Corte_de_cassazione_di_Roma

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 11 febbraio 2014, n. 3010 

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 26 marzo 1996 R.B., F.P. e la s.r.l. P. Impiantistica, hanno convenuto davanti al Tribunale di Mantova la s.n.c. M. di M.V. e G., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni arrecati da un incendio ad un edificio di proprietà di I.P. e della B., ove abitava F.P., e dove aveva la propria sede la s.r.l. P. Impiantistica. Gli attori imputavano a G.M. – socio della convenuta, incaricato di installare nell’appartamento abitato da F.P. una lampada alogena a stelo di 300 watt di potenza – di avere lasciato la lampada accesa e priva del vetro di protezione vicino ad una finestra con tenda in stoffa, dopo avere concluso il lavoro e abbandonato l’appartamento. Da quel punto si era sviluppato l’incendio, che aveva danneggiato l’intero edificio ed i suoi arredi. La convenuta si è costituita ed ha chiesto ed ottenuto di chiamare in causa la sua assicuratrice, s.p.a. Duomo Assicurazioni, la quale pure si è costituita, negando ogni responsabilità ed eccependo l’insussistenza della copertura assicurativa. Con sentenza 26 agosto 2003 n. 859 il Tribunale di Mantova, in accoglimento della domanda attrice, ha condannato la soc. M. a pagare in risarcimento dei danni € 33.646,86 alla P. Impiantistica ed € 9.993,44, a F.P., oltre interessi e rivalutazione      monetaria; e la compagnia assicuratrice a rivalere la convenuta delle somme pagate. Proposto appello principale dalla Duomo Viaggi e incidentale dalla M., a cui hanno resistito gli appellati, con sentenza 14 febbraio – 19 giugno 2007 n. 436 la Corte di appello di Brescia, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto le appellanti da ogni responsabilità. La soc. P., R.B. e F.P., questi ultimi sia in proprio, sia nella qualità di eredi di I.P., deceduto nelle more del processo, nonché gli altri eredi dello stesso, L. e C.P., propongono tre motivi di ricorso per cassazione. Resiste Duomo Assicurazioni con controricorso.

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo, denunciando violazione degli art. 2909 cod. civ. e 342 cod. proc. civ., i ricorrenti assumono che l’appello proposto dalle controparti investiva esclusivamente il capo della sentenza di primo grado che ha ravvisato la responsabilità aquiliana della soc. M., lasciando incensurato il capo in cui il Tribunale ha ravvisato anche una responsabilità a titolo contrattuale; che per questa parte la sentenza di primo grado è passata in giudicato e che erroneamente la Corte di appello ha respinto la loro eccezione di inammissibilità dell’impugnazione. 1.1.- Il motivo non è fondato. La Corte di appello, alla quale esclusivamente compete l’interpretazione dell’atto di appello e dei suoi contenuti, ha rilevato che le censure dell’appellante investivano non tanto la fonte della responsabilità, quanto piuttosto la sussistenza del nesso causale fra la condotta della soc. M. e lo scatenarsi dell’incendio, cioè un presupposto essenziale di entrambe le fattispecie di responsabilità, il cui venir meno ha carattere assorbente dell’una e dell’altra, poiché né a titolo contrattuale, né a titolo extracontrattuale, taluno può essere ritenuto responsabile di un fatto che non abbia causato o concorso a causare. 2.- Con il secondo ed il terzo motivo – che vanno congiuntamente esaminati perché connessi – i ricorrenti denunciano violazione degli art. 2727 e 2697 cod. civ., 116 cod. proc. civ., nonché insufficiente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti. Lamentano che la Corte di appello non abbia preso in considerazione quanto accertato dal CTU circa il fatto che solo tre cause avrebbero potuto ipoteticamente provocare l’incendio: un corto circuito; un comportamento doloso, od il surriscaldamento della lampada alogena; che dalla stessa CTU risulta che le prime due cause sono state positivamente escluse, e che quindi non restava che concludere – sulla base dei principi probabilistici che regolano l’individuazione del nesso causale in materia civile – che l’incendio ebbe a svilupparsi dalla lampada, considerato anche che proprio nel luogo in cui essa era collocata si è verificata la maggior parte dei danni e che è stato accertato che la lampada era priva dello schermo protettivo della lampadina, che si era rotto durante l’installazione. Assumono che, qualora vengano escluse tutte le cause ipoteticamente idonee a produrre un evento, fuorché una di esse, questa è da considerare la causa dell’evento stesso, non in base ad una presunzione di legge, ma per logica deduzione. 3.- I motivi sono fondati. La giurisprudenza di questa Corte ha più volte chiarito che è da ritenere causa di un evento non solo l’antecedente che si possa positivamente accertare averlo causato, ma anche l’antecedente palesemente idoneo a produrlo sulla base di uno standard di “certezza probabilistica”, desumibile dal preponderante criterio dell’evidenza logica. A differenza di quanto avviene nel processo penale, ove vige il principio per cui la prova dei presupposti del reato deve essere acquisita “oltre ogni ragionevole dubbio”, in tema di illecito civile vige il diverso principio della preponderanza dell’evidenza, per cui un evento è da ritenere causato da un dato comportamento quando il suo verificarsi per effetto di quel comportamento sia più probabile che non il suo contrario (Cass. civ. Sez. 3, 5 maggio 2009 n. 10285). Trattasi di principi che anche la Corte di Giustizia CE ha mostrato di condividere (cfr. CGCE, 13 luglio 2006, n. 295, che ha ritenuto sussistere il nesso causale fra la violazione delle norme sulla concorrenza in danno del consumatore e l’indebito incremento dei premi nelle polizze assicurative, se “appaia sufficientemente probabile” che un’intesa illecita intercorsa fra le compagnie assicuratrici possa avere influenzato i prezzi; Corte di Giustizia CE, 15 febbraio 2005, n. 12, sempre in tema di tutela della concorrenza, secondo cui “occorre postulare le varie concatenazioni causa-effetto, al fine di accogliere quelle maggiormente probabili”). Nel caso in esame la Corte di merito avrebbe dovuto accertare se, esclusi i fattori alternativi e tenuto conto degli elementi probatori a sua disposizione, fosse “più probabile che non” che l’operaio avesse lasciato la lampada accesa. La Corte ha bensì menzionato tali principi, ma non ne ha tenuto alcun conto, sull’erroneo presupposto che, nel caso in esame, l’individuazione del nesso causale sulla base di elementi probabilistici – elementi che stanno anche alla base del sistema logico-operativo delle prove presuntive – avrebbe imposto di applicare una doppia presunzione. Ha ritenuto cioè che la prova presuntiva che l’incendio si sia sviluppato dalla lampada avrebbe dovuto essere ancorata ad un fatto certo, cioè al fatto che il M. ebbe a dimenticare la lampada accesa; che una tale condotta colposa non è stata esaurientemente provata, ma può essere solo presunta, donde la necessità di dedurre la presunzione da un elemento anch’esso incerto: il che la legge ritiene inammissibile. 3.1.- Il ragionamento è errato e si fonda sull’arbitraria frammentazione dell’unica fattispecie a cui può essere ricondotta la causa dei danni. L’unica presunzione di cui i ricorrenti chiedevano l’applicazione è che l’incendio si sia sviluppato per effetto del calore sprigionatosi dalla lampada alogena, lasciata accesa senza protezione accanto a un tendaggio. Accertata in via presuntiva una tale circostanza, non vi è alcun bisogno di ricorrere ad ulteriori presunzioni per individuare la responsabilità del M., poiché solo la lampada accesa avrebbe potuto sprigionare il calore necessario ad innescare l’incendio. Gli eventi certi consistono nel fatto che il M. ebbe ad installare la lampada, che questa era priva del vetro di protezione e che era collocata accanto ad una finestra con tenda in stoffa, proprio in corrispondenza del punto in cui l’incendio ha provocato i danni più gravi. La presunzione – deducibile dai principi probabilistici sopra richiamati – è che l’incendio si sia sviluppato dalla lampada (ovviamente accesa, poiché una lampada spenta non produce calore), e che quindi la responsabilità sia riconducibile all’installatore. 4.- La sentenza impugnata, che ha disatteso questi principi, deve essere annullata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione, affinché decida la controversia uniformandosi ai principi sopra enunciati, evidenziati in grassetto, e con congrua e logica motivazione. 5.- La Corte di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

  La Corte di cassazione rigetta il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo e il terzo motivo, nei termini di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

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