizzazione abbiano effetto modificativo dell’ordinamento vigente.

Deve, pertanto, convenirsi con quella dottrina secondo la quale un’eventuale soluzione in senso assolutorio (rectius, in questa sede di legittimita’, nel senso di a annullare senza rinvio l’impugnata sentenza) perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato, in relazione alla Legge n. 638 del 1983, articolo 2, comma 1 bis, pare, nel momento odierno di assenza di una precisa norma depenalizzatoria che volga ad amministrativo un illecito oggi ritenuto penale, del tutto irragionevole. Se si dovesse pronunciare proscioglimento (o annullare senza rinvio) per tutti coloro i quali ad oggi, al di sotto della quota ritenuta di euro 10.000,00, non hanno versato i contributi previdenziali previsti ex lege si aprirebbe ad una impunibilita’ generale per chi comunque violi un obbligo degno di interesse di tutela. L’intenzione del Parlamento, infatti, non e’ quello di dismettere totalmente la punibilita’ per i fatti di omesso versamento delle ritenute previdenziali al di sotto degli euro 10.000,00 bensi’ di assoggettarli unicamente ad una sanzione amministrativa. La stessa Corte Costituzionale ha avuto modo di rilevare come “il mancato adempimento dell’obbligo di versamento dei contributi previdenziali determina un rischio di pregiudizio del lavoro e dei lavoratori, la cui tutela e’ assicurata da un complesso di disposizioni costituzionali contenute nei principi fondamentali e nella parte 1 della Costituzione (articoli 1, 4, 35 e 38 Cost.)” (sentenza n. 139 del 2014, citata). A fronte di cio’ la disapplicazione del dettato normativo Legge n. 638 del 1983, ex articolo 2, comma 1 bis, che prevede la sanzione penale della reclusione fino a tre anni e la multa sino ad euro 1.032,00 si prospetta come del tutto lesiva dell’interesse giuridico tutelato. Tale pena e’, infatti, l’unica ad oggi prevista dall’ordinamento giuridico italiano per la violazione degli obblighi previdenziali di versamento di ritenute, dunque occorre ritenerla quale tuttora applicabile. A tacer d’altro, infine, e’ poi non soltanto da sottolinearsi, da un lato, come non possa esservi dubbio che in caso di mancato esercizio della delega legislativa nel termine indicato dalla Legge n. 67 del 2014, il reato resterebbe tale (senza che medio tempore si siano prodotti effetti depenalizzanti); dall’altro, che nessuna conseguenza negativa deriverebbe al ricorrente dal mancato proscioglimento (o, in questa sede, annullamento senza rinvio) per il mancato accoglimento della tesi difensiva, posto che, all’atto dell’entrata in vigore dei decreti delegati attuativi della delega in questione, ove ricorrano le condizioni che il legislatore delegato fissera’, il condannato ben potra’ proporre istanza ex articolo 673 c.p.p., ottenendo la revoca della sentenza.

Deve, pertanto, essere affermato il seguente principio di diritto:

“Il delitto previsto dal Decreto Legge n. 463 del 1983, articolo 2, comma 1 bis, conv. con modd. In legge n. 638 del 1983, che punisce l’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, non puo’ ritenersi abrogato per effetto diretto della Legge 28 aprile 2014, n. 67, posto che tale atto normativo ha conferito al Governo una delega, implicante la necessita’ del suo esercizio, per la depenalizzazione di tale fattispecie e che, pertanto, quest’ultimo, fino alla emanazione dei decreti delegati, non potra’ essere considerato violazione amministrativa”.

6. Quanto, poi, al secondo motivo di ricorso, con cui si censura l’impugnata sentenza per aver i giudici di appello disatteso la censura difensiva relativa alla mancata consapevolezza da parte dell’imputato di poter beneficiare dalla causa di non punibilita’ prevista dalla Legge n. 638 del 1983, articolo 2, comma 1 bis, avendo il giudice di merito omesso di verificare se l’imputato sia stato raggiunto in sede giudiziaria da un atto di contenuto equipollente all’avviso dell’ente previdenziale che gli abbia consentito, sul piano sostanziale, di esercitare la facolta’ concessagli dalla legge, la stessa e’ infondata.

La Corte territoriale, infatti, ha rigettato il relativo motivo di appello sottolineando come l’imputato avesse ricevuto piena conoscenza della contestazione in sede di notifica dell’avviso ex articolo 415 bis c.p.p., senza adempiere al versamento dei contributi. Il ricorrente contesta, pero’, che tale avviso contenesse tutti i requisiti stabiliti dalla nota decisione delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 1855 del 24/11/2011 – dep. 18/01/2012, Sodde, Rv. 251268), che ha affermato il principio secondo cui, ai fini della causa di non punibilita’ del pagamento tempestivo di quanto dovuto, il decreto di citazione a giudizio e’ equivalente alla notifica dell’avviso di accertamento solo se, al pari di qualsiasi altro atto processuale indirizzato all’imputato, contenga gli elementi essenziali del predetto avviso, costituiti dall’indicazione del periodo di omesso versamento e dell’importo, la indicazione della sede dell’ente presso cui effettuare il versamento entro il termine di tre mesi concesso dalla legge e l’avviso che il pagamento consente di fruire della causa di non punibilita’ (Sez. U, n. 1855 del 24/11/2011 – dep. 18/01/2012, Sodde, Rv. 251268). Da qui, dunque, la mancanza di consapevolezza e la conseguente nullita’ della sentenza.

7. La tesi, come anticipato, non puo’ esser condivisa.

Ed invero, ritiene il Collegio di dover dare continuita’ al principio recentemente affermato da questa Corte, secondo cui il termine di tre mesi per corrispondere l’importo dovuto ai fini della integrazione della causa di non punibilita’ del reato decorre dal momento in cui l’indagato o imputato, oltre ad essere informato del periodo di omesso versamento, dell’importo dovuto e del luogo ove effettuare il pagamento, risulti anche posto compiutamente a conoscenza della possibilita’ di ottenere l’esecuzione della pena, ma la consapevolezza di tale facolta’ puo’ essere acquisita in qualunque forma, non presupponendo la comunicazione di un avviso formale in ordine ai benefici conseguibili per effetto del pagamento nel trimestre (SEz. 3, n. 46169 del 18/07/2014 – dep. 10/11/2014, Gabrielli, Rv. 260912; fattispecie, identica a quella oggi sub judice, in cui e’ stata affermata la consapevolezza dell’imputato di poter fruire della causa di non punibilita’ alla luce del contenuto dei motivi di appello proposti dal medesimo avverso la sentenza di primo grado).

Anche detto motivo di ricorso, pertanto, dev’essere rigettato.

8. Il ricorso dev’essere, complessivamente rigettato.

Tuttavia, proprio la non manifesta infondatezza dei motivi, impone a questa Corte l’adozione delle formula di annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza limitatamente alle omissioni contributive relative alle mensilita’ di aprile e maggio 2007, essendo per le stesse maturato il termine di prescrizione massima, rispettivamente, in data 16/02 e 16/03/2015 (termine iniziale decorrente, per la prima, dal 16/05/2007 e, per la seconda, dal 16/06/2007, cui vanno aggiunti anni 7 e mesi 6 quale termine di prescrizione massima, nonche’ ulteriori mesi 3 di sospensione del termine per effetto dell’articolo 2, comma 1 quater, legge n. 638 del 1983).

All’annullamento segue, quindi, la trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte d’appello di CATANIA per la sola rideterminazione della pena, divenendo con la presente decisione irrevocabile l’accertamento sulla responsabilita’ penale per le omissioni contributive da giugno 2007 in poi.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio, limitatamente alle omissioni contributive relative alle mensilita’ di aprile e maggio 2007, per essere i reati estinti per prescrizione e con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di CATANIA per la rideterminazione della pena.

Rigetta, nel resto, il ricorso.

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