Corte di Cassazione bis

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 17 dicembre 2015, n. 25341

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12256/2013 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale in calce al caso di diffusione del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA e per essa la propria mandataria e rappresentante (OMISSIS) S.C.P.A. in persona dei Procuratori speciali (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 642/2012 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 24/09/2012, R.G.N. 812/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/2015 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Deceduto (OMISSIS) a seguito di investimento ad opera di un autoarticolato, agirono per il risarcimento dei danni la vedova (OMISSIS) – in proprio e in nome per conto del figlio minore (OMISSIS) – nonche’ (OMISSIS) e (OMISSIS), sorelle della vittima; a tal fine, convennero in giudizio (OMISSIS), la (OMISSIS) s.r.l. e la (OMISSIS) s.p.a., nelle rispettive qualita’ di conducente, proprietaria e assicuratrice del veicolo investitore.

Nel giudizio intervenne l’INAIL, esercitando azione di surroga in relazione alla rendita erogata ai superstiti.

Deceduta in corso di causa la (OMISSIS), si costitui’ in giudizio, a mezzo della tutrice (OMISSIS), il minore (OMISSIS) (in proprio e in qualita’ di erede della madre).

Per quanto ancora interessa ai fini di causa, il Tribunale di Brindisi liquido’, a titolo di danno non patrimoniale, la somma di 174.320,00 euro in favore dello (OMISSIS) (di cui euro 84.350,00 iure proprio ed euro 89.970,00 iure hereditatis) e quella di euro 20.000,00 a ciascuna delle sorelle (OMISSIS); la Corte di Appello di Lecce ha rigettato l’impugnazione degli (OMISSIS) nella parte in cui era stato richiesto un incremento dell’importo liquidato a titolo di danno non patrimoniale.

Ricorre per cassazione (OMISSIS), nel frattempo divenuto maggiorenne, affidandosi ad un unico, articolato motivo; resiste la (OMISSIS) s.p.a. a mezzo di controricorso e di successiva memoria, mentre gli altri intimati non svolgono attivita’ difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di tardivita’ del deposito del ricorso sollevata dalla (OMISSIS) s.p.a. con la memoria ex articolo 378 c.p.c., in quanto la tempestivita’ del deposito va considerata in riferimento al perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti di tutti i destinatari (cfr., ex multis, Cass. n. 8642/2004 e Cass. n. 14742/2007): nel caso, il ricorso e’ stato depositato il 22.5.2013, entro il ventesimo giorno dal perfezionamento della notifica al (OMISSIS), avvenuto in data 10.5.2013.

2. La Corte di Appello ha affermato che, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale “vanno applicate le tabelle del Tribunale di Milano”, ma che, “ex articolo 345 c.p.c., non e’ ammissibile, come richiesto in questo grado dall’appellante (OMISSIS), l’incremento del risarcimento oltre l’importo indicato nell’originario atto di citazione”.

3. Con l’unico motivo, il ricorrente deduce “violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 345 c.p.c.”, nonche’ “vizio di motivazione sulla risarcibilita’ del danno non patrimoniale, per avere la Corte d’Appello liquidato il danno non patrimoniale in maniera assolutamente inadeguata, con violazione delle norme di riferimento e con inadeguato esercizio del potere equitativo, anche sotto il profilo della mancata personalizzazione del risarcimento del danno morale”.

Deduce lo (OMISSIS) che le tabelle milanesi vigenti nell’anno 2011 – che pure la Corte di merito ha dichiarato applicabili – prevedevano, per la perdita del marito o del padre convivente, un risarcimento compreso fra 154.350,00 e 308.700,00 euro e che, ciononostante, la sentenza di appello aveva liquidato importi di 77.468,50 euro in favore del figlio e di 92.962,20 euro in favore della moglie sulla base dell’erroneo presupposto che non sarebbe possibile richiedere in grado di appello un importo superiore a quello indicato nell’originario atto di citazione; censura la sentenza sui punto, rilevando che la diversa quantificazione della pretesa non da ingresso ad una domanda nuova e non viola, pertanto, la previsione dell’articolo 345 c.p.c., tanto piu’ che il giudice puo’ fare ricorso all’applicazione di nuove tabelle nel frattempo intervenute indipendentemente dalla sollecitazione della parte.

Lamenta, inoltre, il ricorrente che la Corte di merito non ha provveduto ad un’adeguata personalizzazione del danno giacche’ le peculiarita’ del caso avrebbero giustificato “l’attribuzione del massimo valore risarcitorio previsto dalle tabelle di Milano 2011 per la perdita del congiunto”.

4. Il motivo e’ fondato, per quanto di ragione, alla luce dei consolidati principi di legittimita’ secondo cui “la diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermi i suoi fatti costitutivi, non comporta prospettazione di una nuova “causa petendi” in aggiunta a quella dedotta in primo grado e, pertanto, non da luogo ad una domanda nuova, come tale inammissibile in appello ai sensi degli articoli 345 e 437 c.p.c.” (Cass. n. 14961/2006; cfr. Cass. n. 9266/2010 e Cass. n. 4828/2006), cosicche’, “in tema di risarcimento danni (nella specie, danni non patrimoniali per morte di un prossimo congiunto), la circostanza che l’attore, nel domandare il ristoro del danno patito, dopo aver quantificato nell’atto di citazione la propria pretesa, all’udienza di precisazione delle conclusioni domandi la condanna del convenuto al pagamento di una somma maggiore, al fine di tenere conto dei nuovi criteri standard di risarcimento (c.d. “tabelle”) adottati dal tribunale al momento della decisione, non costituisce mutamento inammissibile della domanda, sempre che attraverso tale mutamento non si introducano nel giudizio fatti nuovi o nuovi temi di indagine” (Cass. n. 1083/2011; cfr. Cass. n. 17977/2007).

Atteso che, nel caso in esame, non risultano alterati i termini sostanziali della controversia (in quanto non sono stati introdotti nuovi temi di indagine, ma e’ stato richiesto un importo adeguato ai piu’ aggiornati parametri tabellari), deve escludersi che la variazione puramente quantitativa del petitum abbia comportato l’introduzione di una domanda nuova e, come tale, inammissibile ai sensi dell’articolo 345 c.p.c..

La sentenza va dunque cassata laddove ha ritenuto di non potere superare il limite economico segnato dalle conclusioni prese nell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.

I restanti profili (attinenti all’adeguatezza dell’importo liquidato e alla mancata personalizzazione del risarcimento) restano assorbiti, giacche’ la cassazione della sentenza comporta la necessita’ di una nuova complessiva valutazione del quantum debeatur; va peraltro precisato che tale nuova valutazione dovra’ essere effettuata sulla base delle tabelle che risulteranno vigenti al momento della decisione (Cass. n. 7272/2012).

5. La Corte di rinvio provvedera’ anche sulle spese di lite.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione.

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