Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 17 febbraio 2014, n. 3612
Svolgimento del processo
R.C. e O.C. , in proprio e quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore R.G. , convennero, davanti al tribunale di Bolzano, l’Associazione Professionale Scuola di Sci e Snowboard Selva Gardena ed B.A. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti dal proprio figlio – che cadendo aveva riportato la frattura della tibia sinistra – durante una lezione impartita dal B. , nell’ambito di un corso di sci di gruppo organizzato dalla Associazione Professionale convenuta, al quale cui era stato iscritto il minore.
Si costituirono i convenuti contestando la loro responsabilità. Il tribunale, con sentenza in data 8.2.2006, rigettò la domanda. Ad eguale conclusione pervenne la Corte d’Appello che, con sentenza del 13.8.2007, rigettò l’appello proposto dal R. e dalla O. .
Questi ultimi, nelle qualità indicate, hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Resistono, con distinti controricorsi, l’Associazione Professionale Scuola di Sci e Snowboard Selva Gardena ed B.A. .
Con memoria ex art. 378 c.p.c., contenente “atto di costituzione in proprio del ricorrente R.G. divenuto maggiorenne”, quest’ultimo si è riportato “facendolo proprio” al ricorso proposto dai suoi genitori.
L’Associazione Professionale Scuola di Sci e Snowboard Selva Gardena ha anche presentato memoria.
Motivi della decisione
Il ricorso è stato proposto per impugnare una sentenza pubblicata una volta entrato in vigore il D. Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione; con l’applicazione, quindi, delle disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo I. Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso devono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto ed, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, n. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.
Segnatamente, nel caso previsto dall’art. 360 n. 5 c.p.c., l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; e la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (S.U. 1.10.2007 n. 20603; Cass. 18.7.2007 n. 16002).
Il quesito, al quale si chiede che la Corte di cassazione risponda con l’enunciazione di un corrispondente principio di diritto che risolva il caso in esame, poi, deve essere formulato, sia per il vizio di motivazione, sia per la violazione di norme di diritto, in modo tale da collegare il vizio denunciato alla fattispecie concreta ( v. S.U. 11.3.2008 n. 6420 che ha statuito l’inammissibilità – a norma dell’art. 366 bis c.p.c. – del motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un’enunciazione di carattere generale ed astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo od integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo).
La funzione propria del quesito di diritto – quindi – è quella di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (da ultimo Cass.7.4.2009 n. 8463; v, anche S.U. ord. 27.3.2009 n. 7433).
Inoltre, l’art. 366 bis c.p.c., nel prescrivere le modalità di formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, comporta – ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso stesso -, una diversa valutazione, da parte del giudice di legittimità, a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dai numeri 1, 2, 3 e 4 dell’art. 360, primo comma, c.p.c., ovvero del motivo previsto dal numero 5 della stessa disposizione.
Nel primo caso ciascuna censura – come già detto – deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., all’enunciazione del principio di diritto, ovvero a dieta giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza.
Nell’ipotesi, invece, in cui venga in rilievo il motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 e p.c.c. (il cui oggetto riguarda il solo iter argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso (c.d. momento di sintesi) – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione (v. da ultimo Cass. 25.2.2009 n. 4556; v. anche Cass. 18.11.2011 n. 24255).
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. – in specie violazione e falsa applicazione delle norme che regolano la responsabilità contrattuale, l’adempimento delle obbligazioni e la ripartizione degli oneri probatori tra debitore e creditore.
I quesiti posti in relazione al motivo sono i seguenti: “Se nell’ambito di un rapporto contrattuale, in particolare nell’ambito di un contratto di insegnamento/avviamento alla pratica sportiva, incomba sul debitore/maestro/scuola ex artt. 1176, 1218 e 2697 c.c. l’onere della prova di avere adempiuto le prestazioni di istruzione/custodia/vigilanza.
Se, in difetto di tale prova e della prova da parte del debitore dell’impossibilità di farlo per causa a lui non imputabile, debba affermarsi che egli “è tenuto al risarcimento dei danni” che il creditore /allievo ha procurato a se stesso.
Se il creditore/allievo possa limitarsi a provare l’esistenza del contratto e del danno, allegando altresì l’inadempimento altrui”.
I quesiti sono correttamente posti.
Il caso in esame riguarda un incidente subito da un minore, verificatosi durante una lezione di sci collettivo.
Sul punto è di tutta evidenza che l’affidamento di un minore ad una scuola di sci perché gli siano impartite lezioni – il che concretizza la ricorrenza di un contratto – comporti a carico della scuola l’assunzione di obbligazioni di protezione volte a garantirne l’incolumità.
Ed è anche ovvio che, per quanta cautela il maestro di sci possa predisporre, è pur sempre possibile che l’allievo cada, per l’intrinseca natura dell’attività che la scuola è richiesta di svolgere e perché costituisce dato di comune esperienza che non è possibile imparare a sciare senza incappare mai in cadute.
Sulla base di tali dati, da un lato, sarebbe erroneo assumere che, per il solo fatto della caduta, la scuola sia responsabile delle lesioni riportate dall’allievo; dall’altro che, essendo una caduta altamente probabile – tale quindi da essere considerata come un rischio accettato – delle lesioni subite dal minore la scuola non debba mai rispondere.
Si tratterà, invece, di stabilire se la scuola, ed il maestro abbiano adempiuto le obbligazioni volte a garantire la sicurezza dell’allievo, tenuto, in ogni caso conto delle peculiarità dell’oggetto del contratto (v. anche Cass.3.2.2011 n. 2559).
Il problema è quello della distribuzione degli oneri probatorii se, cioè, debba la scuola provare di aver fatto quanto doveva per salvaguardare la sicurezza (relativa) dell’allievo, con la conseguenza che l’incidente non possa essere imputato alla stessa o al maestro della cui azione risponde; o se debba l’allievo (e, per lui, chi ne ha la potestà genitoriale) provare l’inadempimento della scuola.
Secondo la ormai consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell’istituto scolastico e dell’insegnante, è applicabile il regime probatorio previsto dall’art. 1218 c.c. (Cass. 3.3.2010 n. 5067; nello stesso senso Cass.20.4.2010 n. 9325).
Su tale base, quindi, in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte; mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento.
Ed anche nell’ipotesi in cui sia dedotto, non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell’obbligo di diligenza), gravando, ancora una volta, sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento (S.U. 30.10.2001, n.13533).
Dal vincolo negoziale sorto a seguito dell’accoglimento della domanda di iscrizione all’istituto scolastico e dalla conseguente ammissione dell’allievo alla scuola sorge infatti a carico del medesimo istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso.
Nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche l’insegnante assume, quindi, uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, al fine di evitare che l’allievo si procuri da solo un danno alla persona (Cass. 3.3.2010 n. 5067; Cass. 18.11.2005 n. 24456).
L’errore della corte d’appello consiste, dunque, nell’aver ritenuto che dell’inadempimento dovesse dar prova il creditore della prestazione, e che si tratti di responsabilità ex art. 2043 c.c., il cui onere probatorio grava integralmente sul danneggiato (pag. 10 sent.).
Ma, una tale conclusione, nella specie, non può condurre all’accoglimento del ricorso.
Vero è, infatti, che trattandosi di responsabilità contrattuale, spetta alla scuola provare che le lesioni sono state conseguenza di un fatto alla stessa non imputabile.
Nulla, però, impedisce che la prova possa essere data anche a mezzo di presunzioni.
Anzi, il procedimento di inferenza induttiva deve essere adeguato al contesto.
Solo se la prova manchi e la causa della caduta resti ignota, il sistema impone che le conseguenze patrimoniali negative del fatto siano subite da chi abbia oggettivamente assunto la posizione di inadempiente, e non del creditore della prestazione (in questo senso Cass.3.2.2011 n. 2559).
Ma, nel caso in esame, è rimasto accertato che la causa della caduta del minore risiede in ciò che il minore “ha perso l’equilibrio cadendo indietro e si è sostanzialmente seduto sulle code degli sci, senza che gli attacchi di sicurezza potessero scattare ed aprirsi” (pag. 12 della sentenza).
Ciò che vale ad escludere le responsabilità ipotizzate.
In questo caso, infatti, la causa della caduta non è rimasta ignota, ma ha trovato la sua ragione giustificatrice in una sequenza causale (quella di essersi adagiato…sugli sci) non imputabile, né alla scuola di sci, né al maestro.
Così corretta la motivazione, la sentenza va confermata, con il conseguente rigetto del ricorso.
Con il secondo motivo si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 comma In. 5 c.p.c. – in specie illogica ed incoerente valutazione del compendio istruttorio.
Il motivo è inammissibile.
Non contiene, infatti, un “momento di sintesi” – come sopra individuato -, né, attraverso un tale meccanismo, sono indicate le ragioni per le quali i supposti vizi motivazionali siano tali da non sorreggere la decisione adottata.
In realtà, i ricorrenti lamentano una errata valutazione delle risultanze istruttorie; valutazione che spetta al giudice del merito e che, se correttamente motivata come nella specie, non è censurabile in questa sede di legittimità.
Conclusivamente, corretta la motivazione nel senso che precede, il ricorso è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuno dei resistenti, sono poste a carico solidale dei ricorrenti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese che liquida per ciascuno dei resistenti in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
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