www.studiodisa.it

 

Il testo integrale

 www.studiodisa.it

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 13 dicembre 2013 n. 22909[1]

In caso di morte di una casalinga i congiunti conviventi hanno diritto al risarcimento del danno subito per la perdita delle prestazioni attinenti alla cura e assistenza dalla stessa fornita. Attività che sia pure non produttive di reddito sono comunque economicamente valutabili facendo riferimento al triplo della pensione sociale o ponendo riguardo al reddito di una collaboratrice familiare

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *