Il testo integrale
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 11 ottobre 2012 n. 17324[1]
Il terzo, che in pendenza dell’esecuzione forzata e dopo la trascrizione del pignoramento abbia acquistato a titolo particolare, come nella specie, l’immobile pignorato, fa valere I’invalidità del pignoramento come atto iniziale e fondamentale del processo esecutivo al fine di fare accertare che il suo acquisto, sebbene trascritto dopo la trascrizione del pignoramento, è efficace ed opponibile nei confronti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti e vale a sottrarre all’ esecuzione il bene pignorato, per cui il terzo non propone una opposizione agli atti esecutivi, ma una opposizione inquadrabile nella opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.
E, l’art. 2841 c.c., pur previsto in tema di iscrizione ipotecaria, è norma a valenza generale, in quanto presuppone inesattezze nel titolo o nelle note che siano fedelmente riprodotte nei registri e trova una ‘sponda processuale’ in tema di pignoramento in quanto alcune inesattezze sugli elementi di cui all’ art. 2841 c.c. producono nullità qualora esse escludano la possibilità di individuare, con certezza e nonostante l’ordinaria diligenza, quella indicazione.
Infatti, sia l’ipoteca sia il pignoramento costituiscono vincoli alla libera disponibilità e alla libera circolazione del bene, per cui il terzo acquirente su cui il pignoramento sia stato trascritto prima della trascrizione dell’acquisto da parte dello stesso terzo ha dunque la possibilità di svolgere ogni attività processuale inerente al contestato vincolo e subentrare in surrogazione al debitore esecutato per farne valere la invalidità
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