cassazione 9

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 18 maggio 2015, n. 10127

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni B. – Presidente

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21987/2011 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

COMUNE CATANZARO (OMISSIS);

– intimato –

Nonche’ da:

COMUNE CATANZARO (OMISSIS), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso da se medesimo;

– controricorrenti all’incidentale –

avverso la sentenza n. 407/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 13/04/2011 R.G.N. 1268/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/02/2015 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 25 giugno 2002 l’avv. (OMISSIS), quale procuratore generale di (OMISSIS), ha convenuto in giudizio il Comune di Catanzaro, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni derivati al fondo agricolo di proprieta’ della (OMISSIS) dal fatto che il Comune ha lasciato incompiute le tubazioni fognarie sovrastanti, riversando rifiuti e liquami nel fossato di scarico delle acque pluviali che attraversa il fondo medesimo, con grave danno anche alle colture.

Il Comune ha resistito alla domanda, chiedendone il rigetto. Esperita l’istruttoria anche tramite CTU, il Tribunale di Catanzaro ha condannato il Comune ad eseguire le opere fognarie lasciate incompiute, a costruire un depuratore delle acque di scarico e a risarcire i danni, quantificati in euro 147.845,57, oltre interessi e spese processuali. Proposto appello dal Comune, a cui ha resistito l’appellata, la Corte di Appello di Catanzaro – disposta nuova CTU – con sentenza 23 marzo/13 aprile 2011 n. 407 ha ridotto ad euro 9.870,44 la somma dovuta in risarcimento dei danni, ritenendo esistenti e risarcibili solo i danni arrecati alle colture dagli episodi di esondazione, ed ha confermato nel resto la sentenza impugnata. Ha compensato la meta’ delle spese dei due gradi di giudizio, ponendo a carico del Comune la rimanente meta’.

L’avv. (OMISSIS), nella qualita’ suindicata, propone tre motivi di ricorso per cassazione.

Resiste il Comune con controricorso, proponendo a sua volta un motivo di ricorso incidentale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- I tre motivi del ricorso principale possono essere congiuntamente esaminati perche’ connessi.

Essi denunciano tutti insufficienze, illogicita’ ed incongruenze della motivazione della sentenza impugnata, nelle parti in cui ha condiviso il parere del CTU nominato in grado di appello che – in dissenso rispetto alle conclusioni del perito nominato in primo grado – ha nella sostanza minimizzato l’incidenza dei danni provocati dall’inquinamento del fosso, per il fatto che l’acqua della sorgente era ancora utilizzabile per uso irriguo, pur se non potabile e che il cedimento delle pareti del fosso e lo sversamento dei liquami sul fondo va ascritto a difetto di manutenzione ad opera della proprietaria.

2.- I motivi sono fondati nei limiti che seguono. La sentenza impugnata ha premesso alla sua decisione i seguenti, testuali accertamenti: “In base a quanto concordemente constatato dal consulente tecnico di primo grado e da quello di appello, a monte del fondo della parte appellata vi e’ una condotta fognaria (che serve un quartiere urbanizzato) la quale presenta una brusca interruzione e, invece di confluire in un depuratore, scarica i liquami fognari direttamente nel fosso (OMISSIS)…..il quale prosegue a valle, attraversando il fondo della parte appellata in piu’ parti…. A causa del crollo di parte degli argini del fosso… i liquami si riversano nel fondo della (OMISSIS), pregiudicandone la coltivazione…..l’ing. (OMISSIS), responsabile del Servizio Idrico Integrato del Comune di Catanzaro…ha confermato che nel citato canalone vengono immessi direttamente senza alcun pretrattamento depurativo gli scarichi provenienti dalla pubblica fognatura del Comune di Catanzaro…. Il dato trova ulteriore conferma nell’analisi di tre campioni dell’acqua prelevati da tecnici dell’ASL…”, i quali hanno altresi’ constatato che “nell’aria circostante il punto di prelievo si e’ avvertito un forte odore nauseabondo tipico di scarico fognario”.

La Corte di appello ha cosi’ accertato l’illecito del Comune e la sua gravita’, che obiettivamente manifesta un rilevante deterioramento della salubrita’, dell’estetica e della vivibilita’ del luogo, prima e indipendentemente dalle perdite patrimoniali che possono esserne derivate.

E’ indubbio che le censure rivolte dalla ricorrente agli accertamenti peritali, alle valutazioni della Corte di appello circa l’imputabilita’ del cedimento degli argini alla proprietaria anziche’ ai rifiuti fognari ed alle valutazioni del CTU nominato in appello attengono a questioni di fatto, il cui accertamento e’ rimesso alla discrezionalita’ dei giudici del merito e non e’ suscettibile di riesame in questa sede di legittimita’, come ha eccepito la difesa del resistente, non essendo rilevabili nella sentenza impugnata i denunciati vizi di motivazione.

Vi sono pero’ alcuni aspetti in relazione ai quali le censure della ricorrente sono fondate, poiche’ le ragioni addotte dalla Corte di appello a supporto della decisione appaiono obiettivamente illogiche e non congruenti con la natura dell’illecito, si’ da rendere la motivazione inidonea a giustificare la decisione.

Cio’ vale, in particolare, con riferimento ai capi in cui la sentenza impugnata ha ritenuto irrilevante il deterioramento dell’acqua del fontanile esistente sul fondo, sul rilievo che pur se le analisi compiute a seguito dell’inquinamento rivelano una carica batteriologica superiore ai limiti di legge per l’uso umano – l’abitazione della (OMISSIS) e’ servita dall’acquedotto pubblico comunale e non gia’ dalla fontana esistente, sicche’ l’attuale non potabilita’ e’ irrilevante, mentre l’acqua non supera i limiti di legge stabiliti per l’uso agricolo.

Ora, il fatto di poter disporre sul fondo di una fonte d’acqua potabile costituisce una ricchezza e attribuisce al coltivatore un vantaggio, la cui perdita costituisce indubitabilmente un danno meritevole di risarcimento, pur se il danneggiato disponga in casa dell’allacciamento alla condotta comunale.

Sara’ questione di quantificarne l’importo. Ma non si tratta di danno intrinsecamente irrilevante e immeritevole di essere risarcito, come ha ritenuto la sentenza impugnata.

Parimenti, il fatto che la (OMISSIS) in precedenza godesse di cito hp acqua irrigua pulita per l’orto e gli alberi da frutta ed che oggi sia in condizione di irrigare solo con acqua inquinata da 2.800 colibatteri su 100 ml., secondo l’esito delle analisi eseguite, cioe’ di acqua classificabile al di sotto di quella di qualita’ media (cfr. sentenza pag. 11-12), costituisce obiettivamente un danno per il proprietario del fondo. E’ noto che la composizione dell’acqua, come quella del suolo, vengono assorbiti dalle colture e che il fatto di dover innaffiare i propri ortaggi con acqua inquinata al livello massimo tollerabile per legge, anziche’ con l’acqua salubre di cui in precedenza si poteva disporre, comporta un deterioramento dei prodotti e delle opportunita’ di sfruttamento del fondo – che ha o puo’ avere un rilievo anche economico (impedendo presumibilmente di adibirlo alla coltivazione di prodotti biologici, dissuadendo dalla stessa coltivazione, a fronte di qualita’ dei prodotti che non tutti potrebbero essere disposti a consumare, conoscendo l’insana provenienza dell’acqua con cui sono stati irrorati), in aggiunta al disgusto insito nella deteriorata qualita’ dell’ambiente, a cui prima si e’ accennato.

La motivazione della sentenza impugnata risulta intrinsecamente illogica ed insufficientemente motivata, nella parte in cui ha escluso che la perdita della potabilita’ ed il deterioramento dell’acqua disponibile per l’uso irriguo abbiano arrecato alla proprietaria del fondo danni anche economicamente rilevanti.

Va condiviso il rilievo della ricorrente secondo cui la Corte di appello avrebbe dovuto quanto meno tenere conto della natura e della qualita’ delle coltivazioni, nel formulare il suo giudizio.

Ne’ appare logico e congruente l’addebito alla ricorrente di non avere dimostrato che – prima degli sversamenti fognari – essa materialmente usava l’acqua potabile del fontanile, trattandosi di conseguenza ovvia e indiscutibile: il vantaggio offerto da una fonte e’ quello di “poterla usare” all’occorrenza, anche indipendentemente dalla prova di averla materialmente usata in una od altra occasione: circostanza peraltro presumibile con somma probabilita’ nei confronti di chi abbia occasione di lavorare nei campi.

Ne’ era onere della ricorrente dimostrarne la potabilita’ anteriore. Avrebbe dovuto se mai il responsabile dell’inquinamento dimostrare il contrario – cioe’ il fatto che l’acqua di cui si assume l’inquinamento tale fosse anche in precedenza – al fine di liberarsi da responsabilita’. Per questa parte la sentenza impugnata deve essere annullata.

3.- Le ulteriori censure sono in parte inammissibili ed in parte infondate, poiche’ attengono ad accertamenti in fatto rimessi alla discrezionale valutazione della Corte di merito (quali il giudizio attinente alla responsabilita’ per il cedimento degli argini), o ad eccezioni di nullita’ della consulenza che in realta’ attengono non a vizi formali o strutturali dell’atto, quanto piuttosto al dissenso della ricorrente dal merito degli accertamenti peritali.

Le sporadiche censure effettivamente attinenti a questioni di validita’ – quali l’asserito, mancato rispetto del principio del contraddittorio, per non avere le parti partecipato a tutte le operazioni peritali – sono irrilevanti, avendo la ricorrente ammesso che le parti sono state convocate dal CTU sia per il primo accesso del 27.7.2006; sia per il secondo incontro, in esito al quale le operazioni sono state concluse, essendone stata fissata la data alla loro presenza, nel corso del primo incontro (Ricorso, pag. 21).

Essenziale e’ che il CTU metta le parti in condizione di partecipare alle operazioni, mediante la regolare convocazione; restando irrilevante la circostanza che le parti di fatto non vi partecipino, pur essendo state regolarmente convocate.

Gli addebiti di nullita’ risultano quindi infondati.

4.- Con l’unico motivo del ricorso incidentale il Comune di Catanzaro lamenta che sia stata confermata dalla Corte di appello la condanna emessa a suo carico dal Tribunale ad effettuare le opere necessarie alla bonifica del fondo di proprieta’ dell’attrice, canalizzando in tubi il torrente fognario lungo tutto il percorso del fosso, con installazione a valle di un depuratore.

Il Comune contesta, in particolare, l’obbligo impostogli di costruire un depuratore sulla proprieta’ privata, mentre gia’ dispone di un depuratore funzionante, nel quale potrebbero essere convogliati anche gli scarichi fognari in oggetto.

4.1.- Il motivo deve essere accolto limitatamente a quest’ultima parte.

Le censure rivolte all’obbligo di completare la fognatura non sono fondate, trattandosi di intervento indispensabile al fine di risanare la zona, e comunque di opera la cui esecuzione presuppone scelte affidate alla mera discrezionalita’ tecnica della pubblica amministrazione, tali da non comportare indebita intromissione della decisione nell’ambito delle scelte ad essa riservate dalla legge.

La Corte di appello non ha condannato il Comune a costruire un’intera rete fognaria, come lamenta il ricorrente incidentale, bensi’ solo gli ha imposto di completare le tubazioni esistenti, conducendole a scaricare non a cielo aperto, bensi’ in una struttura destinata alla depurazione. Per questa parte la sentenza impugnata deve essere confermata. Per quanto invece concerne forme e modalita’ della depurazione, la Corte di rinvio dovra’ rispettare l’autonomia dell’amministrazione comunale in ordine alla scelta delle modalita’ e dei mezzi con cui procedervi: si tratti della prosecuzione delle tubazioni fino al depuratore esistente o di altro mezzo ritenuto idoneo allo scopo. Fermo restando che il Comune non potra’ liberarsi da responsabilita’ limitandosi a spostare da un luogo ad un altro gli scarichi nocivi, senza neutralizzarne la valenza inquinante.

La Corte dovra’ valutare, pertanto, l’idoneita’ o meno della soluzione offerta ad eliminare i danni futuri, accertando in mancanza il protrarsi a carico del Comune delle conseguenti responsabilita’ risarcitorie, nelle forme di legge.

5.- In parziale accoglimento del ricorso principale e del ricorso incidentale la sentenza impugnata e’ cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, affinche’:

a) con riguardo al ricorso principale, proceda alla quantificazione dei danni subiti dalla (OMISSIS) e di quelli che le deriveranno fino all’eliminazione della causa dell’inquinamento, per effetto dell’inutilizzabilita’ dell’acqua del fontanile per l’uso umano, e per effetto della menomata idoneita’ dell’acqua medesima per l’uso irriguo: valutazioni da compiersi tenuto anche conto della natura delle coltivazioni esistenti sul fondo medesimo;

b) quanto al ricorso incidentale, perche’ valuti l’idoneita’ allo scopo delle opere con cui il Comune decidera’ di provvedere alla depurazione degli scarichi fognari, decidendo di conseguenza in ordine alla domanda di risarcimento dei danni; in entrambi i casi nel rispetto dei principi sopra enunciati e con congrua e logica motivazione.

6.- La Corte di rinvio decidera’ anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte di cassazione accoglie il ricorso principale e il ricorso incidentale, nei limiti di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, che provvedera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *