Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 14 maggio 2014, n. 19848
Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di Vasto con sentenza 14.11.2008 ha dichiarato M.A. colpevole della contravvenzione di cui agli artt. 81 cpv, 8 comma 1 e 26 comma 2 della legge n. 977/1967 (come modificati dagli artt. 9 e 14 del D. Lvo 345/1999) per avere, quale titolare di uno stabilimento balneare, in tempi diversi ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, assunto due minori con le mansioni di bagnino senza sottoporli a preventiva visita medica al fine di stabilire l’idoneità psicofisica all’attività lavorativa cui sarebbero stati adibiti. Ha motivato la decisione sulla base della deposizione resa dall’Ispettore del Lavoro che aveva eseguito il sopralluogo
2. Ricorre per cassazione il difensore dell’imputata denunziando con unico motivo, l’inosservanza della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale: rileva in particolare che il possesso delle condizioni psicofisiche costituisce un accertamento propedeutico al rilascio del brevetto di bagnino e che tale accertamento è stato delegato dallo Stato alla Società Nazionale di Salvamento, ente morale ONLUS. Non si comprende, dunque, come potrebbe essere rilasciato un titolo specifico senza accertamenti altrettanto specifici, relativi alla verifica della sussistenza delle condizioni per il rilascio. Secondo il ricorrente il Tribunale ha disatteso anche l’efficacia dei poteri dello Stato delegati alla Società Nazionale di Salvamento e addirittura il precetto costituzionale dell’art. 45.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato.
La L. 17 ottobre 1967, n. 977, art. 8, n. 1, di cui al capo di imputazione, così come sostituito dal D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345, art. 9, nel testo a sua volta sostituito dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 262, art. 2, prevede che “i bambini nei casi di cui all’art. 4, comma 2, e gli adolescenti possono essere ammessi al lavoro purché siano riconosciuti idonei all’attività lavorativa cui saranno adibiti a seguito di visita medica”.
Come già rilevato da questa Corte, il tenore letterale di tale norma impone che essa debba essere interpretata nel senso che il certificato richiesto per adibire minori ad attività lavorativa non possa ridursi ad una mera certificazione dello stato di buona salute psico-fisica del minore, come nel caso in esame, ma debba avere una portata più ampia, ricomprendendo anche un giudizio di idoneità del minore al lavoro (Sez. 3, Sentenza n. 5746 del 07/12/2006 Ud. dep. 12/02/2007 Rv. 236174; Sez. 3, Sentenza n. 7469 del 18/01/2008 Cc. dep. 19/02/2008 Rv. 239006).
La giurisprudenza ha altresì affermato che l’inosservanza della disposizione di cui all’art. 8, comma terzo, della L. n. 977 del 1967, nella versione risultante dalla modifica ex art. 2 D.Lgs. n. 262 del 2000, secondo cui la visita medica dei minorenni da avviare al lavoro, il cui obbligo continua ad essere presidiato penalmente, è effettuata presso un medico del Servizio sanitario nazionale, non integra più illecito penale prevedendo Part. 26 della L. n. 977 dei 1967, come modificato dall’art. 14 D.Lgs. n. 345 del 1999, la sanzione penale unicamente per l’obbligo in generale della visita ma non anche per le concrete modalità della sua effettuazione (Sez. 3, Sentenza n. 7469/2008 cit.).
Occorre però altresì’ rilevare che il Ministero delle Comunicazioni – Marina Mercantile con Foglio d’Ordine n. 43 del 6 maggio 1929 concedeva alla Società Nazionale Salvamento l’autorizzazione al rilascio del “certificato di abilitazione all’esercizio del mestiere di bagnino”.
Anche oggi la competenza al rilascio della abilitazione alla attività di bagnino spetta alla Società Nazionale di Salvamento, eretta in Ente Morale con R.D. 19 aprile 1876 ed avente natura di Associazione senza scopo di lucro secondo il disposto del D.Lgs. 460/97. Ai sensi dell’art. 2 dello Statuto, tra gli scopi e le finalità, è prevista appunto quella di “istruire e preparare i candidati agli esami per il conseguimento del Brevetto di Bagnino di Salvataggio”.
Ciò premesso, tra i requisiti per l’iscrizione al corso di “Bagnino di Salvataggio” si richiede espressamente, tra l’altro, il possesso di “idonee condizioni psicofisiche”.
Logico corollario di quanto esposto è che nel caso di specie i due giovani in servizio presso lo stabilimento balneare gestito dall’imputata, essendo risultati in possesso di regolare abilitazione alla attività di “bagnino di salvataggio” circostanza pacifica oltre che documentata, avevano già superato favorevolmente la visita medica finalizzata proprio ad accertarne l’idoneità psicofisica alla particolare attività lavorativa a cui sono stati adibiti e quindi il reato non sussiste.
Si impone pertanto l’annullamento senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
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