Corte di Cassazione,sezione III, sentenza 15 luglio 2011, n. 15674. In tema di liquidazione del danno biologico provocato da incidente stradale, il danno estetico avente rilievo non patrimoniale va liquidato insieme al danno biologico
Il testo integrale
Suprema Corte di Cassazione
Sezione III Civile
Sentenza 27 maggio – 15 luglio 2011, n. 15674
LA TERZA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROBERTO PREDEN – Presidente –
Dott. ANTONIO SEGRETO – Consigliere –
Dott. PAOLO D’ALESSANDRO – Consigliere –
Dott. ULIANA ARMANO – Rei. Consigliere –
Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO – Consigliere –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 13806-2009 proposto da:
***, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IMERA 6, presso lo studio dell’avvocato ——————, rappresentato e difeso dall’avvocato —————— giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
nonché contro
ASSICURAZIONE *** SPA ,*** ;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1584/2008 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI IV Sezione civile, emessa il 21/03/2008, depositata il 30/04/2008; R.G.N. 8576/2005.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/05/2011 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;
udito l’Avvocato ———–;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per il rigetto.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 18-3-2005 ¡1 Tribunale di Napoli riconosceva la concorrente responsabilità di *** e di *** per l’incidente stradale accaduto in Napoli il 27-12-98 e condannava i convenuti *** e *** Assicurazioni al risarcimento danni subiti dal *** ,per la quota corrispondente alla responsabilità accertata , nella misura di euro 9.289,08.
La Corte di appello di Napoli, con sentenza depositata il 30-4-2008, in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta da *** ha confermato la statuizione di concorrente responsabilità ex art.2054 cc. di entrambi i conducenti nella causazione dell’incidente, rilevando che la sentenza penale di condanna del *** per lesioni colpose non era passata in giudicato e che il suo contenuto,comunque, smentiva la tesi difensiva del *** ; ha accolto solo in parte l’impugnazione relativa all’entità del danno non patrimoniale e condannato gli appellati al pagamento della differenza pari ad euro 920.97; ha respinto l’impugnazione relativa al mancato riconoscimento del risarcimento del . danno patrimoniale, delle spese mediche e riabilitative, del danno all’auto,delle spese di garage e traino dell’auto.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione *** con nove motivi illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c.
Non presentano difese *** e la *** Assicurazioni.
Motivi della decisione
1.Il primo motivo di ricorso denunzia violazione degli artt. 115 e 116 cpc in relazione all’art 360 cpc, n° 3 e 5, per avere il giudice di appello omesso di valutare, ai fini della esclusiva responsabilità del ***, il complessivo comportamento processuale dei convenuti ,di per sè largamente sufficiente a far dichiarare il *** responsabile esclusivo, e di attribuire rilevanza alla contumacia ed al mancato interrogatorio formale.
1.1. Il motivo è infondato.
Questa Corte rileva che nel nostro sistema processuale la contumacia del convenuto è un comportamento neutro ai fini processuali, senza che la mancata costituzione possa essere considerata ammissione di colpa o comportare la modifica degli ordinari criteri di ripartizione dell’onere della prova.
Del pari, ai sensi dell’art. 232 c.p.c, la mancata presentazione della parte e rendere l’interrogatorio formale deferitogli, può far ritenere al giudice ammessi i fatti in esso dedotti valutato ogni altro elemento di prova. Nel caso di specie la Corte di appello ha liberamente valutato le prova ex art.116 c.p.c tenendo conto dell’effetto neutro, ai fini della prova, della contumacia del convenuto ed ha valutato, come prescrive l’art. 232 c.p.c, la mancata risposta all’interrogatorio formale insieme agli altri elementi di prova, giungendo a ritenere non superata la presunzione di pari responsabilità che l’art. 2054 cc. pone a carico di entrambi i conducenti.
2. Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 116 e 345 cpc e dell’art 2054 cc, 2° co in relazione all’art 360 cpc n. 3 e 5 per avere la Corte di merito erroneamente omesso di esaminare la sentenza penale n. 6808/03 resa dal Tribunale Napoli in data 02 ott. 2003 ed irrevocabile il 12/02/04 ,come annotato sulla prima pagina della sentenza allegata in copia conforme, nonostante la evidente rilevanza di tale documento ai fini della decisione, trattandosi di sentenza dichiarativa della esclusiva responsabilità del *** nella produzione del sinistro in oggetto.
2.1 Preliminarmente deve osservarsi che la sentenza penale del Tribunale di Napoli del 9-10-2003 di condanna del *** per il reato di lesioni colpose è stata depositata per la prima volta dal *** con l’atto di appello, come da lui stesso esposto in ricorso, e che, pur avendo la Corte di appello affermato che tale produzione era tardiva e che la sentenza non era passata in giudicatola poi comunque valutato gli effetti degli accertamenti contenuti nella sentenza ai fini del superamento della pari responsabilità ex art. 2054 c.c. che grava su entrambi i conducenti coinvolti nell’incidente.
In sostanza ha dato ingresso alla produzione della sentenza di cui ha valutato il contenuto, rilevando che nella pronunzia del giudice penale le tesi difensive del era radicalmente smentita, in quanto si era accertato che egli aveva tenuto una velocità eccessiva e non commisurata al luogo dell’incidente, benché tale contributo causale non fosse stato ritenuto idoneo a spezzare il vincolo eziologico tra la condotta penalmente rilevante dell’imputato *** e l’evento.
Il motivo è infondato.
L’ art. 2054 cc. stabilisce una presunzione di colpa a carico dei conducenti dei veicoli per il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione degli stessi, presunzione che comporta l’onere a carico dei predetti di fornire la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno con la conseguenza che è consentito al giudice civile di valutare, limitatamente a tal fine, i medesimi fatti già accertati dal giudice penale e, nel caso in cui la prova liberatoria non sia stata data, di ritenere in via \v presuntiva il pari concorso di colpa dei conducenti coinvolti nel sinistro nella determinazione dell’evento dannoso.
3.11 terzo motivo denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2054, 2 comma, ce in relazione all’art 360 cpc n. 3 e 5, per avere il giudice dell’appello ritenuto che entrambi i conducenti dei due veicoli coinvolti avevano concorso in misura eguale nella produzione del sinistro, quando al contrario dalle complessive emergenze risultava nettamente che il sinistro era stato causato dalla illegittima condotta di guida del *** che tagliava la strada all’autovettura dei ricorrente.
3.1. Il motivo è infondato.
In applicazione della costante giurisprudenza di legittimità in ordine all’art.2054 cc. la Corte di appello ha ritenuto che la presunzione di concorso in pari grado di colpa posta dall’art 2054 2 comma cc. a carico dei conducenti dei mezzi coinvolti in uno scontro costituisce criterio di distribuzione delle responsabilità che il giudice è tenuto ad applicare se l’istruttoria non abbia consentito di accertare le specifiche modalità del sinistro e l’incidenza e la misura delle singole condotte colpose. In altre parole, anche in ipotesi in cui dall’istruttoria sia emersa la responsabilità di uno dei conducenti ( anche per omissione di precedenza o invasione di opposta corsia), il giudice è tenuto a accertare che il comportamento di guida dell’antagonista sia immune da censure; diversamente deve presumere il contributo causale di quest’ultimo (Cass. 24.1.2006 n. 1317, Cass. 10.3.2006 n. 5226, Cass. 9.3.2004 n. 4755). Nel rispetto di tale principio la Corte ha rilevato che il *** non aveva dimostrato di avere fatto tutto il possibile per evitare lo scontro, ma anzi nella pronunzia penale si era accertato che egli aveva tenuto una velocità eccessiva e non commisurata al luogo dell’incidente ,con conseguente non superamento della presunzione di cui all’art. 2054 2 comma cc.
4. Il quarto motivo denunzia la violazione degli artt. 115-116-345 cpc co 3 in relazione all’art 360 cpc ,n. 3 e 5, avendo la Corte di merito erroneamente richiamato detta norma per respingere le richieste istruttorie (prova orale, supplemento di ctu medica e richieste di informazioni) formulate in appello dall’istante rigettando sic et simpliciter le richieste istruttorie dell’appellante ,senza però nulla motivare sulla ritenuta insussistenza della loro indispensabilità. 4.1 II motivo è infondato.
In tema di ammissibilità di nuove prove nel giudizio d’appello, a norma dell’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., il Collegio è tenuto a motivare esclusivamente l’indispensabilità che ne giustifica l’ammissione, in deroga alla regola generale che invece ne prevede il divieto, ma non anche la mancata ammissione delle prove ritenute non indispensabili, che si conforma alla predetta regola generale. Sez. 1, Sentenza n. 16971 del 21/07/2009.
5. Il quinto motivo denunzia la violazione degli artt 1223-1226-2056-2059 cc e dell’art 32 Cost. in relazione all’art 360 cpc n. 3 e 5, per avere il giudice dell’appello erroneamente confermato la liquidazione del primo giudice del danno biologico per le lesioni riportate dal ***, nonché del danno morale, senza motivare circa la correttezza della impugnata liquidazione fatta dal primo giudice con particolare riferimento al mancato riconoscimento del danno estetico e del danno alla vita di relazione.
5.1. Osserva il Collegio che ai fini del danno biologico è stata accertata una lesione del 6%, rientrante nella categoria della cosiddette lesioni micropermanenti. I giudici di merito per la liquidazione hanno applicato i criteri di cui alla legge 57/01 con successivo aggiornamento ed hanno liquidato euro 6.158,61 corrispondente ad un danno biologico del 6% in soggetto di anni 21 al momento del fatto. Hanno ritenuto che nella voce danno biologico fossero comprese anche le voci danno alla vita di relazione e danno incidente sulla capacità lavorativa generica; non hanno accolto la domanda di risarcimento del danno esistenziale difettando la prova della sua sussistenza.
I giudici di appello hanno ritenuto congrua la liquidazione del danno biologìco operata dai giudici di merito con l’applicazione della normativa d¡ cui alla legge 57/01 che, si ricorda, ha costituito un punto di arrivo per a definizione unitaria del danno biologico per fatto illecito da circolazione quale lesione all’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale.
I criteri di tale normativa per la liquidazione del danno biologico hanno in un certo senso tipizzato la tutela del danno biologico adottando parametri territorialmente uniformi per il calcolo attuariale del punto di base economico e possono essere considerati un valido parametro di liquidazione, essendo il sinistro precedente all’entrata in vigore della legge ,per un danno da liquidarsi equitativamente , quale il danno biologico ,ai sensi del combinato disposto degli articoli 1226 e 2056 cc. La liquidazione del danno biologico effettuata secondo la normativa richiamata tiene conto anche del danno estetico con riflessi non patrimoniali ove sussistente, per cui è infondato il motivo di ricorso che lamentata la mancata considerazione del danno estetico. L’articolo 5 , comma 4 , della legge 57/01 dà ingresso nella liquidazione del danno biologico anche al criterio della personalizzazione in relazione alle condizioni soggettive del danneggiato.
Il ricorrente però lamentando genericamente la non personalizzazione della liquidazione del danno biologico, non indica quale incidenza negativa il danno riportato abbia avuto in concreto sulle attività quotidiane o quale incidenza abbia avuto sugli aspetti dinamico relazionali della sua vita.
In sostanza non indica quali aspetti personalizzanti i giudici di merito abbiano omesso di valutare nella liquidazione del danno biologico, con un difetto di specificità del motivo di ricorso che porta al suo rigetto 6. Il sesto motivo denunzia violazione degli artt 1223-1224 cc nonché degli artt 112 e 115 cpc in relazione all’art 360 cpc n. 3, per avere il giudice dell’appello omesso di condannare i convenuti a rimborsare all’attore l’importo di Lit. 142.000 pagato per l’autotrasporto dell’auto incidentata dal luogo del sinistro al suo domicilio.
6.1. Il motivo è infondato.
Sul punto non vi è alcuna omessa pronunzia in quanto il giudice di appello ha rigettato il danno per spese di trasporto dell’auto incidentata perché non provato.
Il ricorrente contesta genericamente la omessa pronunzia e la violazione di norme di legge, senza contrastare la ratio decidendi della sentenza che evidenzia una carenza probatoria sul punto.
7. Con il settimo motivo si denunzia violazione degli artt 2056-1223-1226 cc in riferimento all’art 360 n. 3 e 5 cpc, per omessa e o errata motivazione del mancato risarcimento all’attore del danno da lucro cessante, stante la sua accertata impossibilità di lavorare dal genn. 99 al sett. 99, nonché l’accertata sua ridotta capacità di lavoro fino al maggio 2000,entrambe provate con la documentazione medica in atti, con la ctu medica e con le deposizioni dei testi. 7.1.Il motivo è infondato.
Risponde a consolidato principio in giurisprudenza di legittimità che una lesione all’integrità psico-fisica subita da una persona non si riflette automaticamente nella stessa misura sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e quindi di guadagno della stessa, spettando al Giudice del merito valutarne in concreto l’incidenza (v. in particolare Cass., 14/10/2005, n. 19981). Detto danno patrimoniale da invalidità deve perciò essere accertato In concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse o, trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa, presumibilmente avrebbe svolto, un’attività produttiva di reddito (v. Cass., 20/172006, n. 1120; Cass., 20/10/2003, n. 15652; Cass., 25/5/2004, n. 10026). Incombe quindi al danneggiato anzitutto dimostrare che il danno, sia pur lieve, ha avuto concreta incidenza sulle sue possibilità di guadagno futuro (v. Cass., 26/9/2000, n. 12757; Cass., 28/4/1999, n. 4235), nonché l’entità del pregiudizio economico conseguentemente sofferto. In esito ad una valutazione delle risultanze processuali – ed in particolare delle risultanze della C.T.U. risulta negata, con motivazione sul punto idonea a superare il sindacato di legittimità, la stessa configurabilità del presupposto dei danni lamentati dall’odierno ricorrente.
Il ricorrente deduce che l’accertata invalidità totale e parziale per un breve periodo avrebbe dovuto comunque portare al risarcimento del danno, riproponendo un motivo già respinto dai giudici di appello che hanno evidenziato che i postumi permanenti di modesta entità non si traducono in una proporzionale riduzione della capacità lavorativa, e che il danneggiato non aveva dimostrato che il danno, pur se lieve, avesse concretamente inciso sulle sue possibilità di guadagno . 8.Con l’ottavo motivo si denunzia violazione dell’art. 1126 cc. in relazione all’art.360 c.p.c ,n.3 e 5, per aver la Corte di merito erroneamente omesso di liquidare in via equitativa i danni da sosta e le spese mediche e fisioterapiche, stante l’oggettiva difficoltà di provare il loro esatto ammontare.
8.1. Il motivo è infondato.
Il Giudice di appello ha ritenuto che il *** non aveva provato le spese sostenute per la sosta dell’autovettura.
La censura sollevata rimanda alle risultanze sul punto dell’accertamento tecnico preventivo ed alle deposizioni testimoniali, chiedendo a questa Corte un giudizio di merito inammissibile in sede di legittimità. In ordine alla spese mediche e fisioterapiche,la Corte di appello ha ritenuto congrua la somma liquidata dal primo giudice, sul rilievo che erano state liquidate tutte le spese mediche documentate e che il ct.u aveva confermato la stabilizzazione delle lesioni ed escluso la necessità di interventi riabilitativi diversi ed ulteriori.
La censura del ricorrente non coglie la ratio decidendi della motivazione, ma sollecita un improprio ricorso alla liquidazione equitativa, non tenendo conto che è stato liquidato dal giudice di merito l’effettivo danno subito.
9. Con il nono motivo si denunzia violazione degli artt. 91,116,132 n.4 della tariffa forense in relazione all’art. 360 c.p.c, n. 3 e 5, per aver il giudice di appello errato o omesso di liquidare le spese processuali in violazione del tariffario forense. 9.1.Il motivo è inammissibile.
In sede di ricorso per cassazione la determinazione del giudice di merito relativa alla liquidazione delle spese processuali può essere censurata solo attraverso la specificazione delle voci in ordine alle quali lo stesso giudice sarebbe incorso in errore, con la conseguenza che il mero riferimento a prestazioni che sarebbero state riconosciute in violazione della tariffa, senza la puntuale esposizione delle voci in concreto liquidate o omesse dal giudice, è da qualificarsi generico, con conseguente inammissibilità del motivo.
10. Il ricorso è rigettato. Non vi è luogo a provvedere sulle spese in difetto di resistenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Roma 27-5-2011
Il Consigliere estens.
Il Presidente
Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2011.
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