Non è invocabile l’ipotesi del caso fortuito o la forza maggiore nel caso in cui l’avvocato abbia depositato una copia non firmata del ricorso. L’inesatto o omesso adempimento della prestazione professionale non è idoneo, infatti, ai fini dell’applicazione dell’istituto della remissione in termini, giustificato solo da “forze impeditive non altrimenti vincibili” e applicabile solo sul presupposto che l’atto non sia stato compiuto
Suprema Corte di Cassazione
sezione III penale
sentenza 3 luglio 2017, n. 31917
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIALE Aldo – Presidente
Dott. SOCCI Angelo M – rel. Consigliere
Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere
Dott. ACETO Aldo – Consigliere
Dott. MENGONI Enrico – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 18/01/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
lette le conclusioni del PG, dott. Marilia Di Nardo: “Inammissibilita’ del ricorso”.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Napoli, con provvedimento del 13 agosto 2015 dichiarava l’inammissibilita’ dell’appello proposto nell’interesse di (OMISSIS), avverso la decisione del Tribunale di Nola del 2 febbraio 2011, che aveva assolto (OMISSIS) dal reato Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, ex articolo 44, con la restituzione dell’immobile in sequestro al Comune di Acerra, perche’ non firmato dall’Avvocato (OMISSIS).
(OMISSIS) proponeva istanza di rimessione in termine, ai fini dell’impugnazione in appello della sentenza che aveva disposto la restituzione al Comune invece che al ricorrente, e la Corte di appello di Napoli con l’ordinanza del 18 gennaio 2016 rigettava l’istanza.
2. (OMISSIS) propone ricorso per Cassazione, personalmente, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
2. 1. Violazione di legge, articolo 175 c.p.p..
Il difensore aveva consegnato a lui una copia firmata dell’atto di appello, e invece la segretaria di studio aveva depositato una copia non firmata nella cancelleria. Conseguentemente nessun addebito di negligenza poteva muoversi al ricorrente, che aveva ricevuto la copia firmata. L’istituto della remissione nei termini nasce per ovviare ad ipotesi in cui l’imputato non si sia potuto difendere, per cause non a lui imputabili.
Ha chiesto pertanto l’annullamento della decisione impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza del motivo.
L’inesatto adempimento della prestazione professionale da parte del difensore di fiducia, a qualsiasi causa ascrivibile, non e’ idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, che si concretano in forze impeditive non altrimenti vincibili, le quali legittimano la restituzione nel termine, poiche’ consistono in una falsa rappresentazione della realta’, superabile mediante la normale diligenza ed attenzione; ne’ puo’ essere esclusa, in via presuntiva, la sussistenza di un onere dell’assistito di vigilare sull’esatta osservanza dell’incarico conferito, nei casi in cui il controllo sull’adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo. (Nella specie, la S.C. ha escluso la possibilita’ di restituzione in termini per proporre impugnazione, non ravvisando caso fortuito o forza maggiore nell’omesso controllo del deposito della sentenza da parte del difensore di fiducia, e nella conseguente mancanta verifica del decorso del termine per impugnare). (Sez. 2, n. 48737 del 21/07/2016 – dep. 17/11/2016, Startari, Rv. 26843801; vedi anche Sez. 6, n. 18716 del 31/03/2016 – dep. 05/05/2016, Saracinelli, Rv. 26692601).
Inoltre “La restituzione nel termine e’ rimedio di natura eccezionale, il cui presupposto e’ che l’atto non sia stato compiuto, e non puo’ trovare applicazione nella diversa ipotesi in cui nel compimento dell’atto si siano verificate delle irregolarita’ o delle nullita’” (Sez. 4, n. 36470 del 19/07/2013 – dep. 05/09/2013, De Fazio, Rv. 25621001). Nel nostro caso infatti l’atto e’ stato compiuto, ma era senza sottoscrizione, quindi l’istituto eccezionale, della restituzione nel termine, non puo’ trovare applicazione.
Alla dichiarazione di inammissibilita’ consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 2.000,00, e delle spese del procedimento, ex articolo 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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