Il testo integrale
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 14 maggio 2013 n. 20726[1]
La richiesta da parte del condannato cui sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, di fruire della pena sostituiva del lavoro di pubblica utilità previsto dal comma 9bis dell’art. 186 cod. strad. implica una rinuncia tacita al beneficio di cui all’art. 163 cod. pen. eventualmente concesso in precedenza, stante la incompatibilità tra i due istituti e non necessita di un consenso espresso, essendo sufficiente la non opposizione dell’interessato in deroga a quanto previsto dall’art. 54 del Dlgs 274/00.
La pena sostituiva del lavoro di pubblica utilità costituisce norma di diritto penale sostanziale che trova applicazione secondo principi generali previsti dall’art. 2 del Codice penale e che in concreto risulta più favorevole rispetto al beneficio di cui all’art. 163 cod. pen..
La decisione che il giudice di merito è chiamato ad adottare in ordine alla applicabilità della sanzione sostitutiva prescinde da valutazioni di tipo discrezionale quanto alla sua durata – ma non alle concrete modalità applicative – ed è legata, da un lato, alla insussistenza delle condizioni ostative previste per legge (circostanza aggravante dell’avere causato un incidente stradale e pregressa fruizione di analoga pena sostituiva) in via alternativa e/o cumulativa e, dall’altro, al requisito positivo della non opposizione da parte del condannato (o di una sua richiesta esplicita o consenso espresso) alla applicazione della pena sostitutiva medesima.
Il criterio di durata e quello di commisurazione della pena sostitutiva rispetto alla pena originaria sono predeterminati per legge e dunque insuscettibili di una valutazione discrezionale da parte del giudice che deve attenersi ai criteri generali di ragguaglio normativamente previsti
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