Cassazione 10

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 12 febbraio 2015, n. 2758

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SEGRETO Antonio – Presidente
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere
Dott. RUBINO Lina – Consigliere
Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 26234/2008 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
e contro
(OMISSIS) nella qualita’ di procuratore speciale dell’Amministratore Delegato P.T. dell’ (OMISSIS) S.P.A., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale del Dott. Notaio (OMISSIS) in (OMISSIS) il 27/2/2009, rep. n. 21743;
– resistente con procura speciale –
avverso la sentenza n. 234/2008 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 21/02/2008, R.G.N. 1798/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/2014 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega; udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(OMISSIS), mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, fu investita dall’autovettura condotta dal proprietario (OMISSIS) che aveva effettuato il sorpasso di un autobus, fermo proprio per consentire il passaggio dei pedoni. Nel sinistro la (OMISSIS) riporto’ lesioni personali in conseguenza delle quali fu dichiarata permanentemente non idonea al servizio di Polizia di Stato dove svolgeva la sua attivita’ con qualifica di agente scelto.
Per tali ragioni la (OMISSIS) convenne in giudizio (OMISSIS) e la sua compagnia assicuratrice della r.c.a. (OMISSIS) per sentirli condannare, in via solidale, all’integrale ristoro dei danni subiti (biologico, morale, danno emergente e lucro cessante), dando atto dell’acconto ricevuto nel giugno 1999, pari a lire 15.000.000.
I convenuti si costituirono assumendo un concorso di colpa nel sinistro da parte dell’attrice.
Il Tribunale dichiaro’ il (OMISSIS) esclusivo responsabile del sinistro e lo condanno’, in solido con la compagnia assicuratrice, a pagare all’attrice la complessiva somma di euro 151.709,60, oltre accessori.
La Corte d’appello ha accolto in parte l’appello proposto dalle (OMISSIS) e da (OMISSIS); ha rigettato il gravame incidentale dell’appellata (OMISSIS) e, in parziale riforma della sentenza, ha escluso la risarcibilita’ del danno da perdita della capacita’ di lavoro specifica, per la parte eccedente l’accertato 15%; ha liquidato nuovamente il danno biologico nella maggior somma di euro 71.222,00; per il resto ha confermato la sentenza del Tribunale.
Propone ricorso per cassazione (OMISSIS) con cinque motivi assistiti da memoria.
Parte intimata non svolge attivita’ difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia “violazione di legge – mancata applicazione dell’articolo 345 c.p.c.”.
Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: “- se, in caso di mancata contestazione degli esiti della ctu medico – legale e di specifica richiesta in sede di precisazione delle conclusioni di rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale conseguente all’incapacita’ di lavoro specifica accertata dal consulente, la richiesta avanzata con l’atto d’appello di accertamento dell’erroneita’ della quantificazione del danno patrimoniale conseguente all’incapacita’ lavorativa specifica della parte lesa integri domanda nuova, in quanto tale inammissibile ai sensi dell’articolo 345 c.p.c.”.
Il motivo e’ inammissibile per inidoneita’ del quesito, sia in relazione alla mancanza di regula iuris, sia per mancata correlazione al caso concreto.
Il quesito di diritto deve essere infatti formulato, ai sensi dell’articolo 366 bis c.p.c., in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica unitaria della questione, cosi’ da consentire al giudice di legittimita’ di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Ne consegue che e’ inammissibile il motivo di ricorso sorretto da un quesito la cui formulazione sia del tutto inidonea ad assumere rilevanza ai fini della decisione del motivo e a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia (Cass., 25 marzo 2009, n. 7197).
In altri termini, detto quesito deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito (siccome da questi ritenuti per veri, mancando, altrimenti, la critica di pertinenza alla ratio decidendi della sentenza impugnata); b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice; c) la diversa regola di diritto da adottare che – ad avviso del ricorrente – si sarebbe dovuta applicare al caso di specie. Il quesito – quindi non deve risolversi in una enunciazione di carattere generico e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilita’ alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi, altresi’, desumere il quesito stesso dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione della norma (Cass., 17 luglio 2009, n. 19769).
Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia “motivazione carente e contraddittoria in ordine a un fatto controverso e decisivo del giudizio – violazione di legge – mancata applicazione dell’articolo 115 c.p.c.”.
Sostiene la ricorrente che il sinistro ha comportato per lei la perdita dell’impiego pubblico, non solo quale agente della squadra mobile della polizia ma anche quale impiegata nei vari ministeri.
Sempre ad avviso di (OMISSIS) la sentenza impugnata non fornisce alcuna giustificazione del motivo per cui, a fronte della perdita di un lavoro stabile, ella non dovrebbe essere risarcita, quantomeno in via equitativa, dell’incapacita’ lavorativa specifica, non essendo comprovata, se non attraverso una motivazione generica ed apodittica, la sua possibilita’ di reperire una nuova e diversa attivita’ lavorativa.
Il motivo e’ inammissibile perche’ manca sia il quesito di diritto sia il necessario momento di sintesi ai sensi dell’articolo 366 bis c.p.c.. Infatti, ai ricorsi proposti contro le sentenze pubblicate a partire dal 2 marzo 2006, data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 40 del 2006, si applicano, ratione temporis, le disposizioni dettate nello stesso decreto al capo I. Secondo l’articolo 366 bis c.p.c. – introdotto dall’articolo 6 del suddetto decreto – i motivi del ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilita’, nel modo descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’articolo 360, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre nel caso previsto dall’articolo 360, comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.
Con il terzo motivo parte ricorrente denuncia “contraddittorieta’ della motivazione sotto diverso profilo – violazione di legge – violazione dell’articolo 2043 codice civile in relazione all’articolo 2056 c.c. – mancata applicazione dell’articolo 2729 c.c.”.
Ad avviso della ricorrente la Corte veneta, nel riformare la sentenza di primo grado, con motivazione contraddittoria e frutto di un palese travisamento dei fatti, ha omesso di considerare che ella aveva dimostrato che i postumi dell’infortunio le avevano provocato la perdita del lavoro e quindi che ella aveva ampiamente provato la sussistenza dei requisiti per vedersi riconosciuto il risarcimento da lucro cessante, non avendo piu’ alcun reddito da lavoro.
Sostiene ancora la (OMISSIS) che anche se la residua capacita’ lavorativa generica puo’ lasciare presumere che in futuro ella potra’ trovare impiego in una attivita’ lavorativa, l’incidente stradale e’ stato causa della definitiva perdita del posto di lavoro mentre la Corte non avrebbe tenuto conto delle sue richieste a varie P.A. di essere assegnata a lavoro alternativo a quello di agente sulla strada.
Il motivo e’ fondato.
In caso di illecito lesivo dell’integrita’ psico-fisica della persona, la riduzione della capacita’ lavorativa generica, quale potenziale attitudine all’attivita’ lavorativa da parte di un soggetto che non svolge attivita’ produttive di reddito, ne’ e’ in procinto presumibilmente di svolgerla, e’ risarcibile quale danno biologico, che ricomprende tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene della salute in se’ considerato. Qualora, invece, a detta riduzione della capacita’ lavorativa generica si associ una riduzione della capacita’ lavorativa specifica che, a sua volta, dia luogo ad una riduzione della capacita’ di guadagno, detta diminuzione della produzione di reddito integra un danno patrimoniale. Me consegue che non puo’ farsi discendere in modo automatico dall’invalidita’ permanente la presunzione del danno da lucro cessante, derivando esso solo da quella invalidita’ che abbia prodotto una riduzione della capacita’ lavorativa specifica. Detto danno patrimoniale deve essere accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse – o presumibilmente in futuro avrebbe svolto – un’attivita’ lavorativa produttiva di reddito, ed inoltre attraverso la prova della mancanza di persistenza, dopo l’infortunio, di una capacita’ generica di attendere ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell’infortunato, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte. La prova del danno grava sul soggetto che chiede il risarcimento e puo’ essere anche presuntiva, purche’ sia certa la riduzione della capacita’ di guadagno (Cass., 18 aprile 2003, n. 6291).
Il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante non puo’ farsi discendere in modo automatico dall’accertamento dell’invalidita’ permanente, poiche’ esso sussiste solo se tale invalidita’ abbia prodotto una riduzione della capacita’ lavorativa specifica. A tal fine, il danneggiato e’ tenuto a dimostrare, anche tramite presunzioni, di svolgere un’attivita’ produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo l’infortunio, una capacita’ generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali (Cass., 27 aprile 2014, n. 10074).
L’impugnata sentenza, pur riconoscendo che l’attrice, dopo l’incidente, non poteva piu’ svolgere la qualifica di agente della P.S. in strada, ha escluso il risarcimento da invalidita’ specifica in quanto, a suo avviso, poteva svolgere attivita’ e mansioni diverse rispetto a quella precedente. Ma la sentenza non ha considerato che le richieste dell’attrice a varie P.A., di essere assegnata a lavoro alternativo a quello di agente sulla strada, non erano state accolte e che ella era stata licenziata dal lavoro.
La Corte d’appello non avrebbe potuto ritenere illogica la sentenza del Tribunale secondo la quale, a fronte del danno biologico del 15%, vi era stata una riduzione della capacita’ lavorativa specifica del 50%.
Perche’ l’attivita’ lavorativa specifica atteneva al lavoro di agente di forza dell’ordine per il quale la commissione medica ospedaliera aveva accertato l’inidoneita’, mentre il mantenimento della residua capacita’ lavorativa specifica nella misura del 50% era desunta dalla possibilita’ di svolgere lavoro in altre attivita’.
Il motivo deve essere accolto.
La Corte di rinvio dovra’ non soltanto valorizzare il dato dell’idoneita’ ad esercitare altri tipi di lavoro, ma anche verificare che gli stessi siano conformi alle attitudini e preparazione del danneggiato (allorche’ si tratti di persona gia’ inserita da anni nella specifica attivita’), sia pure nell’ambito della flessibilita’ delle prestazioni lavorative, nonche’ la concreta possibilita’ di trovare altro tipo di lavoro, a fronte della perdita definitiva del precedente, per effetto dell’evento dannoso.
Tale attivita’ alternativa deve poi non necessitare di sforzi superiori a quelli richiedibili sulla base della coscienza sociale (ad esempio il lavoro alternativo esiste se si va in un’altra nazione).
Nella fattispecie la ricorrente assume di aver provato con documentazione la sua ricerca di lavoro alternativo e di non averlo trovato.
E comunque si deve tener conto che l’attivita’ di elezione e piu’ confacente alle proprie aspirazioni era proprio quella di agente di Pubblica sicurezza, attivita’ che la (OMISSIS), a seguito dell’incidente, non potra’ piu’ svolgere.
Con il quarto motivo parte ricorrente denuncia “motivazione insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia in relazione al mancato accoglimento della richiesta di supplemento di ctu.”.
La Corte, a seguito della mancata quantificazione, da parte del ctu, della percentuale di incapacita’ lavorativa specifica, avrebbe, ad avviso della ricorrente, dovuto disporre un approfondimento della relazione peritale anziche’ rigettare la domanda di risarcimento del danno patrimoniale.
Il motivo deve essere considerato assorbito a seguito dell’accoglimento del terzo.
Con il quinto motivo si denuncia “motivazione insufficiente e contraddittoria in relazione al capo di sentenza riguardante l’appello incidentale in ordine alla percentuale liquidata per danno morale”.
La ricorrente ritiene che la sentenza impugnata non ha tenuto conto del pregiudizio da lei patito, liquidandole un danno morale in misura minima.
A suo avviso il giudice, di fronte al grave patimento subito, sia con riferimento alla vita di relazione, sia con riferimento alla perdita del lavoro, avrebbe dovuto liquidare il danno morale nella misura massima.
Il motivo e’ infondato.
Per giurisprudenza costante di questa Corte, infatti, le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione dell’integrita’ psico-fisica, predisposte dal Tribunale di Milano, costituiscono valido criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex articolo 1226 c.c..
Ai suddetti principi fa riferimento l’impugnata sentenza che, aderendo alla motivazione del Tribunale, ha rigettato la liquidazione del danno morale nella misura massima in quanto ha ritenuto che la misura del 40% tiene conto del particolare livello di sofferenze e frustrazioni esistenziali patiti dall’infortunata.
Le critiche formulate dalla ricorrente per contestare gli esiti della valutazione equitativa del danno morale sono insindacabili in sede di legittimita’, in presenza di una congrua motivazione.
In conclusione, deve essere accolto il terzo motivo del ricorso, assorbito il quarto, rigettati i restanti, con cassazione dell’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, assorbito il quarto, rigettati i restanti; cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione

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