Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 26 ottobre 2016, n. 45231

Nei contratti di sponsorizzazione della società calcistica il dolo nel reato di evasione è intrinseco nell’utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti a prescindere anche dalle soglie quantitative.

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 26 ottobre 2016, n. 45231

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSI Elisabetta – Presidente
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere
Dott. DI STASI Antonella – Consigliere
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 14/09/2015 della Corte d’appello di Milano;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MANZON Enrico;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FILIPPI Paola, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;

udito per l’imputato l’avv. (OMISSIS), che ha concluso insistendo per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 14 settembre 2015 la Corte d’appello di Milano parzialmente riformava la sentenza in data 8 ottobre 2014 del Tribunale della medesima citta’ con la quale (OMISSIS) era stato condannato alla pena di anni due di reclusione per il reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2. La Corte territoriale osservava che meritava conferma l’affermazione della penale responsabilita’ del prevenuto, pur nei limiti fissati in prime cure ossia relativamente alle fatture emesse da (OMISSIS) ed (OMISSIS), ma dovendosi ridurre sia la pena inflitta ad anni 1 mesi 6 di reclusione sia la misura della disposta confisca, tenuto conto delle emergenze processuali in relazione alla entita’ della somma restituita dalla (OMISSIS).

2. Contro la decisione, tramite il difensore fiduciario, ha proposto ricorso per cassazione l’ (OMISSIS) deducendo due motivi.

2.1 Con un primo motivo lamenta vizio della motivazione in ordine alla affermazione di sussistenza dell’elemento soggettivo del reato de quo in relazione alle fatture (OMISSIS).

2.2 Con un secondo motivo si duole di violazione di legge e vizio della motivazione relativamente alle fatture (OMISSIS), con particolare riguardo alla entita’ delle somme retrocesse e quindi alla correlativa determinazione dell’IVA evasa ai fini sanzionatori ed ablativi reali (confisca per equivalente).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile.

2. Conviene trattare congiuntamente i due motivi di ricorso che, pur riguardando due profili di fatto differenti dell’accusa in rubrica, sono tuttavia sviluppati secondo una struttura sostanzialmente identica, denunziando il ricorrente il vizio della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla affermazione della sua penale responsabilita’ in relazione alle fatture emesse da (OMISSIS) ed (OMISSIS).

In realta’, analizzando il concreto sviluppo delle censure, si deve rilevare che il ricorrente solo formalmente ha indicato, come motivo della sua impugnazione, il vizio di mancanza o manifesta illogicita’ della motivazione della decisione gravata, ma non prospettato alcuna reale contraddizione logica, intesa come implausibilita’ delle premesse dell’argomentazione, irrazionalita’ delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni; ne’ ha lamentato, come pure sarebbe stato astrattamente possibile, una incompleta descrizione degli elementi di prova rilevanti per la decisione, intesa come incompletezza dei dati informativi desumibili dagli atti del procedimento.

Bisogna dunque rilevare come il ricorso, lungi dal proporre un âEuroËœtravisamento delle prove’, vale a dire una incompatibilita’ tra l’apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell’intera motivazione, e’ stato presentato per sostenere, in pratica, una ipotesi di “travisamento dei fatti” oggetto di analisi, sollecitando un’inammissibile rivalutazione dell’intero materiale d’indagine, rispetto al quale e’ stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale nell’ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente.

Questa Corte, pertanto, non ha ragione di discostarsi dal consolidato principio di diritto secondo il quale, a seguito delle modifiche dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), ad opera della L. 20 febbraio 2006, n. 46, articolo 8 mentre e’ consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di “travisamento della prova”, che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, non e’ affatto permesso dedurre il vizio del “travisamento del fatto”, stante la preclusione per il giudice di legittimita’ a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si domanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimita’, qual e’ quella della reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (tra le tante, cfr. da ultimo Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micciche’, Rv. 262948).

Di contro, va rilevato che la motivazione contenuta nella sentenza impugnata possiede una stringente e completa capacita’ persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicita’, avendo la Corte d’appello milanese analiticamente spiegato perche’ le “fatture (OMISSIS)” dovessero considerarsi emesse per operazioni inesistenti ed altresi’ affrontato adeguatamente l’argomento difensivo prospettante l’alternativa ipotesi che si trattasse di una modalita’ di occultamento della distrazione di fondi della societa’ contribuente, artificiosamente posta in essere dalla contabile della medesima, coniuge del (OMISSIS). La Corte territoriale sul punto ha in particolare rilevato che tale implausibile ipotesi e’ rimasta comunque priva di alcun supporto probatorio.

Per quanto riguarda le “fatture (OMISSIS)” il giudice di appello ha suffragato la propria affermazione di responsabilita’, anche in ordine alla percentuale di restituzione degli importi fatturati, sulla base delle medesime dichiarazioni rese in sede di verifica fiscale da parte dello stesso imputato, poi confermate in sede dibattimentale, quindi con tutte le garanzie difensive, ancorche’ senza specifico riguardo alla indicazione della percentuale di restituzione di detti importi. Ha inoltre rilevato che il contratto di sponsorizzazione esibito dalla difesa del prevenuto e’ privo di data certa, per il (OMISSIS) e della sottoscrizione dell’emittente le fatture, per il (OMISSIS), rilevando ulteriori discrasie sia formali sia sostanziali nella fatturazione de qua.

Risulta poi giuridicamente incomprensibile ovvero manifestamente infondato l’argomento difensivo in ordine al dolo, specifico, di evasione essendo lo stesso intrinseco nell’utilizzazione a fini dichiarativi fiscali di fatture per operazioni inesistenti, trattandosi di costi fittizi illecitamente inducenti la compressione della base imponibile delle imposte reddituali e l’espansione della detrazione IVA.

Infine non puo’ convenirsi con quanto affermato dal ricorrente circa la non utilizzabilita’ della dichiarazione fatta dal medesimo in sede di indagine amministrativa per quanto riguarda il quantum della retrocessione delle somme ricevute dalla (OMISSIS).

Il reato de quo infatti prescinde da soglie quantitative, essendo criminalizzata la mera utilizzazione delle fatture per operazioni inesistenti. E’ dunque la “confessione” della inesistenza delle operazioni fatturate ad essere “coperta” dalle garanzie date all’indagato/imputato con specifico riguardo al diritto di non auto-incriminarsi. Nel caso di specie la reiterazione dibattimentale delle dichiarazioni autoaccusatorie sana ogni vizio precedente ed e’ evidentemente utilizzabile quindi ai fini del giudizio di affermazione della responsabilita’ penale del prevenuto in ordine al reato ascrittogli. Per quanto riguarda il quantum del profitto (75% del fatturato), trattandosi di post fatto di per se’ non punibile ed unicamente rilevante ai fini della confisca, ben poteva essere determinato, come ha fatto la Corte territoriale, sulla base delle dichiarazioni rese dall’ (OMISSIS) in sede di verifica tributaria amministrativa, non essendo del resto tale dichiarazione stata smentita/rettificata in sede processuale.

3. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’”, alla declaratoria dell’inammissibilita’ medesima consegue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonche’ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata in Euro 1.500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro millecinquecento in favore della Cassa delle Ammende

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