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Il testo integrale

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 10 luglio 2013 n. 29455[1]

A fronte del principio della intangibilità del giudicato, ex art. 648 cod. proc. pen., risultano inconferenti sia il richiamo alle note decisioni della Corte di Giustizia europea, che le deduzioni sul punto svolte dal P.G. in requisitoria; e ciò anche nell’ottica della sentenza n. 230/2012 della Corte Costituzionale, con la quale la Consulta ha dichiarato infondata la questione della legittimità costituzionale dell’art. 673 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede, tra le ipotesi di revoca della sentenza di condanna, anche il mutamento giurisprudenziale derivante da una pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte relativa ad una interpretazione applicativa di principi affermati dal giudice comunitario: il Giudice delle leggi ha evidenziato che i principi di irretroattività sfavorevole e di retroattività favorevole si riferiscono solo alla fonte penale di produzione legislativa e non giurisprudenziale

 


[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/penale/sentenzeDelGiorno/2013/07/la-confisca-non-puo-essere-revocata-in-sede-esecutiva.html

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