www.studiodisa.it

Il testo integrale

 www.studiodisa.it

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 18 aprile 2013 n. 9456[1]

La sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione. Pertanto la sentenza di applicazione di pena patteggiata, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, presupponendo pur sempre una ammissione di colpevolezza, esonera la controparte dall’onere della prova


[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/sentenzeDelGiorno/2013/04/lapplicazione-della-pena-su-richiesta-fa-prova-nel-giudizio-civile.html

 Archivio sentenze ordinanze

sentenze-ordinanze/cassazione-civile-2011/

sentenze-ordinanze/cassazione-civile-2012/

sentenze-ordinanze/cassazione-civile-2013/

      

Studio legale D’Isa

@AvvRenatoDIsa

 renatodisa.com

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *