Corte di cassazione – Sezione III penale – Sentenza 14 novembre 2011 n. 41412. È punibile per violenza sessuale l’allenatore di una squadra di calcio giovanile che induce i minori a compiere atti di autoerotismo, ed a inviargli sms con parole affettuose, minacciando in caso contrario di non farli giocare a pallone.
Il testo integrale[1]
Corte di Cassazione – Sezione III penale – Sentenza 14 novembre 2011 n. 41412
Così deciso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 41412/11 con la quale è stata respinta la difesa del ricorrente secondo cui non essendovi stato alcun contatto fisico, in quanto le sollecitazioni a compiere tali attivi avvenivano per telefono, il reato doveva considerarsi soltanto tentato.
La Corte d’Appello di Messina confermava la sentenza emessa dal GUP con la quale era stato condannato il ricorrente punibile per violenza sessuale per aver indotto i minori a compiere atti di autoerotismo, abusando del timore reverenziale e della volontà di compiacerlo da parte dei minori in quanto proprio allenatore, e per aver inviato sms con parole affettuose, minacciando in caso contrario di non farli giocare a pallone.
Per la Corte nomofilattica invece la fattispecie criminosa di violenza sessuale è integrata, pur in assenza di un contatto fisico diretto con la vittima, quando gli atti sessuali, quali definiti dall’articolo 609 bis codice penale, coinvolgano oggettivamente la corporeità sessuale della persona offesa e siano finalizzati ed idonei a compromettere il bene primario della libertà individuale, nella prospettiva del reo di soddisfare od eccitare il proprio istinto sessuale nel momento in cui gli atti di autoerotismo sono stati compiuti a seguito delle minacce dell’imputato.
Sorrento, 14 novembre 2011.
Avv. Renato D’Isa
[1] Testo scaricabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
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