Corte di Cassazione bis

Suprema Corte di Cassazione

sezione III
sentenza 16 dicembre 2015, n. 49572

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRANCO Amedeo – Presidente

Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – rel. Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), n. (OMISSIS);

avverso la sentenza della Corte d’appello di ROMA in data 24/03/2014;

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Alessio Scarcella;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Izzo G., che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza limitatamente all’assetto sanzionatorio;

udite, per il ricorrente, le conclusioni dell’Avv. (OMISSIS), che ha chiesto accogliersi il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. – (OMISSIS) ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di ROMA del 24/03/2014, depositata in data 28/04/2014, che, parzialmente riformando la sentenza del GUP presso il tribunale di LATINA del 27/11/2008, rideterminava la pena inflitta al ricorrente in anni 3 di reclusione, confermandola nel resto; giova precisare per migliore intelligibilita’ della questione, che il (OMISSIS) era stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all’articolo 609 quater c.p., per aver posto in essere la condotta meglio descritta nell’imputazione della sentenza di primo grado, secondo le modalita’ esecutive e spazio – temporali descritte nella contestazione (fatti contestati come commessi dal (OMISSIS)).

2. Con il ricorso per cassazione, proposto dal difensore fiduciario cassazionista, vengono dedotti tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. c.p.p..

2.1. Deduce con, tali motivi – che, attesa l’omogeneita’ dei profili di doglianza mossi, meritano congiunta illustrazione – il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera b), c) ed e), per inosservanza e violazione di legge in relazione all’articolo 609 quater c.p. e articolo 133 c.p. nonche’ all’articolo 111 Cost., articolo 125 c.p.p., comma 3, articolo 192 c.p.p., comma 1 e articolo 546 c.p.p., lettera e), e correlati vizi motivazionali. In sintesi, la censura investe l’impugnata sentenza poiche’ il ricorrente si duole del mancato riconoscimento dell’attenuante della c.d. minore gravita’; censura, segnatamente, il mancato rispetto da parte dei giudici di appello dell’esegesi giurisprudenziale di legittimita’ sul punto nonche’ il deficit motivazionale per aver la Corte territoriale richiamato solo l’eta’ della vittima e lo stato di gravidanza provocato; la pena sarebbe, poi, sproporzionata, si osserva, rispetto al fatto, non essendo stata fornita motivazione da parte dei giudici di appello in ordine al corretto esercizio del potere discrezionale sul punto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso e’ manifestamente infondato.

4. Ed invero, premessa la necessita’ di una congiunta trattazione di tutti i profili di censura mossi, e’ indubbio che la giurisprudenza di questa Corte e’ nel senso di non escludere l’attenuante della minore gravita’ anche nei casi in cui la persona

offesa sia un minore, non potendosi confondere le condizioni per il riconoscimento dell’attenuante con gli elementi costitutivi della stessa (ossia, eta’ della p.o. e atto sessuale). Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte puo’ infatti, ormai ritenersi consolidata (v., tra le tante, Sez. 4, n. 3284 del 12/12/2014 – dep. 23/01/2015, C, Rv. 262031 la quale ha precisato che spetta al giudice valutare il livello di offensivita’ del fatto, rivisto nella sua materiale concretezza, in correlazione ai diversi livelli di sviluppo e di progressiva maturazione del minore, pur all’interno del medesimo perimetro del fatto di minore gravita’, si’ da condurre, di volta in volta, ad esiti differenziati del giudizio di bilanciamento), essendosi affermato che in tema di atti sessuali con minorenne, l’attenuante speciale prevista dall’articolo 609 quater c.p., comma 4, non puo’ essere esclusa sulla scorta della valutazione dei medesimi elementi costitutivi della fattispecie criminosa (eta’ della vittima e atto sessuale), essendo, invece, necessario considerare tutte le caratteristiche oggettive e soggettive del fatto che possono incidere in termini di minore lesivita’ rispetto al bene giuridico tutelato.

Tanto premesso, deve, tuttavia, osservarsi, da un lato, che la circostanza che i rapporti sessuali siano avvenuti in maniera consenziente con un minore di dodici anni al momento del fatto non puo’ certamente essere valutata a favore del ricorrente (posto che in tema di atti sessuali con soggetto infraquattordicenne, il consenso del minore, sebbene in astratto non del tutto trascurabile ove congiunto alla obiettiva minima intrusivita’ delle condotte poste in essere, assume una rilevanza assolutamente marginale ai fini della graduazione della intensita’ della lesione patita dalla vittima e dell’eventuale riconoscimento dell’attenuante ex articolo 609 quater c.p., comma 4, in quanto il vizio radicale che colpisce tale manifestazione di volonta’ ne comporta la sostanziale svalutazione in assenza di altri significativi fattori denotanti la modestia dell’episodio criminoso: Sez. 3, n. 6168 del 30/09/2014 – dep. 11/02/2015, S e altro, Rv. 262406); dall’altro, che cio’ che rileva e’ la necessita’ di valutare il fatto alla luce di tutte le componenti oggettive e soggettive nonche’ degli elementi indicati all’articolo 133 c.p., comma 1, (giurisprudenza ormai consolidata: Sez. 3, n. 38112 del 03/10/2006 – dep. 21/11/2006, Magni ed altro, Rv. 235031; Sez. 3, n. 45692 del 26/10/2011 – dep. 07/12/2011, B., Rv. 251611).

Orbene, tra gli elementi indicati all’articolo 133 c.p., comma 1, denotanti la gravita’ del reato di cui il giudice deve tener conto, v’e’ anzitutto la gravita’ del danno cagionato alla persona offesa dal reato, e non v’e’ dubbio che l’aver provocato lo stato di gravidanza di una minore non ancora dodicenne determina un danno oggettivo al normale sviluppo psico-fisico della stessa. A cio’ va aggiunto, peraltro, l’ulteriore argomento aggiunto dalla Corte d’appello nell’impugnata sentenza, avendo infatti i giudici escluso la riconducibilita’ all’ipotesi attenuata in considerazione della reiterazione dei rapporti sessuali, affermazione, questa, in linea con la prevalente giurisprudenza di questa Sezione (v., in senso conforme: Sez. 3, n. 21458 del 29/01/2015 – dep. 22/05/2015, T., Rv. 263749; Sez. 3, n. 24250 del 13/05/2010 – dep. 24/06/2010, D. e altri, Rv. 247286; Sez. 3, n. 2001 del 13/11/2007 – dep. 15/01/2008, R., Rv. 238847).

5. Quanto, infine, al trattamento sanzionatorio, pacifico e’ che la riduzione della pena per le circostanze attenuanti generiche non nella misura massima e’ stata giustificata dai giudici territoriali alla luce della condotta del ricorrente “caratterizzata da totale assenza di senso di responsabilita’”, evidenziando altresi’ come la risposta sanzionatoria si fosse attestata ai minimi edittali (p.b., anni 6 di reclusione, rispetto al minimo di anni 5 di reclusione, ridotta per le attenuanti generiche ad anni 4 e mesi 6 di reclusione ed ulteriormente ridotta per il rito prescelto ad anni 3 di reclusione), senza peraltro che il primo giudice abbia nemmeno tenuto conto della continuazione.

Trattasi, ad avviso del Collegio, di motivazione logica ed adeguata, peraltro anche giuridicamente corretta, laddove si consideri che la pena base non era nemmeno superiore al c.d. medio edittale, donde attenuato si poneva il relativo onere motivazionale. Sul punto, infatti, va qui ricordato e ribadito che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed e’ insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor piu’, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equita’ e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all’articolo 133 c.p. (Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013 – dep. 17/05/2013, Serratore, Rv. 256197).

6. Deve, pertanto, essere affermato il seguente principio di diritto: “L’attenuante della minore gravita’, prevista dall’articolo 609 quater c.p., comma 3, non puo’ essere riconosciuta ove gli atti sessuali compiuti con una minore ne abbiano determinato lo stato di gravidanza, atteso l’innegabile danno al normale sviluppo psico-fisico che cio’ provoca alla vittima”.

7. Il ricorso dev’essere, conclusivamente, dichiarato inammissibile.

Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma che si stima equo fissare, in euro 1.000,00 (mille/00).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Dispone, a norma del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, articolo 52, che – a tutela dei diritti o della dignita’ degli interessati – sia apposta a cura della cancelleria sull’originale della sentenza, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalita’ di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l’indicazione delle generalita’ e di altri dati identificativi degli interessati riportati sulla sentenza.

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