Il testo integrale
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 10 luglio 2013 n. 29409[1]
La Corte di appello, pur avendo riconosciuto la sussistenza di un flusso di telefonate e messaggi da entrambe le parti talmente elevato da far ritenere verosimile l’ipotesi di una relazione tra l’imputato e la vittima ha ritenuto che ciò non può in nessun caso annullare le dichiarazioni della donna a proposito della violenza denunciata né tantomeno i riscontri oggettivi presi in considerazione.
Però un simile ragionamento è incentrato unicamente sul reato di violenza sessuale, mentre i giudici dell’appello hanno omesso di considerare che, così come rilevato dal ricorrente in questa sede, all’imputato erano state altresì contestate le ipotesi di stalking e di sequestro di persona, reati in relazione ai quali la sentenza di appello ha comunque ritenuto di dover confermare la declaratoria di responsabilità.
Ora rispetto a questi ultimi reati i giudici di appello avrebbero dovuto effettivamente spiegare […] le ragioni per le quali, in particolare, l’ipotesi di stalking potesse coesistere con una riconosciuta relazione in atto tra l’imputato e la vittima la quale avrebbe continuato ad inviare al primo messaggi di amore all’insaputa del marito.
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