Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 28 novembre 2016, n. 50375

La condotta di “indebito superamento”, rilevante ai sensi dell’art. 6 bis legge n. 401/1989, ricorre nelle ipotesi di scavalcamento o superamento di un ostacolo materiale, il quale ultimo può consistere anche nell’ingresso all’impianto sportivo attraverso un varco dolosamente aperto dalla complice condotta di altri membri della tifoseria regolarmente entrati; per contro, nel caso in cui ci si sposti da un settore all’altro negli spazi riservati al pubblico, approfittando di un varco lasciato occasionalmente aperto da altri e pur sempre in mancanza di valido titolo di accesso, ricorrerà l’ipotesi di illecito amministrativo normativizzata all’art. 1 quinquies, comma 7, legge n. 88/2003 (di conversione in legge del d.l. n. 28/2003)

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 28 novembre 2016, n. 50375

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIALE Aldo – Presidente

Dott. ROSI Elisabetta – Consigliere

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – rel. Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

– (OMISSIS), n. (OMISSIS);

avverso la ordinanza del GIP del Tribunale di ASCOLI PICENO in data 24/02/2016;

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Alessio Scarcella;

letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa MARINELLI F., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 24/02/2016, depositata in pari data, il GIP/tribunale di Ascoli Piceno disponeva la convalida del provvedimento emesso in data 17/02/2016 dal Questore della stessa citta’ nei confronti del (OMISSIS) con cui, oltre al divieto di accesso per anni cinque nei luoghi ove si svolgono competizioni di calcio relative agli incontri specificamente indicati nel provvedimento medesimo, si prescrive al medesimo di presentarsi presso la Questura di Crotone per la medesima durata, trenta minuti dopo l’inizio di ogni incontro di calcio che sara’ disputato dalla squadra di calcio del (OMISSIS) L. n. 401 del 1989, ex articolo 6, comma 1.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il (OMISSIS), a mezzo del proprio difensore fiduciario cassazionista, deducendo sei motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. cod. proc. pen., in particolare censurando l’ordinanza per i seguenti motivi:

a) violazione del diritto di difesa per omessa valutazione delle memorie difensive (il Daspo e’ stato notificato al prevenuto il (OMISSIS) alle ore 12.22; il prevenuto aveva quindi tempo sino alle ore 12,22 del (OMISSIS) per depositare memorie difensive; detto diritto e’ stato esercitato alle 12.06 del (OMISSIS) mediante PEC ricevuta dall’ufficio GIP; quest’ultimo, con provvedimento manoscritto in calce al provvedimento di convalida, ha ritenuto non condivisibili le motivazioni illustrate nelle memoria escludendo che potessero consentire di pervenire a diverse conclusioni rispetto a quelle di cui al provvedimento di convalida emesso; si tratterebbe di motivazione “di stile” che non avrebbe fornito adeguata risposta alle numerose questioni dedotte con la memoria);

b) violazione della L. n. 401 del 1989, articolo 6, comma 2, (il fatto non sarebbe sussumibile nella predetta fattispecie, non avendo il prevenuto scavalcato alcuna recinzione o separazione, ne’ invaso il terreno di gioco, essendo infatti entrato a passo d’uomo nell’impianto sportivo da un varco aperto; non vi sarebbe stato alcun comportamento violento od oltraggioso ne’ minaccioso o dannoso ne’ questi si sarebbe arbitrariamente sottratto ad alcun tipo di controllo ne’ avrebbe ricevuto indicazioni di tenore diverso dal personale addetto al controllo; sostiene, pertanto, il ricorrente che la condotta del medesimo sarebbe tutt’al piu’ idonea a configurare la diversa fattispecie, sanzionata solo amministrativamente, di cui alla L. n. 88 del 2003, articolo 1-quinquies, comma 7, punisce l’accesso indebito ad un impianto sportivo, sicche’ sarebbe errato l’aver configurato il rato di cui alla L. n. 401 del 1989, articolo 6bis, comma 2, e parimenti errato sarebbe quanto affermato nel provvedimento del Questore laddove afferma che l’acquisto del titolo di accesso doveva essere perfezionato entro le 19.00 del giorno precedente alla partita, in quanto sarebbe possibile, in base al programma “Porta un amico allo stadio” acquistare il biglietto del settore ospiti il giorno della gara);

c) vizio di motivazione omessa in ordine all’attribuibilita’ al prevenuto della condotta contestata (il GIP si sarebbe limitato a ripetere in maniera pedissequa il contenuto del provvedimento del Questore, senza valutare la legittimita’ del provvedimento, cosi’ facendo cattivo uso della giurisprudenza di legittimita’, anche a Sezioni Unite, che richiede invece un pieno controllo di legalita’);

d) vizio di motivazione in ordine al giudizio di pericolosita’ del ricorrente (sul punto il GIP si sarebbe limitato a richiamare i precedenti di polizia e non quelli penali, stante l’incensuratezza; si tratterebbe di una motivazione incongrua, richiedendo infatti il giudizio di pericolosita’ un quid pluris rispetto al fatto accertato in considerazione dell’incensuratezza del prevenuto, questione che sarebbe stata rappresentata nella memoria depositata e superficialmente valutata);

e) vizio di motivazione in ordine alla durata del provvedimento (sul punto la motivazione del GIP sarebbe del tutto assente; sulla valutazione della durata del provvedimento il GIP avrebbe dovuto uniformarsi alla rigorosa giurisprudenza di legittimita’);

f) violazione di legge e vizio di motivazione quanto all’articolo 13 Cost., comma 3, (secondo la richiamata norma costituzionale solo in casi eccezionali di necessita’ ed urgenza e’ consentito limitare la liberta’ personale da parte della autorita’ amministrativa ove non possa intervenire immediatamente l’a.g., purche’ segua una successiva convalida; sarebbe mancato da parte del GIP, nel caso di specie, quella valutazione della sussistenza delle condizioni di necessita’ ed urgenza che giustificavano l’adozione del provvedimento limitativo).

3. Con requisitoria scritta depositata preso la cancelleria di questa Corte in data 11/07/2016, il P.G. presso la S.C. di Cassazione ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, in particolare ritenendolo manifestamente infondato alla luce di quanto emerge dalla motivazione dell’impugnata ordinanza (il (OMISSIS) e’ stato denunciato dalla DIGOS a piede libero per il reato di cui alla L. n. 401 del 1989, articolo 6 bis, comma 2, per avere indebitamente superato le barriere dello stadio preposte al controllo dei tifosi, bypassando i tornelli di controllo grazie al primo varco di emergenza lasciato appositamente aperto nel corso del blitz descritto nell’impugnato provvedimento; il (OMISSIS) risulta gia’ gravato da precedenti di polizia per violenza privata commessi nei confronti del calciatori della squadra del (OMISSIS), lancio di materiale pericoloso durante le manifestazioni sportive e truffa indicativi della sua pericolosita’ per l’ordine e la sicurezza pubblica; quanto al diritto di difesa, e’ insussistente qualsiasi violazione avendo il GIP precisato di aver visto e valutato la memoria difensiva).

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso e’ infondato.

5. Ed invero, emerge dall’impugnato provvedimento che il (OMISSIS), in occasione dell’incontro di calcio (OMISSIS) – (OMISSIS) valevole per il campionato di serie B, disputato il (OMISSIS), raggiungeva l’esterno dell’area di prefiltraggio dell’impianto sportivo “(OMISSIS)”, unitamente ad altri sostenitori della squadra calabrese, nonostante fosse sprovvisto del titolo di accesso il cui acquisto avrebbe dovuto essere perfezionato per quel settore entro le 19 del giorno precedente l’incontro, e conseguentemente non gli veniva consentito di accedere allo stadio da parte degli stewards addetti al controllo; pochi istanti prima dell’inizio dell’incontro, un gruppo di sostenitori del (OMISSIS), facenti parte di quelli gia’ entrati nell’impianto e regolarmente collocatisi all’interno della curva nord loro riservata, improvvisamente abbandonava il posto assegnato ed aperto un varco di emergenza dotato di maniglie antipanico si portava all’esterno della curva nell’area prefiltraggio; giunti davanti al cancello azionavano il dispositivo di apertura di sicurezza, cosi’ consentendo tramite lo stesso percorso l’ingresso presso il settore ospiti al prevenuto e ad altri supporters privi di biglietto, bypassando i tornelli di controllo, grazie al primo varco di emergenza lasciato appositamente aperto nel corso del blitz; si legge, quindi, nell’impugnata ordinanza, che: a) il prevenuto e’ stato denunciato piede libero dalla DIGOS per violazione della L. n. 401 del 1989, articolo 6 bis, comma 2, per avere indebitamente superato le barriere dello stadio preposte al controllo dei tifosi; b) il medesimo, gia’ gravato da precedenti di polizia per violenza privata commessa nei confronti di calciatori del (OMISSIS), lancio di materiale pericoloso durante le manifestazioni sportive, truffa, ha approfittato delle specifiche circostanze per mettere in atto comportamenti comunque gravemente pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica, tanto da rendere necessaria l’adozione di specifiche misure atte ad impedire la reiterazione di analoghe condotte che possano arrecare nocumento all’incolumita’ di cose e persone; infine, risulta dal provvedimento manoscritto, apposto in calce al provvedimento dattiloscritto, che le motivazioni addotte nella memoria difensiva pervenuta a mezzo PEC alle 12,06 dello stesso (OMISSIS) non risultavano condivisibili, non consentendo di pervenire a conclusioni difformi da quelle gia’ illustrate nel provvedimento.

6. Al cospetto di tale apparato argomentativo le doglianze difensive si appalesano infondate.

7. Ed invero, quanto al primo motivo, si condivide quanto gia’ argomentato dal P.G. non essendo rilevabile alcuna violazione del diritto di difesa, avendo il GIP precisato di aver visto e valutato la memoria difensiva.

Deve, a tal proposito, ricordarsi che affinche’ sia garantito, in sede di convalida, il diritto di difesa del destinatario del provvedimento emesso dal Questore ai sensi della L. n. 401 del 1989, articolo 6 (diritto da esercitarsi mediante il deposito di memorie e deduzioni entro il termine di 48 ore dalla notifica dei provvedimento), e’ necessario che il destinatario della misura sia posto in condizione di esaminare la documentazione sulla quale si fonda il provvedimento medesimo, atteso che il mancato accesso agli atti renderebbe meramente formale il diritto al contraddittorio (Sez. 3, n. 29301 del 11/06/2015 – dep. 09/07/2015, Pacini, Rv. 26439401). Nel caso di specie, il diritto e’ stato assicurato essendo stato infatti esercitato mediante la presentazione di memoria difensiva entro le 48 ore dalla data della notifica al prevenuto. Peraltro, come gia’ affermato da questa stessa Sezione, l’obbligo del giudice di motivare in ordine al contenuto delle memorie o deduzioni, tempestivamente presentate dall’interessato in vista della convalida del provvedimento del Questore impositivo dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia (L. 13 dicembre 1989, n. 401, articolo 6), si intende assolto anche nel caso in cui ne risulti testualmente avvenuto l’esame e sia desumibile, dal complessivo tenore del provvedimento, l’implicita esclusione della loro fondatezza (Sez. 3, n. 46223 del 16/11/2011 – dep. 13/12/2011, Di Lonardo e altro, Rv. 251330). Nella specie il GIP vi ha provveduto, dando atto di aver visionato la memoria giunta via PEC, confermando l’ordinanza di convalida emessa lo stesso (OMISSIS), osservando come le motivazioni di cui alla memoria difensiva ivi illustrate non apparissero condivisibili tanto da non consentire di pervenire a conclusioni difformi da quelle gia’ illustrate nell’ordinanza dattiloscritta, dovendo qui evidenziarsi che il dovere di motivazione del GIP nella fase della convalida del provvedimento questorile e’ adempiuto attraverso la valutazione del contenuto delle memorie difensive, non essendo necessaria l’analisi approfondita e l’esame dettagliato delle predette attesa la natura della delibazione tipica del procedimento -, essendo sufficiente che si spieghino le ragioni che hanno determinato il convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (v., ad esempio, con riferimento al dovere motivazionale della sentenza: Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011 – dep. 20/05/2011, Schowick, Rv. 25010501).

8. Quanto alla presunta violazione di legge di cui al secondo motivo, e’ sufficiente richiamare la fattispecie di cui alla L. n. 401 del 1989, articolo 6 bis, comma 2, che punisce la condotta di “chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell’impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni medesime, invade il terreno di gioco”; nella specie, la condotta e’ consistita nell’accedere da un varco di emergenza aperto da un gruppo dei tifosi del (OMISSIS), cosi’ bypassando i tornelli di accesso al settore ospiti dello stadio della squadra di casa, comportando integrante la condotta di “indebito superamento” di quelle barriere fisiche finalizzate ad impedire l’accesso dall’esterno di tifosi sprovvisti di biglietto, mediante approfittamento di un varco di emergenza, non abilitato in via ordinaria all’accesso dei tifosi all’interno dell’impianto sportivo, il quale non era stato lasciato occasionalmente aperto, ma aperto appositamente da un gruppo di tifosi della squadra ospite gia’ all’interno dell’impianto sportivo, al fine di farvi accedere abusivamente i tifosi della stessa squadra sprovvisti di biglietto.

L’inclusione di tale condotta nella previsione di cui all’articolo 6 bis citato, del resto, e’ confermata anche dall’esegesi della giurisprudenza amministrativa, secondo cui detta fattispecie e’ applicabile solo nell’ipotesi che vi sia scavalcamento o superamento di un ostacolo materiale, e non anche nel caso di chi pacificamente si sposti da un settore all’altro degli spazi riservati al pubblico, approfittando di un varco occasionalmente lasciato aperto da altri (Cons. Stato, Sez. 3, 22 maggio 2015, n. 2572, R.G. c. Questura di Forli’ Cesena e altri). Ne consegue, pertanto, che quando una barriera fisica venga bypassata per accedere abusivamente all’impianto sportivo, viene ad integrarsi la condotta in questione di “indebito superamento”, con conseguente esclusione della ipotesi, sanzionata solo amministrativamente, di cui alla L. n. 88 del 2003, articolo 1-quinquies, comma 7, che punisce non l’indebito “superamento” (sanzionato dall’articolo 6 bis cit.) ma l’indebito “accesso” all’impianto sportivo da parte di chi e’ sprovvisto di biglietto, ossia posto in essere mediante approfittamento di un varco dell’impianto sportivo lasciato occasionalmente aperto e non, come nella specie, dolosamente aperto dall’interno da un complice comportamento dei tifosi regolarmente gia’ entrati nell’impianto al fine di consentire il “superamento indebito” ai tifosi sprovvisti di biglietto, dei tornelli di accesso al settore dedicato alla tifoseria ospite.

9. Quanto ai residui motivi (attribuibilita’ al prevenuto della condotta contestata; pericolosita’ del ricorrente; durata del provvedimento; violazione dell’articolo 13 Cost. per mancata valutazione dei presupposti di necessita’ ed urgenza), si appalesano puramente contestativi, essendosi limitato il ricorrente a richiamare per ciascuno di essi massime giurisprudenziali di legittimita’ contestando, in relazione a ciascuna di esse, una presunta omessa motivazione o un difetto motivazionale del provvedimento impugnato.

Diversamente, osserva il Collegio: a) quanto all’attribuibilita’ della condotta del prevenuto, che questi avesse indebitamente superamento la barriera fisica di accesso allo stadio risulta ex actis dalla denuncia a piede libero della Digos; b) quanto alla sua pericolosita’, il prevenuto e’ gia’ gravato da precedenti di polizia per violenza privata commessa nei confronti di calciatori del (OMISSIS), lancio di materiale pericoloso durante le manifestazioni sportive e truffa, donde, donde il giudizio affermativo espresso dal GIP e’ sufficiente a ritenere integrato l’onere motivazionale richiesto, non rilevando lo stato di incensuratezza (Sez. 3, n. 12351 del 02/10/2013 – dep. 17/03/2014, Antonello e altri, Rv. 259147); c) quanto alla durata del provvedimento, e’ indubbio che il giudizio sulla convalida debba investire la durata della misura che, se ritenuta eccessiva, puo’ essere congruamente ridotta dal giudice della convalida (per tutte: Sez. U, n. 44273 del 12/11/2004, Labbia, Rv. 229110); il silenzio del giudice sul punto, peraltro, lungi dall’integrare un vizio motivazionale, esprime in realta’ una valutazione implicita dell’A.G. in ordine alla congruita’ della durata della misura applicata dal Questore non comportando alcuna nullita’ dell’ordinanza di convalida, a maggior ragione in difetto di doglianze specifiche da parte del prevenuto che non si sostanzino – come invece avvenuto nel caso in esame – in censure puramente contestative fondate sul semplice richiamo della giurisprudenza di questa Corte, senza fornire alcuna indicazione delle ragioni per le quali, secondo il ricorrente, la durata imposta fosse eccessiva; d) infine, quanto alla doglianza relativa alla mancanza specificazione delle ragioni di necessita’ ed urgenza, e’ sufficiente in questa sede rilevare che, secondo la giurisprudenza di questa Sezione, la motivazione dell’ordinanza di convalida del provvedimento del questore, impositivo del divieto di accesso e dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, deve riguardare, in ordine ai requisiti della necessita’ e dell’urgenza, non gli episodi che hanno determinato l’adozione della misura, ma l’attualita’ o la prossimita’ temporale di competizioni sportive (Sez. 3, n. 23305 del 28/01/2016 – dep. 06/06/2016, Califano, Rv. 26729401); nella specie, il GIP nell’ordinanza di convalida ha dato atto dell’esistenza di tali presupposti, laddove ha chiarito che il comportamento assunto dal prevenuto giustificava l’adozione del provvedimento questorile “tanto da rendere necessaria l’adozione di specifiche misure atte ad impedire la reiterazione di analoghe condotte che possano arrecare nocumento all’incolumita’ di cose e persone”, cio’ che rende evidente l’implicito giudizio di sussistenza del duplice presupposto in questione; a cio’, peraltro, va aggiunto che incombe sul destinatario, che intenda contestare la sussistenza delle ragioni di necessita’ ed urgenza, l’onere di provare che detto provvedimento ha avuto in concreto esecuzione prima dell’intervento del magistrato, essendo la necessita’ di motivazione in ordine al requisito dell’urgenza del provvedimento circoscritta al verificarsi di tale sola ipotesi, circostanza che non risulta emergere dal provvedimento impugnato ne’ e’ stata dedotta dal ricorrente (Sez. 3, n. 28219 del 7/07/2016, Ragnoli, Rv. 267256).

10. Il ricorso dev’essere, dunque, complessivamente rigettato. Segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

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