In caso di procedimento non iniziato alla data di entrata in vigore dello scudo fiscale (3 agosto 2009) il rimpatrio può essere perfezionato solo con il pagamento dell’imposta straordinaria e non solo con la semplice presentazione della dichiarazione riservata a patto che non siano iniziate attività di indagine o di accertamento
Suprema Corte di Cassazione
sezione III penale
sentenza 29 dicembre 2016, n. 55106
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAMACCI Luca – Presidente
Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere
Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere
Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere
Dott. RICCARDI Giuseppe – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini;
nel procedimento nei confronti di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 23/06/2015 del Tribunale di Rimini
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Giuseppe Riccardi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. GALLI Massimo, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini ha proposto ricorso avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale del riesame di Rimini, in accoglimento dell’appello proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS), imputati del reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2, revocava il sequestro preventivo emesso dal Gip del medesimo Tribunale, disponendo la restituzione dei beni agli aventi diritto, deducendo il vizio di violazione di legge.
Premette che il procedimento cautelare ha ad oggetto il sequestro dei beni mobili, immobili e quote societarie, riconducibili agli imputati e alla societa’ (OMISSIS), fino alla concorrenza di Euro 461.340,00; l’ordinanza impugnata riteneva erroneamente che l’inizio della verifica fiscale nei confronti della (OMISSIS), ostativo al valido accesso al c.d. “scudo fiscale ter” di cui al Decreto Legge n. 78 del 2009, conv. in L. n. 102 del 2009, dovesse avvenire entro il 03/08/2009, senza considerare che sono previste altre cause ostative per i fatti successivi a tale data. Il Decreto Legge n. 78 del 2009, articolo 13 bis stabilisce che il rimpatrio o la regolarizzazione si perfezionano con il pagamento dell’imposta, e operano con le medesime modalita’ previste dal Decreto Legge n. 350 del 2001; il Decreto Legge n. 350 del 2001, articolo 14, comma 7 stabilisce che il rimpatrio delle attivita’ non produce gli effetti quando, alla data di presentazione della dichiarazione riservata, una delle violazioni e’ stata gia’ constatata o comunque sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attivita’ di accertamento tributario e contributivo di cui gli interessati abbiano avuto formale conoscenza.
Nel caso in esame, l’attivita’ ispettiva nei confronti della societa’ era iniziata il 11/08/2009, e il 11/09/2009 veniva notificato ai soci l’invito per l’apertura di una verifica fiscale; nonostante tali cause ostative al perfezionamento dello scudo fiscale, tra il 30/09/2009 ed il 26/11/2009 gli imputati presentavano le dichiarazioni riservate per la regolarizzazione degli importi evasi; peraltro, non veniva pagata alcuna imposta straordinaria sulle somme dichiarate.
Il Decreto Legge n. 78 del 2009, articolo 13 bis, comma 3, prevede che la regolarizzazione si perfeziona con il pagamento dell’imposta, e non con la presentazione della dichiarazione riservata; in ogni caso, per i procedimenti gia’ iniziati alla data del 03/08/2009 non e’ possibile l’adesione al c.d. scudo fiscale, mentre per quelli iniziati successivamente lo scudo si perfeziona con il pagamento dell’imposta straordinaria, se non ricorrono altre cause ostative.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato.
2. Il Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, articolo 13 bis, conv. in L. 3 agosto 2009, n. 102, che disciplina il rimpatrio di attivita’ finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato (c.d. “scudo fiscale”), prevede che “Il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si perfezionano con il pagamento dell’imposta e non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria civile, amministrativa ovvero tributaria, in via autonoma o addizionale, con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” (comma 3), e che “l’effettivo pagamento dell’imposta produce gli effetti di cui agli articoli 14 e 15 e rende applicabili le disposizioni di cui al Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 350, articolo 17, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni. (…) l’effettivo pagamento dell’imposta comporta, in materia di esclusione della punibilita’ penale, limitatamente al rimpatrio ed alla regolarizzazione di cui al presente articolo, l’applicazione della disposizione di cui al gia’ vigente L. 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 8, comma 6, lettera c), e successive modificazioni; resta ferma l’abrogazione dell’articolo 2623 c.c. disposta dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, articolo 34” (comma 4); nell’estendere al c.d. “scudo fiscale ter” le stesse modalita’, in quanto applicabili, previste dal Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 350, articoli 11, 13, 14, 15 e 16, articolo 19, commi 2 e 2-bis, e articolo 20, comma 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, nonche’ dal Decreto Legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 aprile 2002, n. 73 (comma 5), la norma precisa, altresi’, che “L’imposta di cui al comma 1 si applica sulle attivita’ finanziarie e patrimoniali detenute a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 e rimpatriate ovvero regolarizzate a partire dal 15 settembre 2009 e fino al 15 dicembre 2009” (comma 6).
Al riguardo, la norma richiamata dall’articolo 13 bis sugli effetti del rimpatrio, il Decreto Legge n. 350 del 2001, articolo 14, convertito in L. n. 409 del 2001, prevede, al comma 1, che “Salvo quanto stabilito dal comma 7, il rimpatrio delle attivita’ finanziarie effettuato ai sensi dell’articolo 12 e nel rispetto delle modalita’ di cui all’articolo 13: (…) c) esclude la punibilita’ per i reati di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articoli 4 e 5, nonche’ i reati di cui al Decreto Legge n. 429 del 1982, ad eccezione di quelli previsti dall’articolo 4, lettera d) e f), del predetto Decreto n. 429, relativamente alla disponibilita’ delle attivita’ finanziarie dichiarate”; il successivo comma 7, richiamato nella clausola di salvezza, dispone che “Il rimpatrio delle attivita’ non produce gli effetti di cui al presente articolo quando, alla data di presentazione della dichiarazione riservata, una delle violazioni delle norme indicate al comma 1 e’ stata gia’ constatata o comunque sono gia’ iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attivita’ di accertamento tributario e contributivo di cui gli interessati hanno avuto formale conoscenza (…)”.
Tanto premesso, alla luce del quadro normativo sinteticamente richiamato, si evince che l’esclusione della punibilita’ per i reati tributari, in caso di rimpatrio dei capitali c.d. “scudati”, si perfeziona con il pagamento dell’imposta (Decreto Legge n. 78 del 2009, articolo 13 bis), e che il rimpatrio non produce gli effetti estintivi della punibilita’ quando, alla data di presentazione della dichiarazione riservata, le violazioni penali siano state gia’ constatate, o comunque siano gia’ iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attivita’ di accertamento tributario e contributivo di cui gli interessati hanno avuto formale conoscenza (Decreto Legge n. 350 del 2001, articolo 14, comma 7).
3. Nel caso in esame, trattandosi di procedimento non iniziato alla data di entrata in vigore del decreto legge sul c.d. “scudo fiscale” (03/08/2009), sarebbe stato possibile perfezionare il rimpatrio e la regolarizzazione, mediante pagamento dell’imposta, non gia’ mediante mera presentazione della dichiarazione riservata; al contrario, secondo quanto risulta dall’ordinanza impugnata e dal ricorso, in data 11/08/2009 veniva iniziata un’attivita’ ispettiva nei confronti della societa’, in data 11/09/2009 veniva notificato ai soci un invito per l’apertura di una verifica fiscale, e, sebbene dal 15/09/2009 decorresse il termine a partire dal quale era possibile pagare l’imposta per perfezionare il c.d. “scudo fiscale”, venivano presentate soltanto le dichiarazioni riservate, a partire dal 30/09/2009 al 26/11/2009, da parte degli indagati.
Le dichiarazioni riservate, dunque, sono tutte successive all’inizio delle attivita’ di indagine ostative al perfezionamento dello “scudo fiscale”, che comunque non si e’ perfezionato, non essendo stata pagata l’imposta straordinaria.
La proposizione contenuta nel Decreto Legge n. 78 del 2009, articolo 13 bis “con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, in altri termini, non sancisce l’automatico perfezionamento dello “scudo fiscale” in favore di tutti i soggetti nei cui confronti non siano iniziati procedimenti penali e/o amministrativi, ma delimita soltanto l’ambito temporale dello “scudo”, al quale e’ impossibile aderire nel caso in cui i procedimenti di accertamento siano gia’ iniziati alla data del 03/08/2009.
Cio’ comporta che, nel caso di procedimenti iniziati successivamente a tale data, l’adesione allo “scudo fiscale” determina l’effetto estintivo della punibilita’ soltanto allorquando venga perfezionato il pagamento dell’imposta straordinaria – non gia’ con la mera dichiarazione riservata -, e non siano iniziate attivita’ di indagine e/o accertamento.
L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Rimini.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Rimini
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