incidente

 

 

Il testo integrale

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 17 gennaio 2013, n. 1025[1]

Il risarcimento del danno non patrimoniale sotto il profilo del pregiudizio morale può essere accordato ad un coniuge per la morte dell’altro anche se vi sia tra le parti uno stato di separazione personale, purché si accerti che l’altrui fatto illecito (nella specie il sinistro stradale causa del decesso) abbia provocato nel coniuge superstite quel dolore e quelle sofferenze morali che solitamente si accompagnano alla morte di una persona più o meno cara.

E’ necessario dimostrare che, nonostante la separazione, sussista ancora un vincolo affettivo particolarmente intenso, con la conseguenza che l’evento morte ha determinato un pregiudizio in capo al superstite

 

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