La presenza dell’ultras nella “black list” non esclude, né rende più oneroso anche l’obbligo di presentazione all’autorità in concomitanza degli incontri

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 29 settembre 2016, n. 40674

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIALE Aldo – Presidente
Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere
Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere
Dott. ACETO Aldo – rel. Consigliere
Dott. GENTILI Andrea – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. (OMISSIS), nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);
2. (OMISSIS), nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);
3. (OMISSIS), nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);
4. (OMISSIS), nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);
5. (OMISSIS), nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);
6. (OMISSIS), nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);
7. (OMISSIS), nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);
8. (OMISSIS), nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);
9. (OMISSIS), nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);
10. (OMISSIS), nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);
11. (OMISSIS), nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);
12. (OMISSIS), nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);
13. (OMISSIS), nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);
14. (OMISSIS), nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 16/10/2015 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ACETO Aldo;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDIA Delia, che ha concluso per l’inammissibilita’ dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1.1 sigg.ri (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), e (OMISSIS), ricorrono per l’annullamento dell’ordinanza del 16/10/2015 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova che ha convalidato i provvedimenti del Questore di Reggio Emilia che ha prescritto loro di comparire, per i tre anni successivi, presso la Questura di quel capoluogo quindici minuti dopo l’inizio e quindici minuti prima del termine di ogni partita di calcio disputata in casa dalla (OMISSIS) nei Campionati e nelle Coppe nazionali e internazionali, fatta eccezione per le partite amichevoli, e quindici minuti dopo l’inizio delle partite disputate fuori casa.
1.1. Con il primo motivo eccepiscono la sopravvenuta mancanza dell’esigenza della comparizione personale in conseguenza dell’obbligo di emissione di biglietti nominativi che costituisce di per se’ strumento sufficiente a impedire il loro ingresso negli stadi. Con lo stesso motivo eccepiscono l’omessa valutazione delle loro esigenze lavorative.
1.2. Con il secondo motivo eccepiscono anche il difetto di motivazione sulle ragioni per cui e’ stato imposta la doppia presentazione in occasione delle partite casalinghe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 ricorsi sono inammissibili perche’ generici e manifestamente infondati.
3. Premesso che tutti i ricorrenti sono gia’ destinatari di analoghi provvedimenti di divieto di accesso, osserva il Collegio che:
3.1. non rileva, ai fini del giudizio di pericolosita’ del destinatario del provvedimento, il fatto che alle societa’ organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio, responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso, di cui al Decreto Ministeriale 6 giugno 2005 del Ministro dell’interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2005, sia vietato emettere, vendere o distribuire, con qualsiasi modalita’, titoli di accesso a soggetti che siano destinatari di provvedimenti di cui alla L. 13 dicembre 1989, n. 401, articolo 6, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, nel corso degli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive le societa’ ai soggetti (Decreto Legge 8 febbraio 2007, n. 8, articolo 9, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2007, n. 41, come modificato dal Decreto Legge 22 agosto 2014, n. 119, articolo 3, comma 1, lettera c, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 ottobre 2014, n. 146);
3.2. ne’ la vendita di biglietti nominativi, ne’ l’inserimento dei ricorrenti nelle cd. “black list” di cui al Decreto Legge n. 8 del 2007, articolo 9, rendono piu’ oneroso giustificare l’imposizione dell’obbligo di presentazione ad un’autorita’ di P.S. perche’ il provvedimento di cui alla L. n. 401 del 1989, articolo 6, comma 1, ha uno spazio applicativo piu’ ampio degli impianti sportivi, estendendosi anche ai luoghi ad essi esterni interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime;
3.3. e’ inoltre del tutto generica l’eccezione secondo cui il Questore (ed il G.i.p.) non avrebbero considerato astratte e nemmeno allegate esigenze lavorative;
3.4. la particolare violenza manifestata dai ricorrenti, che hanno tutti preso parte, travisati, ad una rissa con tifosi contrapposti colpendosi reciprocamente con calci, pugni, pietre, bottiglie, bicchieri e ombrelli, noncuranti della presenza delle forze dell’Ordine ed anzi ferendo un assistente di P.S., rende non manifestamente illogico il giudizio circa la loro pericolosita’ e inaffidabilita’ e del tutto coerente la decisione di imporre la cd. “doppia firma” in occasione delle partite casalinghe.
3.5. Alla declaratoria di inammissibilita’ dei ricorsi consegue, ex articolo 616 c.p.p., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonche’ del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1500,00 ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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