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Il testo integrale

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 1° luglio 2013 n. 28371[1]

Il giudice di appello, che in sede di rinvio proceda alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, ha il potere di disporre d’ufficio, ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., l’ammissione di prove nuove, atteso che l’art. 627, comma 2, non costituisce norma derogatoria rispetto a quella, ordinaria di cui all’art. 603, comma 3, c.p.p., riguardante la rinnovazione ufficiosa dell’ istruttoria dibattimentale propria del giudizio di appello


[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/penale/sentenzeDelGiorno/2013/07/annullabile-la-sentenza-se-il-pm-deposita-i-nomi-fuori-termine.html

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