Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 17 dicembre 2015, n. 49659
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNINO Saverio F. – Presidente
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere
Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere
Dott. GENTILI Andrea – rel. Consigliere
Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del Tribunale di Modena del 2 ottobre 2014;
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CARDINO Alberto il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Avendo (OMISSIS) proposto istanza di riesame avverso il decreto di sequestro emesso dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Modena in data 18 agosto 2014 nel corso di indagini a carico di (OMISSIS), il Tribunale di Modena, con ordinanza del 2 ottobre 2014, ha respinto il predetto ricorso, confermando, pertanto, il decreto impugnato.
Il giudice del riesame aveva rilevato che, a seguito della segnalazioni di operazioni sospette, erano state avviate indagini a carico del (OMISSIS); che nel corso di esse era emerso che questi, gia’ titolare di diverse societa’ ora cessate, aveva movimentato negli ultimi anni titoli per un valore non compatibile con i volumi di affari dichiarati; che, pertanto, si era ritenuto che egli avesse occultato redditi non dichiarati sia ai fini IRPEF che ai fini IVA per diversi milioni.
Nell’agosto 2014 il Pm procedente aveva disposto l’esecuzione di talune perquisizioni, fra l’altro nelle abitazioni nella disponibilita’ del (OMISSIS); cio’ al fine di procedere al sequestro probatorio della documentazione contabile, riferita alla citate societa’, che si riteneva di potere ivi rinvenire; in una di esse, ubicata in (OMISSIS), i militi che stavano provvedendo all’operazione di polizia giudiziaria vi hanno trovato il (OMISSIS), il quale ha dichiarato di essere ivi residente.
Ha proseguito il Tribunale di Modena, rilevando che il (OMISSIS) aveva impugnato il decreto di sequestro emesso dal Pm, deducendo la propria estraneita’ ai fatti di indagine e sostenendo che i documenti sequestrati erano a lui pertinenti.
Il Tribunale, come detto, rigettava il ricorso del (OMISSIS), osservando che, quanto alla dedotta mancanza di convalida del decreto da parte del Gip, essa non era necessaria trattandosi di sequestro probatorio e non di sequestro preventivo.
Quanto alla asserita esorbitanza da parte della Pg rispetto alla delega ad essa conferita dal Pm, esorbitanza verosimilmente riferita al fatto che la perquisizione sarebbe stata eseguita presso la abitazione del (OMISSIS), soggetto estraneo alle indagini, il Tribunale ha osservato che l’appartamento di (OMISSIS) oggetto di perquisizione risulta essere di proprieta’ del (OMISSIS) ed il (OMISSIS) non ha esibito alcun titolo che lo legittimi alla sua autonoma detenzione, sicche’ deve ritenersi che si tratti comunque di un immobile nella disponibilita’ del (OMISSIS).
Quanto alla pertinenza della documentazione sequestrata ai reati fiscali in provvisoria contestazione, il Tribunale ha rilevato che si tratta di documentazione riconducibile alle societa’ gia’ gestite dal (OMISSIS) oggetto della attivita’ investigativa svolta dalla polizia giudiziaria.
Infine, quanto alla ritenuta carenza di motivazione in ordine alle esigenze probatorie sottese al sequestro, il Tribunale ha ritenuto che fosse eccezione priva di pregio, avendo il Pm chiarito che i documenti in questione erano necessari per la prosecuzione delle indagini relative ai reati fiscali provvisoriamente contestati al (OMISSIS).
Ha proposto ricorso per cassazione il (OMISSIS), tramite il proprio difensore, deducendo la mancanza o contraddittorieta’ della motivazione del provvedimento impugnato.
Ha, infatti, sostenuto la difesa del ricorrente che il Tribunale avrebbe motivato il rigetto del ricorso da lui proposto, sulla base della mancata prova dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) nonche’ in assenza della prova della residenza da parte del ricorrente dell’appartamento di (OMISSIS) oggetto di perquisizione.
Tali rilievi sarebbero smentiti dalle risultanze in atti; da queste risulterebbe che il (OMISSIS) e’ residente in detto immobile sin dal novembre del 2011 ed e’ dipendente della Societa’ (OMISSIS) Srl, della quale e’ titolare il (OMISSIS), sin dal marzo del 2013.
Quale secondo motivo di impugnazione il (OMISSIS) ha dedotto la violazione di legge, non essendo stato convalidato dalla Procura di Modena il sequestro operato dalla Pg.
Secondo il ricorrente tale convalida sarebbe stata necessaria in quanto la Guardia di Finanza, estendendo la perquisizione anche in ambiti non ricadenti nelle disponibilita’ del (OMISSIS), avrebbe agito di propria iniziativa, cosa questa che avrebbe imposto la successiva convalida dal parre del Pm dell’operato realizzato dalla Pg.
Ha, infine, dedotto la carenza di motivazione della ordinanza impugnata nella parte in cui e’ stato rigettato il motivo di ricorso afferente alla assenza della idoneita’ probatoria della documentazione oggetto di sequestro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ risultato infondato ed esso, pertanto, deve essere rigettato.
Rileva la Corte che il ricorso proposto dal (OMISSIS) ruota, sostanzialmente, attorno a due argomenti; cioe’ che il sequestro probatorio operato dalla Guardia di Finanza non e’ stato oggetto di convalida da parte del Pm procedente e che gli agenti di Pg, nell’estendere la perquisizione e nell’operare il predetto sequestro presso la abitazione del (OMISSIS), abbiano esorbitato rispetto alla delega di indagine che era stata loro conferita dal predetto Pm.
Gli argomenti sopraindicati sono entrambi privi di pregio.
Osserva, infatti, questo giudice che, trattandosi di sequestro probatorio disposto ai sensi dell’articolo 253 cod. proc. pen., esso non era certamente soggetto alla convalida ad opera del Gip, dovendo questa essere disposta in relazione alla ipotesi ontologicamente e finalisticamente diversa del sequestro preventivo; nel caso di specie, quand’anche si intendesse dissentire, come parrebbe avere fatto il Tribunale del riesame di Modena nel provvedere nel senso del rigetto e non della dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso proposto dal (OMISSIS), dall’orientamento giurisprudenziale secondo il quale sarebbe inammissibile la richiesta di riesame avverso il sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria nel corso di una perquisizione delegata dal pubblico ministero che abbia genericamente ordinato di sequestrare le cose pertinenti al reato e non abbia poi provveduto alla convalida, potendo l’interessato attivare il procedimento ai sensi dell’articolo 263 cod. proc. pen. per la restituzione delle cose oggetto di sequestro (Corte di Cassazione, Sezione 4 penale, 20 settembre 2013, n. 39040; idem, Sezione 2 penale, 17 ottobre 2012, n. 40657), deve rilevarsi che in ogni caso non vi e’ necessita’ di provvedere alla convalida del sequestro probatorio operato dalla Pg laddove questa abbia agito sull’impulso fornitole dalla specifica delega di indagine ad essa rimessa dal Pm.
Come, infatti, chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, riguardo alle ipotesi di sequestro probatorio, l’attivita’ della polizia giudiziaria necessita di convalida, ex articolo 355 cod. proc. pen., solo in quanto il decreto del P.M. non rechi l’indicazione dell’oggetto specifico della misura, ma contenga un generico richiamo a quanto rinvenuto in occasione della perquisizione, poiche’ una siffatta indeterminatezza rimette alla discrezionalita’ degli operanti l’individuazione del presupposto fondamentale del sequestro e cioe’ della qualifica dei beni come corpo e/o pertinenza del reato, la quale richiede un controllo dell’autorita’ giudiziaria (Corte di cassazione, Sezione 5 penale, 19 novembre 2008, n. 43282; idem Sezione 2 penale, 19 marzo 2008, n. 12263).
Nel caso di specie la delega conferita dal Pm di Modena alla Guardia di Finanza aveva ad oggetto la perquisizione, fra l’altro, delle abitazioni nella disponibilita’ del (OMISSIS) al fine di procedere al sequestro a fini probatori dei documenti contabili ivi rinvenuti riconducibili alle compagini societarie alle quali era o era stato interessato il (OMISSIS).
Ritiene la Corte che, merce’ la specificita’ dell’oggetto della documentazione eventualmente suscettibile di essere sequestrata (la documentazione contabile) l’operato della Pg che si sia limitata ad agire, quand’anche si fosse trattato di documenti civilisticamente appartenenti allo stesso (OMISSIS), entro siffatto confine materiale, circostanza questa non contestata dal ricorrente, non necessitava di alcuna positiva verifica, tramite convalida ai sensi dell’articolo 355 cod. proc. pen., da parte dell’autorita’ giudiziaria.
Ne’ rileva la Corte, e’ riscontrabile una esuberanza rispetto ai confini della delega nell’avere la Guardia di Finanza eseguito una delle perquisizioni nell’appartamento nel quale il (OMISSIS) aveva la propria residenza.
Attesa, infatti, la ampiezza della delega conferita, avente ad oggetto la perquisizione delle abitazioni nella disponibilita’ del (OMISSIS), il (OMISSIS), onde dimostrare la estraneita’ della sua abitazione dall’ambito di pertinenza del predetto provvedimento avrebbe dovuto, all’evidente fine di porre in tale modo in luce la necessarieta’ della convalida della operazione di Pg da parte del Pm, dimostrare non tanto il fatto che egli fosse, anche legittimamente, ivi residente, quanto la circostanza che egli fosse titolare di un diritto a detenere autonomamente il predetto immobile, cosicche’ egli avrebbe potuto escludere da esso possibili ingerenze da parte del (OMISSIS).
Solo in tale modo, infatti, egli avrebbe potuto dimostrare – tramite la esclusione della possibilita’ da parte del (OMISSIS) di avere sia un autonomo accesso all’immobile che il godimento, ancorche’ promiscuo, dell’ immobile medesimo – la esorbitanza della perquisizione svolta dalla Pg rispetto alla delega ad essa conferita (e con essa la necessita’ della convalida del conseguente sequestro da parte del Pm), non potendosi evidentemente negare siffatta disponibilita’ solo sulla base del fatto che anche il (OMISSIS), in ragione della tolleranza del (OMISSIS), era nel godimento dell’abitazione in questione.
Il fatto che, invece, il (OMISSIS) non abbia giustificato in alcun modo il suo esclusivo godimento dell’immobile, consente di ritenere pienamente conforme alla delega ad essa rilasciata dal Pm di Modena l’operato della Guardia di Finanza e, pertanto, non necessaria alcuna convalida di esso del citato Pm.
Quanto, infine, alla doglianza afferente alla asserita carenza di motivazione in ordine alla valenza probatoria della documentazione oggetto del provvedimento di sequestro eseguito, ne rileva la Corte la evidente inammissibilita’ per carenza di interesse.
Rileva, infatti, il Collegio che il (OMISSIS), soggetto pacificamente non attinto dalle indagini in corso a carico del (OMISSIS), non ha alcun interesse a contestare la predetta valenza posto che questa, oggetto di successiva valutazione nella pertinente sede giurisdizionale da parte del giudice del processo, in alcun modo potra’ ridondare ai suoi danni fin tanto che egli rimarra’, come adesso, soggetto terzo rispetto alle indagini in corso.
Al rigetto del ricorso proposto da (OMISSIS), tiene dietro ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., primo periodo, la condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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