cassazione 8

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 13 novembre 2015, n. 23206

Ritenuto in fatto

1. – In data (omissis) il quotidiano “(omissis) ” pubblicava un articolo, a firma di G.A.M., dal titolo “Quel giudice diede 200 milioni a un pentito” e dal sommario “Reggio Calabria: il ministro C. apre un’inchiesta su due magistrati dell’Antimafia”, nel quale si dava conto che nei confronti di detti magistrati, Mo.Fr. e M.V., il Ministro della giustizia aveva promosso procedimento disciplinare con gravissime accuse di “collusione con la criminalità organizzata, anomala gestione dei pentiti, sistematica violazione delle norme, abusi, interferenze, addirittura sentenze falsificate per aiutare gli amici, delinquenti, politici o colleghi in toga che siano”.
1.1. – Con atto di citazione dell’ottobre 2005, M.V., magistrato con funzioni di sostituto procuratore presso la Direzione Nazionale Antimafia, convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, la Società Europea di Edizioni S.p.A., B.M. e G.A.M. (rispettivamente nella qualità di società editrice del quotidiano, di direttore responsabile dello stesso e di autrice dell’articolo ritenuto diffamatorio), per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni morali e patrimoniali subiti a causa della predetta pubblicazione, sostenendone il carattere gravemente lesivo per la propria reputazione.
Si costituirono in giudizio la Società Europea di Edizioni S.p.A. ed il B. chiedendo il rigetto delle domande attoree, mentre rimase contumace la G. .
1.2. – Il Tribunale di Milano, con sentenza del marzo 2008, accertò la natura diffamatoria dello scritto e condannò i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento in favore del M. del danno non patrimoniale, liquidandolo in Euro 40.000,00, nonché la sola giornalista autrice dell’articolo al pagamento della somma di Euro 5.000,00, ai sensi dell’art. 12 della legge n. 47 del 1948.
2. – Avverso tale sentenza interponevano congiunto gravame la Società Europea di Edizioni S.p.A., il B. e la G. , che la Corte di appello di Milano, nel contraddittorio con il M. , rigettava con sentenza resa pubblica in data 30 maggio 2011, condannando gli appellanti al pagamento delle spese del grado.
2.1. – La Corte territoriale, nel condividere le argomentazioni espresse del primo giudice, evidenziava che la verità dei fatti riportati nell’articolo giornalistico si esauriva nella “notizia in sé della promozione dell’azione disciplinare nei confronti dei due magistrati”, giacché era “falso” che il Ministro della giustizia (alla stregua dei contenuti della risposta dallo stesso fornita all’interrogazione parlamentare del sen. Me. ) avesse promosso l’azione disciplinare contro il M. sia “per la gestione di un processo penale risalente all’epoca in cui era giudice istruttore presso il Tribunale di Reggio Calabria”, sia per le “accuse gravissime” di “collusioni con la criminalità organizzata, anomale gestione dei pentiti, violazione delle norme ecc, come si legge nel catenaccio e come si ribadisce ulteriormente, allungando l’elenco degli abusi, nel primo periodo dell’articolo”.
In tal modo, l’articolo giornalistico aveva “stravolto la realtà, attribuendo a M.V. fatti inesistenti (l’azione disciplinare per un processo penale in materia edilizia) e comunicando la notizia in modo tale da farlo apparire coinvolto in fatti a cui è del tutto estraneo (le accuse concernenti il solo Mo. )”.
Né, soggiungeva il giudice di appello, poteva trattarsi di “imprecisioni concernenti circostanze marginali”, giacché era “il nucleo stesso della notizia ovvero quale sia l’effettivo oggetto dell’inchiesta promossa da C. nei confronti di M.V. ad essere alterato, non corrispondendo affatto a quanto riportato nell’articolo la risposta data dal ministro della giustizia all’interrogazione”, là dove, poi, lo stesso giornalista “era in grado di verificare senza alcuna difficoltà il contenuto della risposta del ministro, disponendo in anteprima del suo testo come conferma la letterale citazione di parte della stessa”.
2.2. – In ordine al quantum debeatur, la Corte territoriale reputava in re ipsa la sussistenza del danno (da liquidarsi con criteri equitativi) derivante da illecito diffamatorio, una volta provata la lesione della reputazione personale.
Sicché, nella specie, veniva in rilievo l’allegazione di parte sul “devastante effetto” che aveva prodotto l’articolo nel suo ambiente di lavoro, per cui era da ritenersi corretta la liquidazione del Tribunale che aveva fatto riferimento ai parametri della posizione professionale del M. , della “gravità e gratuità dei comportamenti ascrittigli” sul piano disciplinare e penale, del “risalto dato all’articolo” e della “diffusione del quotidiano, quale precisata dall’attore… in assenza di contestazioni”.
3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorrono congiuntamente la Società Europea di Edizioni S.p.A., B.M. e G.A.M. , affidando le sorti dell’impugnazione a due motivi.
Resiste con controricorso, illustrato da memoria, M.V. .
La causa è stata discussa all’udienza del 18 settembre 2015 a seguito di rinvio per il rinnovo degli avvisi ex art. 377, secondo comma, cod. proc. civ..

Considerato in diritto

1. – Con il primo mezzo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 21 Cost., 51, 57 e 595 cod. pen., “per quanto attiene l’intervenuto accertamento della natura diffamatoria dell’articolo di stampa pubblicato sul quotidiano (OMISSIS) in data 26.10.2004 dal titolo “Quel giudice diede 200 milioni a un pentito”.
La sentenza impugnata sarebbe errata e illogica per il mancato riconoscimento della causa di giustificazione di cui all’art. 51 cod. pen., in combinato disposto con l’art. 21 Cost., in quanto il giudice di appello si sarebbe contraddetto nel ritenere la portata lesiva dello scritto e nel riconoscere, al contempo, che la giornalista aveva “riportato esattamente i fatti che erano stati oggetto dell’interrogazione parlamentare presentata dal sen. Me. ”, considerato, altresì, che “altrettanto esattamente” sarebbe stata riportata la risposta del Ministro C. sull’avvio dell’azione disciplinare.
La Corte territoriale non avrebbe considerato il contenuto effettivo del testo sottoposto al suo esame, poiché da un “mero raffronto fra il testo dell’articolo e quello delle interrogazioni parlamentari ivi citate, nonché delle risposte dell’allora Ministro della giustizia”, sarebbe emerso che la giornalista “si era limitata a riportare, senza alterarne il contenuto, il mero fatto storico nella sua reale cronologia (l’esercizio di un’azione disciplinare nei confronti di due magistrati) di certo interesse pubblico”.
Inoltre, la Corte di Appello avrebbe dovuto rilevare che “la trattazione congiunta delle due vicende” era “determinata da una circostanza fattuale incontrovertibile, vale a dire la contemporaneità delle risposte fornite dal Ministro di Giustizia ai rappresentanti del Parlamento che lo interrogavano in merito alle azioni intraprese nei confronti dei due magistrati”.
Sarebbe stato travisato, invece, l’elemento della narrazione unitaria delle vicende riguardanti il Mo. ed il M. , là dove il giudice del gravame l’ha ritenuto decisivo per la natura lesiva dello scritto, prefigurando la possibilità di confondere il lettore sulle distinte posizioni dei due magistrati.
Del resto, ulteriore errore in cui sarebbe incorso il giudice di merito sarebbe quello di aver valutato la liceità dell’articolo in relazione anche alla posizione del Mo. , senza limitarsi alla valutazione delle sole affermazioni riferite alla persona del M. .
1.1. – Il motivo è inammissibile sotto un duplice profilo.
E lo è anche a prescindere dallo iato tra quanto formalmente denunciato – sotto il paradigma della violazione di legge di cui al n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ., senza tuttavia porre affatto in evidenza quali sarebbero stati gli errori in diritto commessi dalla Corte territoriale in rapporto alla portata applicativa delle norme evocate – e la sostanza delle doglianze (cui, alfine, occorre avere riguardo), che sono, invece, orientate essenzialmente a veicolare un vizio di motivazione, ai sensi del n. 5 della citata disposizione del codice di rito, venendo, invero, dedotta l’illogicità e la contraddittorietà della sentenza nel governare i “fatti”, ossia i contenuti dell’articolo giornalistico e le interrogazioni parlamentari.
1.1.1. – È principio già enunciato da questa Corte – che il Collegio intende ribadire – quello per cui, “in relazione ad una causa risarcitoria avente ad oggetto dichiarazioni asseritamente diffamatorie compiute a mezzo stampa, la parte che muova critiche alla valutazione compiuta dal giudice di appello, sia in fatto che in diritto, circa la natura diffamatoria dello scritto in questione e la sussistenza del relativo reato, è tenuta, in ossequio al c.d. principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ad individuare – se del caso riproducendolo direttamente, ove necessario in relazione all’oggetto della critica di cui al motivo, ed eventualmente indirettamente, ove l’apprezzamento della critica lo consenta – il contenuto dell’articolo nella parte cui la critica si riferisce, specificando anche dove la Corte possa esaminarlo per verificarne la conformità del contenuto riprodotto rispetto a quello effettivo” (Cass., 11 febbraio 2009, n. 3338).
Nella specie, le doglianze si radicano sulla comparazione – che si assume mal operata dalla Corte di merito (adducendosi carenze, travisamenti, contraddizioni) – tra l’articolo di giornale pubblicato il 26 ottobre 2004, a firma della G. , l’interrogazione parlamentare presentata dall’on. Me. e la relativa risposta del Ministro della giustizia, là dove nel ricorso sono riportati (almeno in parte) questi ultimi due termini del raffronto, mentre è del tutto pretermesso il primo, ossia quello della cui valenza diffamatoria si discute, cosi da non permettere a questa Corte di poter esprimere una valutazione sul profilo, dedotto in ricorso, della sussistenza della scriminante di cui agli artt. 51 cod. pen. e 21 Cost..
Né la mera indicazione (a p. 13 del ricorso) dello scritto giornalistico, in dichiarato ossequio all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., è, come tale, idonea a superare una siffatta carenza strutturale, giacché non solo essa è priva della necessaria puntualizzazione di dove lo scritto stesso possa essere rinvenuto in seno al fascicolo processuale, ma, in ogni caso, non soddisfa il requisito di specificità della censura, cui il principio di autosufficienza è corollario, posto che – in assenza di qualsivoglia congruente allegazione di parte sui contenuti propri e rilevanti dell’articolo di giornale implicato – spetterebbe a questa stessa Corte operare la selezione delle espressioni pertinenti al thema decidendum, nel contesto più ampio dello scritto medesimo (che solo cosi ne consente una esaustiva disamina), in tal modo surrogandosi alla parte nella costruzione stessa del ricorso, con evidente deviazione dai canoni ordinamentali che segnano il giudizio di legittimità.
1.1.2. – In ogni caso, le censure non colgono l’effettiva ratio decidendi esibita dalla sentenza impugnata, la quale, contrariamente a quanto assunto dai ricorrenti (che insistono sulla “verità” dei fatti narrati e sulla contraddittoria lettura fattane dal giudice del merito), ha fondato la decisione proprio sulla “esclusione del ricorrere del principio della verità”, con conseguente “insussistenza della causa di giustificazione invocata”.
E a tal fine la Corte di appello ha, essenzialmente, messo in rilievo che la verità dei fatti riportati nell’articolo di giornale si esauriva nella “notizia in sé della promozione dell’azione disciplinare nei confronti dei due magistrati”, avendo la giornalista, per il resto, “stravolto la realtà” (cfr. pp. 9/10 della sentenza impugnata e sintesi al p.2.1. del “Ritenuto in fatto” che precede, cui si rinvia integralmente).
Sicché – occorre appena soggiungere -, in ragione del presupposto accertamento della mancata corrispondenza tra il fatto narrato e quello accaduto, la statuizione della Corte territoriale risulta armonica rispetto al principio per cui il legittimo esercizio del diritto di cronaca, per avere effetti scriminanti, postula la fedeltà dell’informazione, la quale si ha allorché il giornalista riferisce fatti veri o che (per il principio della c.d. verità putativa, implicante un serio e diligente lavoro di ricerca) apparivano veri al momento in cui furono riferiti.
In siffatto contesto, dunque, le doglianze, come detto, si palesano strabiche rispetto al percorso giustificativo della decisione gravata, ponendosi altresì in una prospettiva estranea allo stesso paradigma della denuncia di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. (cui nella sostanza vanno ricondotte), giacché, lungi dal rilevare insufficienze o aporie intrinseche al ragionamento decisorio, propongono una lettura alternativa degli stessi fatti apprezzati dal giudice del merito, in tal modo surrogandosi in un potere che soltanto ad esso è riservato.
2. – Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., insufficiente e contraddittoria motivazione “per quanto attiene il riconoscimento e la liquidazione del danno non patrimoniale”.
La Corte territoriale si sarebbe contraddetta nell’affermare, da una parte, il principio di diritto secondo cui il diritto al risarcimento del danno, scaturente da un illecito penale, non richiede una prova rigorosa, una volta provata la lesione, e ritenuto, dall’altra, che il danno nel caso di specie potesse considerarsi provato sulla base dell’allegazione dell’attore di aver subito un effetto devastante nel suo ambiente di lavoro, poiché ciò non troverebbe riscontro nelle produzioni di causa, ma solo negli scritti difensivi della controparte e, pertanto, sarebbe una circostanza del tutto insufficiente a costituire una prova.
Relativamente al quantum del danno, il giudice di appello avrebbe errato nel confermare l’importo liquidato dal Tribunale (Euro 40.000,00), in quanto decisamente superiore alle somme generalmente riconosciute per fattispecie analoghe dalla giurisprudenza di merito dello stesso ufficio giudiziario e senza che fosse data ragione dell’arbitrario aumento, se non con riferimento alla professione svolta dall’attore.
In particolare, la liquidazione del danno risulterebbe ancora più immotivata e incongruente alla luce dei parametri per la liquidazione in via equitativa che sono stati utilizzati dal giudice di primo grado, e confermati in appello, in quanto l’applicazione degli stessi sarebbe avvenuta in contrasto con i principi di legittimità e, segnatamente, di quello per cui “un uomo politico è più esposto alle critiche dell’opinione pubblica, in ragione del mandato rappresentativo che ha ricevuto”.
Inoltre, quanto alla gravità dei comportamenti ascritti al giornalista, non si sarebbe tenuto conto che le accuse provenivano dall’allora Ministro di giustizia e, prima ancora, dal senatore che aveva presentato l’interrogazione parlamentare.
Infine, con riferimento alla rilevanza dell’articolo ed alla diffusione nazionale del quotidiano, il giudice di appello avrebbe mancato di rilevare, rispettivamente, che lo scritto era posto a pagina 134 del quotidiano, non essendo presentato ai lettori come notizia di punta, e che (omissis) non poteva essere paragonato, a livello di diffusione e notorietà, agli altri “principali e storici quotidiani”.
2.1. – Il motivo non può trovare accoglimento, sebbene occorra correggere in parte la motivazione della sentenza impugnata, il cui dispositivo è conforme a diritto (art. 384, quarto comma, cod. proc. civ.).
2.1.1. – Non è difatti condivisibile l’affermazione in iure della Corte di merito (mutuata da Cass., 10 maggio 2001, n. 6507) per cui la prova del danno non patrimoniale derivante dalla lesione della reputazione è “in re ipsa poiché si realizza una perdita analoga a quella indicata dall’art. 1223 e. e. costituita dalla diminuzione o dalla privazione di un valore della persona umana alla quale il risarcimento deve essere commisurato”.
Essa collide con l’attuale, e ormai consolidatosi (a partire dalle pronunce delle Sezioni Unite del 2008: cfr., segnatamente, Cass., 11 novembre 2008, n. 26972, sino alla recente Cass., sez. un., 22 luglio 2015, n. 15350), orientamento che esclude, in ogni caso, la sussistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa, sia che esso derivi da reato (Cass., 12 aprile 2011, n. 8421), sia che sia contemplato come ristoro tipizzato dal legislatore (in tema di tutela della privacy: Cass., 26 settembre 2013, n. 22100; Cass., 15 luglio 2014, n. 16133; in tema di equa riparazione per durata irragionevole del processo: Cass., 26 maggio 2009, n. 12242), sia, infine, che derivi dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, e, tra questi, proprio il diritto all’onore ed alla reputazione (Cass., 18 novembre 2014, n. 24474).
Ciò in quanto, con il superamento della teorica del c.d. “danno evento” (elaborata compiutamente dalla sentenza n. 184 del 1986 della Corte costituzionale in tema di danno biologico, ma oggetto di revirement operato dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 372 del 1994), il danno risarcibile, “nella sua attuale ontologia giuridica, segnata dalla norma vivente dell’art. 2043 c.c., cui è da ricondurre la struttura stessa dell’illecito aquiliano,… non si identifica con la lesione dell’interesse tutelato dall’ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione” (così la citata Cass. n. 16133 del 2014).
Una prospettiva, questa, che muove anzitutto dal riconoscimento che l’art. 2059 cod. civ. non disciplina una autonoma fattispecie di illecito, distinta, per l’appunto, da quella di cui all’art. 2043 cod. civ., ma si limita a disciplinare i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito richiesti dal citato art. 2043, senza differenziazioni in termini di prova (cfr. Cass., sez. un. n. 26972 del 2008, cit.). Una prospettiva che, altresì, trova la propria giustificazione di fondo – ribadita ancora una volta da Cass. sez. un. n. 15350 del 2015, cit. – nel postulato per cui, nel sottosistema della responsabilità civile, al risarcimento del danno non può ascriversi una funzione punitiva.
Ne consegue che la sussistenza del danno non patrimoniale, quale conseguenza di una lesione suscettibile di essere risarcita, deve essere oggetto di allegazione e di prova, sebbene a tale ultimo fine possano ben utilizzarsi anche le presunzioni semplici.
2.1.2. – Nella specie, l’affermazione (erronea) del giudice del merito sul danno non patrimoniale in re ipsa è, tuttavia, rimasta su un piano astratto, giacché, come si evince dallo sviluppo della motivazione della sentenza impugnata, le conseguenze della lesione della reputazione sono state vagliate sulla scorta delle allegazioni di parte attrice sul discredito sociale e sulla sofferenza da essa subito nel proprio ambiente di lavoro e riscontrate in base ad un ragionamento probatorio fondato su presunzioni semplici, dandosi concreta rilevanza alla posizione del diffamato (magistrato), alla sua precipua attività professionale (svolta “all’interno della D.N.A.”) ed al contenuto specifico dell’articolo giornalistico (che additava il magistrato “come colpevole di gravi reati e colluso con la mafia”).
Dunque, la statuizione in ordine alla sussistenza in concreto di un danno non patrimoniale patito dall’attore è conforme a diritto.
2.1.3. – Sono, inoltre, infondate le censure che investono il profilo della liquidazione del danno, posto che – come evidenziato in più di un’ occasione da questa Corte proprio in tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa (Cass., 8 agosto 2007, n. 17395; Cass., 5 dicembre 2014, n. 25739) – il danno non patrimoniale “non può che essere liquidato con criteri equitativi, sicché la ragione del ricorso a tali criteri è insita nella natura del danno e nella funzione del risarcimento realizzato mediante la dazione di una somma di denaro, che non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non economico”.
Con l’ulteriore e coerente specificazione secondo cui al giudice non si può far carico “di non aver indicato le ragioni per le quali il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare – costituente la condizione per il ricorso alla valutazione equitativa di cui all’art. 1226 cod. civ. -, giacché in tanto una precisa quantificazione pecuniaria è possibile, in quanto esistano dei parametri normativi fissi di commutazione, in difetto dei quali il danno non patrimoniale non può mai essere provato nel suo preciso ammontare, fermo restando il dovere del giudice di dar conto delle circostanze di fatto da lui considerate nel compimento della valutazione equitativa e dell’iter logico che lo ha condotto a quel determinato risultato” (Cass., 31 maggio 2003, n. 8827), cosi da pervenire ad una determinazione del quantum. congruente rispetto al caso oggetto di cognizione, ossia non arbitraria.
Iter logico che, nella specie, è chiaramente esibito dalla motivazione della sentenza impugnata, facendosi congrue riferimento alla “posizione professionale e pubblica dell’attore” (che, contrariamente a quanto osservato in ricorso, non è quella dell'”uomo politico”), alla “gravità e gratuità dei comportamenti ascrittigli” (rilevanti sul piano disciplinare e penale), al “risalto dato all’articolo” e alla “diffusione del quotidiano” (quale allegazione che si afferma non contestata).
E rispetto ad un siffatto tessuto argomentativo, la disposta quantificazione del danno non patrimoniale (Euro 40.000,00), in quanto ad esso correlata in modo congruo, non si presta ad essere valutata in termini di arbitrarietà, né potendo scardinare un siffatto esito valutativo il riferimento a precedenti giudiziari resi in altre vicende.
3. – Il ricorso va, dunque, rigettato ed i ricorrenti, in solido tra loro, condannati, ai sensi dell’art. 385, primo comma, cod. proc. civ., al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 5.600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

 

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *