Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 24 gennaio 2107, n. 3394

La scriminante di cui all’articolo 51 del codice penale trova la sua giustificazione nel divieto imposto ai cittadini di sindacare le norme giuridiche e di disubbidire agli ordini legittimi della pubblica autorità, considera non punibili i fatti preveduti dalla legge come reati, se siano commessi per adempiere ad un dovere derivante da tali norme ed ordini. Tuttavia, gli ordini, come si evince dalla precisa e chiara formulazione della legge, debbono emanare da una pubblica autorità, il che significa che i rapporti di subordinazione presi in considerazione sono esclusivamente quelli che sono previsti dal diritto pubblico. Nei rapporti di diritto privato, tra i quali sono compresi quelli che intercorrono tra i privati datori di lavoro e i loro dipendenti, non è applicabile la causa di giustificazione sopra indicata, perché manca un potere di supremazia, inteso in senso pubblicistico, del superiore riconosciuto dalla legge

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 24 gennaio 2107, n. 3394

Ritenuto in fatto

1. A. T. e F. P. C. ricorrono per cassazione impugnando la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato per la prima e parzialmente riformato per il secondo la sentenza del tribunale di Palermo che aveva condannato i ricorrenti per il reato di cui agli articoli 56, 110, 515 del codice penale, perché, in concorso tra loro, la prima nella qualità di dipendente della “GI.DI. Giacalone distribuzione SRL” e responsabile del punto vendita “Eurospin” con sede in Palermo, e il secondo quale dipendente subordinato alla prima, detenevano per la vendita prodotti alimentari con la data di scadenza alterata, nella specie rappresentati da una decina di confezioni di hot dog, così compiendo atti idonei in modo non equivoco a commettere il reato di frode nell’esercizio del commercio non riuscendo nell’intento per cause indipendenti dalla propria volontà, in Palermo in data anteriore e prossima al dicembre 2009.
2. Per l’annullamento dell’impugnata sentenza i ricorrenti sollevano le seguenti doglianze, qui enunciate ai sensi dell’articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. La T., con un unico mezzo di annullamento, lamenta la violazione della legge processuale e il difetto di motivazione per aver la Corte d’appello fondato il giudizio di colpevolezza sulle propalazioni accusatorie del coimputato, C. F. P., erroneamente ritenute pienamente attendibili sotto il profilo intrinseco, nonché estrinsecamente riscontrate in modo individualizzante, senza aver, e in violazione dell’articolo 194 del codice di procedura penale, proceduto all’esame dei testi de relato, che avrebbero fornito le informazioni alle fonti utilizzate ai fini del riscontro e, prima ancora, senza che nel processo emergessero i nomi delle fonti dichiarative dirette, confezionando in tal modo una motivazione manifestamente illogica e lacunosa, in relazione ai fatti processualmente affermati.
2.2. Il C., con un primo motivo, denunzia la violazione di legge per eccesso di potere nonché, con un secondo motivo, lamenta l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale per insussistenza dell’elemento soggettivo del reato, sul rilievo che non sarebbe possibile affermare che il ricorrente avesse, nella evidente e provata compromissione totale del suo libero discernimento, cognizione dell’antigiuridicità penale del comportamento impostogli dal diretto superiore sicché, non essendo stato ritenuto applicabile il disposto dell’art. 54 del codice penale, la motivazione confezionata dai giudici del merito si segnalerebbe per difetto di coerenza interna. Deduce, con un terzo motivo, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità, e decadenza sul rilievo che non sarebbe stato provato in alcun modo che il ricorrente fosse il responsabile del banco frigo e neppure potevano essere utilizzate in tal senso le dichiarazioni auto accusatorie dell’imputato che avevano una valenza esclusivamente contra alios e giammai contra se. Con il quarto motivo, il ricorrente eccepisce la mancata assunzione di prova decisiva e, con il quinto motivo, lamenta la mancanza della motivazione in ordine all’applicabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.

Considerato in diritto

1. I ricorsi non sono fondati.
2. Il primo ed il quarto motivo di impugnazione del C. sono inammissibili in quanto aspecifici.
Al di là infatti della loro difficile comprensione, le censure sono state sollevate per la prima volta nel giudizio di legittimità e comunque non si concentrano su punti determinati della decisione impugnata cosicché non svolgono alcuna funzione critica rispetto all’apparato argomentativo della decisione censurata, non consentendo, in tal modo, al giudice dell’impugnazione di operare l’auspicato controllo sulla sentenza impugnata.
3. Il quinto motivo di impugnazione proposto dal C., circa il difetto di motivazione in ordine alla negata applicazione della causa di non punibilità (ex articolo 131-bis del codice penale), è inammissibile per manifesta infondatezza, posto che la Corte territoriale ha correttamente osservato che, sebbene il Tribunale avesse ritenuto di applicare la sola pena pecuniaria, la condotta dell’imputato conservasse un apprezzabile offensività per la pericolosità intrinseca della sua condotta, che aveva cagionato un vulnus alla sicurezza del mercato alimentare.
La circostanza che il tentativo di frode posto in essere dall’imputato non sorti effetti pregiudizievoli in ragione del fatto che la sua condotta fu sventata prima di essere consumata, non esclude la obiettiva gravità della frode realizzata su diverse confezioni di Hot Dog ed estrinsecatasi in una condotta che aveva esposto a rischio l’incolumità e la salute di un elevato numero di potenziali consumatori.
La motivazione, oltre a possedere i requisiti della adeguatezza e della logicità, è corretta anche in diritto perché l’articolo 131-bis del codice penale richiede, ai fini dell’applicabilità della causa di non punibilità, l’esiguità non solo del danno ma anche del pericolo di offesa al bene tutelato.
4. I restanti motivi, rispettivamente sollevati dai ricorrenti, possono essere congiuntamente esaminati, essendo tra loro strettamente connessi.
Essi sono infondati.
Per rendersene conto è sufficiente considerare come il C., all’epoca pacificamente responsabile del banco frigo del supermercato, riconobbe, per quanto emerge dal testo della sentenza impugnata, di essere l’autore materiale della condotta contestatagli, affermando, tuttavia, di aver agito su ordine impartitogli dalla T., ordine al quale avrebbe ottemperato per timore di subire ritorsioni sul luogo di lavoro da parte della coimputata.
Quest’ultima, in occasione del proprio interrogatorio davanti alla P.G., e in sede di spontanee dichiarazioni, negò di aver posto in essere la condotta contestatale affermando di non aver mai dato delle direttive specifiche al dipendente quanto all’alterazione delle date di scadenza di confezioni di hot dog.
4.1. La Corte d’appello, con logica ed adeguata motivazione, ha ritenuto, quanto alla posizione della T., che la chiamata in correità del C. dovesse ritenersi intrinsecamente attendibile, in quanto quest’ultimo non aveva manifestato ragioni di risentimento nei confronti della coimputata, tali da poterlo indurre a formulare accuse calunniose, e le sue dichiarazioni rese nel corso dell’interrogatorio, e poi in udienza, si erano mantenute costanti e coerenti.
Il C., poi, non aveva alcun» precipuo interesse a operare la contraffazione in questione onde, secondo la Corte di appello, la verosimiglianza che fosse stato indotto a porre in essere la condotta illecita su indicazione del suo diretto superiore che, pur non avendo potere di licenziamento, poteva provocare un giudizio negativo nei suoi confronti ed in estrema ipotesi indurre la dirigenza ad un suo licenziamento, avendo poteri di vigilanza sul personale dell’unità operativa.
Inoltre, la Corte del merito ha sottolineato come la chiamata in correità del C. avesse trovato significativo riscontro nelle dichiarazioni del teste G., amministratore giudiziario della società GI.DI S.r.l. il quale aveva confermato che la T., quale responsabile del punto vendita in questione, si occupava di diverse funzioni, tra cui anche quella di controllare le date di scadenza dei prodotti esposti in vendita all’interno del supermercato e di segnalare eventuali carenze nella produttività del personale dipendente.
A specifica domanda il teste aveva anche confermato di avere ascoltato tutti i dipendenti e di avere appreso che il C. aveva operato su richiesta e determinazione della T. riferendo di avere intrapreso, sulla scorta di tali informazioni, un procedimento disciplinare conclusosi con il licenziamento di quest’ultima, anche in ragione di altre violazioni, e una diversa sanzione disciplinare nei confronti dei lavoratori che avevano ottemperato alle sue prescrizioni illecite.
La C., coadiutore dell’amministratore giudiziario e responsabile amministrativa della “GI.DI. Giacalone Distribuzione S.r.l.”, aveva, a sua volta, ricordato che erano stati rinvenuti nei banchi frigo circa una decina di confezioni di hot dog, pronti per la vendita, sui quali era stata contraffatta la data di scadenza, la quale era in origine anteriore di circa venti giorni, e nel magazzino furono rinvenuti i materiali utilizzati per cancellare l’originaria scadenza riportata sulle confezioni, riferendo altresì di avere sentito diversi dipendenti del punto vendita, i quali avevano confermato che la T. aveva dato, anche in altre occasioni e a soggetti diversi dal coimputato C., disposizioni di contraffare le date di scadenza dei prodotti alimentari, soprattutto nel caso in cui si trattava di prodotti in giacenza nel magazzino. La teste aveva ricordato che alcuni lavoratori presentarono al riguardo un documento scritto.
Dalle concordanti informazioni offerte dai testi G. e C., i quali non avevano alcun interesse a riferire cose diverse da quelle apprese direttamente sul luogo di lavoro dai dipendenti dell’azienda, la Corte distrettuale ha tratto il corretto convincimento circa l’idoneità delle stesse a fungere da riscontro individualizzante alla chiamata di correità dell’imputato C., sottolineando che la testimonianza de relato, quale quella in oggetto, non è utilizzabile soltanto se, a richiesta della difesa, il giudice non dispone la citazione dei testi alle cui dichiarazioni è stato fatto riferimento, ma dall’esame dei verbali di udienza non emerge che la difesa avesse avanzato tale istanza, sebbene fosse agevole procedere all’identificazione dei lavoratori dipendenti del punto vendita.
4.2. Quanto alla posizione del C., alle rimostranze circa la mancanza dell’elemento soggettivo del reato ed al fatto di essere stato l’imputato costretto ad agire per l’ordine illegittimo impartito dalla coimputata, la Corte del merito ha affermato, condividendo l’analogo approdo cui era giunto il tribunale, che la giustificazione del C. di aver osservato l’ordine illecito impostogli dalla T. per timore di subire ritorsioni lavorative poteva essere presa in considerazione nel caso in cui ad ordinare la condotta vietata fosse stato un soggetto che rivestisse una posizione apicale nell’organigramma aziendale, in quanto il lavoratore non avrebbe avuto altri superiori ai quali denunciare il comportamento illecito impostogli. Tuttavia, nel caso in esame, il C. avrebbe potuto rifiutarsi di ottemperare all’ordine illecito impostogli e avrebbe potuto denunciare l’accaduto ad altri suoi superiori, posto che la T. aveva avanzato richieste irregolari anche nei confronti di altri dipendenti del supermercato e che alcuni di essi si erano rifiutati di adempiere alle sue indebite pretese.
Sulla base di ciò, quindi, la Corte territoriale ha escluso che ricorressero, nel caso di specie, i presupposti della scriminante dello stato di necessità poiché, anche a voler ritenere che l’imputato avesse soggettivamente ritenuto di correre il pericolo di essere licenziato o di subire un pregiudizio nella sua posizione lavorativa in seguito al rifiuto opposto alla direttrice, certamente non ricorreva l’altro presupposto della scriminante ossia l’inevitabilità del pericolo che avrebbe potuto essere evitato, appunto, denunziando la condotta illecita della T..
Peraltro, il giudizio di responsabilità a carico dell’imputato è stato fondato sulla sua ampia confessione di essere stato l’autore materiale della contraffazione, in ragione della specifica richiesta avanzatagli dal suo diretto superiore, la coimputata T., cosicché neppure è giustificata la doglianza circa la carenza dell’elemento soggettivo, mentre la censura circa l’inutilizzabilità cantra se delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie, oltre ad essere nuova e pertanto non ammissibile, è destituita di qualsiasi fondamento, trattandosi di confessione assunta senza alcuna violazione di norme processuali.
5. L’approdo cui è giunta la Corte del merito è dunque ineccepibile perché, quanto al fulcro della doglianza sollevata dalla T., la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di testimonianza indiretta, il divieto posto dal comma settimo dell’art. 195 cod. proc. pen. non opera in maniera automatica ma solo quando il testimone non sia in grado di fornire elementi idonei ad una univoca ed immediata identificazione della fonte delle informazioni da lui riferite, e non sia possibile discutere, sulla base di dati certi e non seriamente controvertibili, dell’esistenza ed attendibilità di tale fonte (Sez. 6, n. 37370 del 14/05/2014, Romeo, Rv. 260251).
Ne consegue che costituisce onere della parte richiedere l’esame del teste de relato, cosicché l’imputato, qualora abbia mostrato disinteresse alla conoscenza della fonte diretta, consentendo la legittima acquisizione del dato processuale costituito dal contenuto della prova orale, non può poi dolersi del fatto che, non essendo stata riferita nominativamente la fonte dalla quale il fatto sia stato appreso, non sia stato possibile escuterla e così inficiando il contenuto della testimonianza indiretta, con l’ulteriore conseguenza che l’onere di richiedere l’esame della fonte diretta vale tanto nel caso in cui questa sia nominativamente indicata, quanto nel caso in cui, come nella specie, sia facilmente identificabile ed alla sua identificazione non si sia pervenuti per il disinteresse mostrato dal soggetto cui la legge attribuisce il potere di chiedere l’esame del teste diretto.
E’ pertanto esatta l’affermazione secondo la quale la dichiarazione de relato non è utilizzabile soltanto se, a richiesta della parte interessata, il giudice non abbia disposto la citazione dei testi identificati o facilmente identificabili alle cui dichiarazioni sia stato fatto riferimento (nel caso di specie, tanto il G. quanto la C. avevano riferito di aver appreso il fatto dichiarato, ossia dell’ordine illegittimo impartito dalla T. al C., da tutti i lavoratori del supermercato, dei quali era agevole procedere all’identificazione trattandosi di dipendenti del punto vendita).
Né rilevano, al cospetto di una prova dichiarativa ampiamente riscontrata, le affermazioni, che si risolvono in censure fattuali il cui ingresso non è consentito nel giudizio di legittimità, circa l’interesse che il C. avrebbe avuto nell’accusare la T. e dell’eventuale assenza da parte di quest’ultima di un movente che avesse potuto sostenere la condotta denunciata dalla fonte di prova.
Allo stesso modo, non è invocabile l’esimente dello stato di necessità, di cui all’articolo 54 del codice penale, per avere il ricorrente agito in qualità di lavoratore dipendente, in quanto costretto dalla necessità di non perdere il posto di lavoro. Infatti, non ricorre, nella specie, l’elemento essenziale, ai fini degl’operatività della scriminante, dell’inevitabilità del pericolo che, invece, poteva essere facilmente evitato, come hanno sottolineato i giudici del merito, denunziando la condotta illecita della T., cosicché il ricorrente avrebbe potuto rifiutarsi di ottemperare all’ordine illecito impostogli e avrebbe potuto denunciare l’accaduto ad altri suoi superiori, posto che la T. aveva anche in diverse occasioni e nei confronti di altri lavoratori impartito analoghi ordini illegittimi.
Neppure risulta applicabile la scriminante di cui all’articolo 51 del codice penale perché, secondo un risalente ma ancora valido indirizzo della giurisprudenza di legittimità, tale disposizione, che trova la sua giustificazione nel divieto imposto ai cittadini di sindacare le norme giuridiche e di disubbidire agli ordini legittimi della pubblica autorità, considera non punibili i fatti preveduti dalla legge come reati, se siano commessi per adempiere ad un dovere derivante da tali norme ed ordini. Tuttavia, gli ordini, come si evince dalla precisa e chiara formulazione della legge, debbono emanare da una pubblica autorità, il che significa che i rapporti di subordinazione presi in considerazione sono esclusivamente quelli che sono previsti dal diritto pubblico. Nei rapporti di diritto privato, tra i quali sono compresi quelli che intercorrono tra i privati datori di lavoro e i loro dipendenti, non è applicabile la causa di giustificazione sopra indicata, perché manca un potere di supremazia, inteso in senso pubblicistico, del superiore riconosciuto dalla legge (Sez. 6, n. 133 del 22/10/1971, dep. 1972, Alunni, Rv. 119833).
6. Consegue il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

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