Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 15 settembre 2014, n. 37730
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNINO Saverio Felice – Presidente
Dott. SAVINO Mariapia G – rel. Consigliere
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere
Dott. GENTILI Andrea – Consigliere
Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 6106/2011 CORTE APPELLO di TORINO, del 28/02/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/01/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Volpe G. che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 26 gennaio 2011 il Tribunale di Torino dichiarava (OMISSIS) colpevole dei reati di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 ter – per aver omesso, quale legale rappresentante della (OMISSIS) SRL, di versare nel termine previsto per il pagamento dell’acconto IVA relativo al periodo di imposta successivo, ovvero alla scadenza del 27.12.06, l’imposta IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale per l’anno 2005 – (capo A) e Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 bis – per avere omesso di versare le ritenute operate sugli emolumenti erogati nell’anno di imposta 2006 – (capo B). Unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, concesse le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata recidiva, operata la riduzione per la scelta del rito abbreviato, condannava la stessa alla pena di mesi sei di reclusione, pena sospesa ed alle pene accessorie di legge.
Proposto appello, la Corte di Appello di Torino confermava in toto la suddetta sentenza. Avverso tale pronuncia il difensore della (OMISSIS) ha presentato ricorso per cassazione per i seguenti motivi:
1) Manifesta illogicita’ della motivazione per aver ritenuto che la prova dell’elemento costitutivo del reato di cui al capo B), rappresentato dall’omesso versamento delle ritenute, dovesse ritenersi sufficientemente raggiunta sulla scorta di quanto emergente dal modello 770 presentato dalla (OMISSIS), anziche’ sulla scorta della certificazione rilasciata ai sostituiti, come richiesto dalla norma incriminatrice.
In particolare, ad avviso della difesa il modello 770 indicato dai giudici di merito non puo’ ritenersi idoneo ai fini probatori posto che la norma incriminatrice richiede la prova, a carico dell’accusa, che le ritenute il cui versamento sia stato omesso, per l’ammontare rilevante secondo la soglia di punibilita’ indicata dalla legge, siano quelle risultanti da altra prova documentale, non fornita nel caso di specie, e non surrogabile da altra documentazione. Prova documentale la cui funzione, peraltro, e’ legalmente diversa.
2) Manifesta illogicita’ della motivazione nella parte in cui i giudici di seconde cure ritengono correttamente accertato l’elemento psicologico di entrambi i reati contestati, ovvero il dolo eventuale dell’imputata con riguardo al superamento della soglia di punibilita’, sulla base di apodittiche e generiche motivazioni secondo cui all’imprenditore e’ richiesta una diligenza qualificata nel valutare il volume di affari ed i conseguenti obblighi fiscali. Ne consegue che ove il predetto non si curi di accertare se, in concreto, l’ammontare dei versamenti omessi superi la soglia suddetta, non potra’ invocare tale ignoranza ma rispondera’ del reato quantomeno a titolo di dolo eventuale.
Assume la difesa innanzitutto che la motivazione sul punto si riferisce solo al reato riguardante l’omesso versamento dell’IVA mentre il motivo di appello era stato dedotto con riguardo ad entrambi i reati contestati. Osserva la difesa che l’impugnata sentenza nulla dice in ordine alla mancata dimostrazione dell’elemento soggettivo, anche nella forma del dolo eventuale, e sul superamento della soglia di punibilita’ quanto al reato contestato al capo B.
Inoltre, a detta del ricorrente, i giudici di merito non forniscono alcuna motivazione circa la presenza degli elementi indicatori del dolo nei reati omissivi, rivelatori della rappresentazione ed accettazione del rischio, cosi’ come elaborati dalla giurisprudenza, e non si cura di argomentare in modo congruo ed esaustivo la ritenuta infondatezza delle motivazioni di appello circa la grave situazione finanziaria della societa’ amministrata dall’imputata a causa del fallimento della (OMISSIS), principale debitore dell’impresa; situazione che avrebbe ragionevolmente indotto l’imputata, stante la mancata riscossione di un rilevante credito verso tale cliente, a non prevedere il superamento della soglia di non punibilita’.
In definitiva, afferma la difesa, i giudici gravati avrebbero tenuto in scarsa considerazione, al fine della valutazione dell’elemento soggettivo quanto al superamento della soglia di punibilita’, la consapevolezza da parte dell’imputata del considerevole calo degli incassi accompagnato dalla convinzione di non aver omesso nell’anno precedente il versamento dell’IVA per un importo superiore allo soglia di punibilita’.
3) Violazione di legge e manifesta illogicita’ della motivazione della sentenza con riguardo ai criteri di determinazione della pena ed al rispetto dei limiti edittali nonche’ con riguardo alla concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva.
Orbene, al fine di comprendere il dettato normativo, e’ opportuno ricordare che la norma in esame e’ stata introdotta successivamente all’entrata in vigore del citato Decreto Legislativo, dalla Legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1 comma 414, per colmare il vuoto normativo determinatosi a seguito dell’intervenuta abrogazione, ad opera dello stesso Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 25, della Legge n. 516 del 1982, articolo 2, che prevedeva la stessa fattispecie di reato. Per effetto di tale abrogazione nel testo originario del Decreto Legislativo n. 74 del 2000 non figuravano fattispecie di reato in continuita’ normativa rispetto a quella di cui alla citata Legge n. 516 del 1982, articolo 2 (cfr. Cass. sez. 3, 29.12.2000 n. 3714; conf. Cass. sez. 3 n. 25875 del 7.7.2010).
Il Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 bis, pur costituendo una nuova fattispecie criminosa introdotta dalla novella citata, senza alcuna continuita’ normativa con le disposizioni previgenti (cfr. Cass. Sez. 3 n. 25875/2010), nel colmare il vuoto normativo, operava sullo stesso piano della norma abrogata (Decreto Legge n. 429 del 1982, articolo 2, comma 2, conv. in Legge n. 516 del 1982) che sanzionava “chiunque non versa all’erario le ritenute effettivamente operate, a titolo di acconto o di imposta, sulle somme pagate” e con la stessa finalita’ di impedire, attraverso la sanzione penale, che il datore di lavoro omettesse di versare le somme trattenute, quale sostituto di imposta, sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori. Cio’ analogamente a quanto previsto per le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sugli stipendi dei dipendenti, in relazione alle quali e’ prevista una specifica ipotesi di reato nel caso di mancato versamento di tali ritenute all’ente previdenziale, dal Decreto Legge 12 settembre 1982, n. 463, conv. in Legge n. 638 del 1983.
Anche alla stregua del principio enunciato dalle Sezioni Unite secondo cui non era configurabile il reato di cui alla Legge n. 638 del 1983, articolo 2, comma 1, senza il materiale esborso delle somme dovute al dipendente, ponendosi il versamento della retribuzione quale condizione per la configurabilita’ del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali da parte del datore di lavoro, il legislatore, nel reintrodurre la sanzione penale di cui all’articolo 10 bis cit. con la Legge n. 311 del 2004, non poteva non tener conto, in presenza di fattispecie omogenee, di tale principio (Sez. Un. n. 27641/2003).
Di conseguenza, nel riformulare la norma sanzionatoria, ha voluto precisare in modo inequivoco che la sanzione penale trova applicazione soltanto con riguardo alle ritenute operate sulle retribuzioni effettivamente corrisposte ai dipendenti. In particolare ha perseguito tale risultato introducendo il riferimento esplicito alle “certificazioni rilasciate ai sostituiti” in luogo della piu’ generica formula contenuta nel Decreto Legge n. 429 del 1982, articolo 2 conv. in Legge n. 516 del 1982 (le ritenute effettivamente operate, a titolo di acconto o di imposta, sulle somme pagate..). Se dunque il significato del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo10 bis e’ quello di sanzionare l’omesso versamento, nel termine previsto, delle ritenute operate dal datore di lavoro, quale sostituto di imposta, sulle retribuzioni effettivamente corrisposte ai sostituiti, non vi e’ ragione per ritenere che la prova di cio’ debba ricavarsi solo dalle certificazioni senza possibilita’ di ricorrere ad equipollenti. In sostanza il riferimento, contenuto nel Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 bis alle “ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti di imposta”, altro significato non ha se non quello di indicare, quale condizione per la configurabilita’ del reato, l’effettivo versamento delle retribuzioni ai dipendenti.
Di conseguenza, la sussistenza della certificazione rilasciata ai sostituiti di imposta non e’ essenziale sul piano probatorio potendo desumersi aliunde la prova dell’effettivo versamento delle retribuzioni.
Se e’ vero che l’onere della prova delle certificazioni attestanti le ritenute operate, trattandosi di elemento costitutivo del reato, grava sulla pubblica accusa questa, pero’, puo’ assolverlo sia mediante il ricorso a prove documentali o testimoniali sia attraverso la prova indiziaria.
Appare, quindi, del tutto condivisibile l’assunto dei giudici gravati secondo cui la prova del rilascio della certificazione (e quindi della effettiva corresponsione delle retribuzioni e delle trattenute operate) potesse ricavarsi dal modello 770, considerato dato assolutamente non equivoco, in quanto proveniente dallo stesso datore di lavoro obbligato. La prova della certificazione nel caso di specie risulta dalla dichiarazione effettuata dall’imputato nel modello 770, nel quale, in veste di sostituto di imposta, lo stesso aveva dichiarato l’ammontare da lui dovuto a titolo di ritenute sui redditi di lavoro (ex plurimis Cass., Sez. 3, 15 novembre 2012 n. 1443, 254152).
Al pari manifestamente infondato risulta il secondo motivo concernente l’omessa considerazione da parte della corte distrettuale dell’assenza di consapevolezza da parte dell’imputato del superamento della soglia di punibilita’ prevista per i reati contestati.
Premesso che, ai fini della configurabilita’ del reato di omesso versamento di ritenute d’acconto, e’ richiesto il dolo generico – cioe’ la conoscenza dell’esistenza dell’obbligo di versamento delle ritenute certificate e la volonta’ di non adempiere – come giustamente rilevato dai giudici di merito, l’imprenditore e’ tenuto ad operare con diligenza nel valutare il volume di affari ed i conseguenti obblighi verso il fisco con la conseguenza che non puo’ invocare a sua discolpa la mancata consapevolezza che l’ammontare dei tributi evasi superi la soglia di punibilita’.
Quanto poi alle difficolta’ finanziarie, invocate come una sorta di esimente dall’adempimento degli obblighi tributari, si rammenta il costante orientamento di questo Collegio, secondo cui, in tema di omesso versamento delle ritenute all’erario, lo stato d’insolvenza non libera il sostituto d’imposta, dovendo questi adempiere al proprio obbligo di corrispondere le ritenute cosi’ come adempie a quello di pagare le retribuzioni di cui le ritenute stesse sono parte. Invero anche il sopravvenuto fallimento dell’agente non e’ sufficiente a scriminare il precedente omesso versamento delle ritenute, essendo preciso obbligo del sostituto d’imposta quello di ripartire le risorse esistenti all’atto della corresponsione delle retribuzioni in modo da poter adempiere al proprio obbligo tributario, anche se cio’ comporta l’impossibilita’ di pagare i compensi nel loro intero ammontare.
Dunque l’imprenditore il quale decida, in presenza di una situazione economica difficile, di dare preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti e di pretermettere il versamento delle ritenute all’erario, non potra’ addurre a propria discolpa l’assenza dell’elemento psicologico del reato (si veda ex plurimis Cass. Sez. 3 n. 11694/1999 Rv. 215518).
Risultano infine inammissibili le censure riguardanti il trattamento sanzionatorio, segnatamente il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche, gia’ concesse in primo grado, sulla recidiva, e la doglianza relativa alla determinazione dell’entita’ della pena in misura superiore al minimo edittale.
Come piu’ volte affermato da questa Corte, infatti, le statuizioni in ordine all’entita’ della pena, al pari di quelle relative al riconoscimento o meno delle attenuanti generiche, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, rientrano nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalita’ del giudice, che sfugge al sindacato di legittimita’ qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da sufficiente motivazione (Sez. Un. 25/02/2010 Rv. 245931).
Orbene la sentenza impugnata, nel richiamare e fare proprie le conclusioni della sentenza di primo grado con riguardo alla determinazione dell’entita’ della pena ha fornito adeguata e congrua motivazione della scelta operata. Ne consegue la inammissibilita’ del ricorso.
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