Il testo integrale
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 13 dicembre 2013 n. 22909[1]
In caso di morte di una casalinga i congiunti conviventi hanno diritto al risarcimento del danno subito per la perdita delle prestazioni attinenti alla cura e assistenza dalla stessa fornita. Attività che sia pure non produttive di reddito sono comunque economicamente valutabili facendo riferimento al triplo della pensione sociale o ponendo riguardo al reddito di una collaboratrice familiare
[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
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