Cassazione 3

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 11 novembre 2015, n. 22989

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni B. – Presidente

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 556-2013 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS) in proprio e nella sua qualita’ di Amministratore Unico della societa’ (OMISSIS) S.R.L. nonche’ della societa’ IMPRESA (OMISSIS) SRL (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.C.P.A. (OMISSIS);

– intimata –

Nonche’ da:

(OMISSIS) S.C.P.A. (OMISSIS) incorporante la (OMISSIS) SPA in persona del Dr. (OMISSIS) Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS) (OMISSIS), IMPRESA (OMISSIS) SRL (OMISSIS), (OMISSIS) SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 883/2012 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 18/05/2012, R.G.N. 2151/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/2015 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi con compensazione delle spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il geom. (OMISSIS), in proprio e quale amministratore unico delle societa’ (OMISSIS) ed Impresa (OMISSIS), cito’ in giudizio la (OMISSIS) per essere risarcito dei danni derivati dal mancato adempimento di un mandato ad acquistare beni immobili conferito a se’ ed alle due societa’. Il Tribunale di Verbania accolse la domanda per la sola parte di mandato che poteva essere conferito oralmente dalla direzione generale della banca, liquidando in favore del solo geometra (OMISSIS) la somma di euro 35.000,00, equitativamente determinata in misura pari al 50% della somma richiesta. La Corte di Torino ha respinto gli appelli proposti da ambedue le parti.

Propone ricorso per cassazione il (OMISSIS) a mezzo di tre motivi. Risponde con controricorso la (OMISSIS) scpa (incorporante la (OMISSIS) spa), la quale propone ricorso incidentale svolto in un solo motivo. Il (OMISSIS) ha depositato memoria per l’udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Per ragioni di ordine logico occorre procedere prima all’esame del ricorso incidentale della (OMISSIS) (violazione di legge) che censura il punto in cui la sentenza ha accertato che la banca aveva conferito al (OMISSIS) un mandato privo di rappresentanza avente ad oggetto il compimento di una serie di atti giuridici prodromici e finalizzati alla conclusione dell’eventuale operazione immobiliare. In particolare, la sentenza impugnata ha ritenuto nulla per difetto di forma scritta quella parte di mandato che, secondo il (OMISSIS), avrebbe obbligato la banca a riacquistare l’immobile che il (OMISSIS) stesso aveva acquistato da una terza societa’, mentre ha ritenuto valido il mandato senza rappresentanza conferito dalla banca direttamente al (OMISSIS) (perche’ non necessitante la forma scritta ad substantiam) e concernente solo l’attivita’ preparatoria e d’indagine circa la fattibilita’ di una complessa operazione immobiliare. La banca ricorrente sostiene, invece, che il mandato, con o senza rappresentanza, ad acquistare o a vendere beni immobili richiede la forma scritta ad substantiam. Il motivo e’ infondato per essersi la sentenza adeguata al piu’ recente ed ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in ragione del quale, in ossequio al principio di liberta’ delle forme, il mandato senza rappresentanza per l’acquisto di beni immobili non necessita della forma scritta, che occorre soltanto per gli atti, come la procura, che costituiscono presupposto per la realizzazione dell’effetto reale del trasferimento della proprieta’ (tra le varie, cfr. Cass. n. 20051/13; n. 12848/06; n. 14637/00).

Passando ora al ricorso principale, il suo primo motivo censura la sentenza per vizio della motivazione “in relazione, in particolare, alla mancata prova delle spese sostenute dal mandatario ed alla analisi e quantificazione del loro esatto ammontare sulla base delle risultanze istruttorie”.

Il motivo e’ inammissibile, sia perche’, nel completo travisamento del giudizio di cassazione, si risolve nella mera contrapposizione delle proprie tesi difensive alle vaste e puntuali argomentazioni contenute sul punto in sentenza (sicche’, la censura esula del tutto dall’ambito del giudizio di cassazione come delineato dall’articolo 360 c.p.c., n. 5 nella formulazione vigente all’epoca), sia perche’ finisce con il chiedere alla Corte di legittimita’ una nuova valutazione degli elementi probatori emersi in atti ed un diverso giudizio di merito, sia perche’ non assolve all’onere di autosufficienza.

Altrettanto inammissibile e’ il secondo motivo, che lamenta la violazione di legge ed il vizio della motivazione in ordine al punto in cui “la Corte d’appello ha dimezzato, da 70.000 a 35.000 euro, il compenso per il mandato richiesto dal geom. (OMISSIS)”. Vi si sostiene che le spese vi sono state, che esse ammontavano a circa 520.000 euro e, dunque, anche le motivazioni che sorreggono la dimidiazione del compenso del mandatario vengono a cadere. Il motivo e’, dunque, essenzialmente collegato all’accoglimento del primo motivo (che e’ stato, invece, dichiarato inammissibile) e, comunque, si manifesta generico e non autosufficiente nella maniera in cui contesta l’esercizio del potere equitativo del giudice di merito.

Inammissibile e’ il terzo motivo che censura l’intera compensazione delle spese di lite disposta dal giudice del merito. Nella specie, la compensazione e’ motivata (cfr. la sentenza a pag. 28) congruamente e logicamente, sicche’ contro di essa non puo’ essere mosso rilievo di legittimita’. In conclusione, dichiarato inammissibile il ricorso principale e rigettato quello incidentale, vanno interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta quello incidentale. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

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