Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 5 luglio 2017, n. 32358

Ammenda per il sindaco che nella sua qualità di datore di lavoro non mette in atto le misure necessarie per verificare che il luogo di lavoro, ovvero la scuola materna comunale, sia sottoposta regolare manutenzione tecnica per eliminare i difetti in grado di mettere a rischio la sicurezza e la salute dei dipendenti

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 5 luglio 2017, n. 32358

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NICOLA Vito – Presidente

Dott. ACETO Aldo – Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

Dott. ANDRONIO A. M. – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia del 17 febbraio 2015;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Alessandro M. Andronio;

udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. Fimiani Pasquale, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. – Con sentenza del 17 febbraio 2015, il Tribunale di Vibo Valentia ha condannato l’imputato alla pena dell’ammenda, per il reato di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 46, comma 2, articolo 55, comma 5, lettera c), articolo 64, comma 1, lettera c), articolo 68, comma 1, lettera b), per avere, nella sua qualita’ di Sindaco di un Comune, quale datore di lavoro, omesso di attuare le misure necessarie al fine di verificare che i luoghi di lavoro (scuola materna comunale) venissero sottoposti alla regolare manutenzione tecnica ed eliminare quanto piu’ rapidamente possibile i difetti rilevati, tali da pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo di doglianza, la mancanza di motivazione in relazione all’avvenuta individuazione, da parte del Comune, del responsabile del servizio scuole, nella persona del dirigente comunale (OMISSIS). Tale soggetto sarebbe – ad avviso della difesa – l’unico responsabile delle omissioni oggetto di contestazione, in ossequio al principio generale della distinzione dei ruoli e delle competenze degli organi politici e gli organi amministrativi e di gestione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, articolo 107.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. – Il ricorso e’ infondato.

Il ricorrente non contesta il fatto nella sua materialita’, limitandosi ad affermare che la responsabilita’ penale avrebbe dovuto essere ritenuta sussistente in capo al solo soggetto dirigente del Servizio scuole comunale, (OMISSIS), per il principio della distinzione tra ruolo politico e ruolo amministrativo nell’ambito dell’ente locale.

3.1. – Non vi e’ dubbio che tale principio sia espressamente affermato dal Decreto Legislativo n. 267 del 2000, articolo 107, perche’ tale disposizione attribuisce “ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti” e stabilisce che questi “si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e’ attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo” (comma 1). Ai sensi del successivo comma 2, spettano “ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108”. E a cio’ deve aggiungersi, con specifico riferimento al settore della sicurezza sul lavoro, che il Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, prevede che “nelle pubbliche amministrazioni di cui al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 1, comma 2, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione del rapporto di lavoro” dovendosi considerare quali “poteri di gestione” quelli conferiti con deliberazione dell’amministrazione di appartenenza.

Da tale complesso normativo, deriva, secondo la giurisprudenza di questa Corte, che, in tema di tutela della sicurezza e salute dei luoghi di lavoro negli enti locali, per datore di lavoro deve intendersi il dirigente al quale spettano poteri di gestione, ivi compresa la titolarita’ di autonomi poteri decisori in materia di spesa (Sez. 3, n. 47249 del 30/11/2005, Rv. 233017). E la condizione necessaria per riconoscere in capo al dirigente la qualita’ di datore di lavoro e’ che questo sia dotato di effettivi poteri gestionali, decisionali e di spesa (Sez. 3, n. 2862 del 17/10/2013, dep. 22/01/2014, Rv. 258374; Sez. 4, n. 34804 del 02/07/2010, Rv. 248349). Piu’ in particolare, si e’ affermato che il dirigente del settore manutenzione del patrimonio edilizio comunale, pur potendo assumere la qualita’ di datore di lavoro Decreto Legislativo n. 81 del 2008, ex articolo 2, lettera b), non e’ responsabile delle violazioni che sanzionano la mancata esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e ristrutturazione degli edifici scolastici, qualora risulti in concreto privo di autonomi poteri gestionali, decisionali e di spesa (Sez. 3, n. 6370 del 07/11/2013, dep. 11/02/2014, Rv. 258898). Ne consegue che, qualora l’organo politico dell’ente locale sia imputato di una violazione in materia di sicurezza sul lavoro, incombe sullo stesso l’onere della prova dell’esistenza di un soggetto dirigente dotato di competenza nel settore, nonche’ dei mezzi per esercitare in concreto detta competenza.

3.2. – Non vi e’ dubbio che tali principi si attaglino, in astratto, anche alla fattispecie qui in esame. Nondimeno, deve rilevarsi che la difesa non ha fornito in concreto alcuna prova ne’ dell’effettivo conferimento della qualifica dirigenziale del servizio scuole comunale a (OMISSIS), ne’ di quali siano l’oggetto e i limiti di tale eventuale conferimento, ne’ della disponibilita’ da parte del dirigente di autonomi poteri ai fini della realizzazione della regolare manutenzione tecnica e della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori scolastici. Ci si limita infatti ad asserire che il Tribunale non avrebbe preso in considerazione tali circostanze, senza richiamare gli atti dai quali le stesse sarebbero emerse. Anzi, dalla lettura della sentenza impugnata, risulta che la difesa ha espressamente rinunciato proprio all’audizione di (OMISSIS), soggetto dalla stessa indicato quale dirigente responsabile della sicurezza sul lavoro nel settore scolastico e, di conseguenza, della contestata omissione. La lamentata mancanza di motivazione della sentenza impugnata risulta, dunque, insussistente.

4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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