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Il testo integrale[1]

 

Il superamento dell’alterità della soggettività giuridica riconosciuta all’ente rispetto alle persone fisiche che agiscono per esso e nell’interesse di esso non può infatti – a parte l’ipotesi in cui già di per sé l’alterità non sussista, costituendo un’apparenza occultante il reo, che si avvale della persona giuridica allo stesso modo in cui potrebbe avvalersi di una persona fisica come prestanome (fattispecie simulatorie in cui non vi è compresenza di più soggettività, bensì traslocamento dell’unica in una maschera, un “guscio vuoto”) – non derivare da una fonte di legislazione primaria, che allo stato è identificabile nel Dlgs 8 giugno 2001 n. 231, il quale esclude i reati tributari dalle fattispecie criminose di cui agli artt. 24 ss. idonee a giustificare la cautela in questione.

In definitiva, estendere l’identificazione della persona giuridica con la persona fisica cui è collegata dal rapporto organico per ogni reato significa scardinare l’Istituto della persona giuridica stessa, regredendo, sia pure a scopi significativamente positivi quali la repressione di attività criminose tramite anche la elisione di ogni loro conseguenza di arricchimento patrimoniale, a un ordinamento che tale Istituto non (ri)conosca, e identificando il rapporto organico in un rapporto di mandato con rappresentanza così serrato che quanto il legale rappresentante pone in essere è sempre anche in nome e per conto dell’ente senza distinzione alcuna della soggettività, così da drenare ogni consistenza giuridica dall’ente ed equipararlo a un mero schermo esterno della persona fisica, come avviene, p.es., nella fattispecie della ditta di un imprenditore individuale

 


[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/penale/sentenzeDelGiorno/2013/10/sequestro-preventivo.html

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