Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 7 febbraio 2017, n. 5613

Integra il reato ex art. 659 cod. pen. la condotta di colui che provochi disturbo al riposo ed alle occupazioni dei vicini, non impedendo ai propri cani di latrare ed abbaiare, con grande frequenza, di giorno e di notte

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III PENALE

SENTENZA 7 febbraio 2017, n.5613

Ritenuto in fatto

Con sentenza del 12/6/2015, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto dichiarava V. S. colpevole del reato di cui all’art. 659 cod. pen. e la condannava alla pena di 200,00 Euro di ammenda (C. S., coimputato, era invece prosciolto per morte); alla stessa era contestato di aver provocato disturbo al riposo ed alle occupazioni dei vicini, non impedendo ai propri due cani di latrare ed abbaiare di giorno e di notte.

Propone appello la S., a mezzo del proprio difensore, invocando – con unico motivo – la declaratoria di assoluzione. La condanna non terrebbe conto del fatto che le deposizioni assunte provenivano esclusivamente dalle parti civili o da loro parenti, soggetti tutt’altro che indifferenti alla luce dei pessimi rapporti di vicinato correnti da anni, anche in forza di altre querele (e con la precisazione che nessun vicino diverso da questi soggetti si sarebbe mai lamentato). Ancora, non sarebbe stata verificata l’incidenza dei rumori sulla pubblica tranquillità (anche alla luce del contesto territoriale), né l’idoneità a recare disturbo ad un numero indeterminato di persone; al riguardo, infatti, non sarebbe stata compiuta alcuna verifica tecnica. Infine, nessuno dei testimoni avrebbe mai visto i cani in esame abbaiare, si da non potersi confermare che si trattasse proprio degli animali posseduti dall’imputata.

Considerato in diritto

Rileva innanzitutto la Corte che, ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda.

Di seguito, deve esser qui ribadito il costante indirizzo di legittimità in forza del quale, in tema di conversione dell’impugnazione ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., l’appello erroneamente proposto avverso la sentenza di condanna a pena pecuniaria non si converte automaticamente in ricorso per cassazione, stante la necessità di avere riguardo – al di là dell’apparente nomen iuris – alle reali intenzioni dell’impugnante ed all’effettivo contenuto dell’atto di gravame, con la conseguenza che ove dall’esame di tale atto si tragga la conclusione che l’impugnante abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di impugnazione non consentito dalla legge, l’appello deve essere dichiarato inammissibile (Sez. U, n. 16 del 26/11/1997, n. N., Rv. 209336; Sez. 2, n. 47051 del 25/9/2013, E., Rv. 257481; Sez. 5, n. 35442 del 3/7/2009, M., Rv. 245150).

Orbene, ciò premesso, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, tale conversione non possa esser compiuta, atteso il carattere eminentemente fattuale (id est: legato al merito) del presente gravame, con il quale si contesta l’attendibilità dei testimoni tutti, l’assenza di una affidabile prova di responsabilità e, in conclusione, si invoca l’assoluzione dell’imputata.

Nessun profilo, quindi, che possa esser ricondotto nell’alveo dell’art. 606 cod. proc. pen..

A ciò si aggiunga, peraltro, che la sentenza impugnata ha affermato la responsabilità della S. con logico percorso argomentativo, privo di vizi od illogicità di sorta.

Ed invero, il Tribunale ha riconosciuto la colpevolezza dell’appellante in ragione di plurimi elementi istruttori e, in particolare, delle deposizioni rese da numerosi soggetti che avevano confermato quanto contestato ex art. 659 cod. pen.; e cioè che i cani di proprietà dell’appellante erano soliti abbaiare di giorno e di notte, con grande frequenza, si da disturbare il sonno, reso assai difficoltoso, e recare evidente disturbo al riposo dei testi, tutti abitanti nelle immediate adiacenze. La sentenza, di seguito, ha esaminato anche le dichiarazioni rese dall’imputata medesima, verificando che questa aveva confermato che il cane (uno solo) abbaiava, ma precisando “non ogni tre minuti”.

Orbene, con questa motivazione la sentenza ha di fatto richiamato: 1) il costante principio secondo cui l’affermazione di responsabilità per la fattispecie de qua non implica, attesa la natura di reato di pericolo presunto, la prova dell’effettivo disturbo di più persone, essendo sufficiente l’idoneità della condotta a disturbarne un numero indeterminato (per tutte, Sez. 3, n. 8351 del 24/6/2014, C., Rv. 262510); 2) l’ulteriore principio, del pari consolidato, per cui l’attitudine dei rumori a disturbare il riposo o le occupazioni delle persone non va necessariamente accertata mediante perizia o consulenza tecnica, di tal che il Giudice ben può fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, si che risulti oggettivamente superata la soglia della normale tollerabilità (per tutte, Sez. 3, n. 11031 del 5/2/2015, M., Rv. 263433, a mente della quale in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l’effettiva idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio ad un numero indeterminato di persone costituisce un accertamento di fatto rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, il quale non è tenuto a basarsi esclusivamente sull’espletamento di specifiche indagini tecniche, ben potendo fondare il proprio convincimento su altri elementi probatori in grado di dimostrare la sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete); 3) la piena attendibilità delle deposizioni assunte, invero non contestata con argomenti concreti neppure nel presente gravame.

Si da manifestarsi la piena infondatezza degli argomenti dedotti e, in particolare, l’invocata necessità di esperire comunque accertamenti di natura tecnica, nonché di provare il numero indeterminato di soggetti potenzialmente danneggiati, non risultando a ciò sufficienti numerose persone.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende

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