Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 19 ottobre 2016, n. 44321

La correzione dell’errore di fatto in sentenza impone di riconsiderare il motivo di ricorso. Si deve dunque procedere alla sostituzione della decisione resa “nulla” dall’errore e la procedura di correzione non si può esaurire nell’udienza camerale, conseguente alla proposizione del mezzo straordinario, ma deve essere articolata in due distinte fasi: l’immediata caducazione del provvedimento viziato e la successiva udienza per la celebrazione del rinnovato giudizio per cassazione che può portare alla sostituzione della precedente sentenza

 

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 19 ottobre 2016, n. 44321

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente
Dott. GRILLO Renato – rel. Consigliere
Dott. ROSI Elisabetta – Consigliere
Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere
Dott. GENTILI Andrea – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 5 febbraio 2015 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. GRILLO RENATO;

sentite le conclusioni del PG DOTT. ANGELILLIS CIRO, che ha chiesto sia sospeso l’effetto del provvedimento con scarcerazione dell’imputato ed i provvedimenti conseguenti;

udito il difensore Avv. (OMISSIS) – Palermo.

RITENUTO IN FATTO

1.1 (OMISSIS), tramite il proprio difensore, ha proposto tempestivo ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’articolo 625 bis c.p.p., avverso la sentenza della 4 sezione penale di questa Corte n. 260/15 del 3 febbraio 2015 con la quale era stato rigettato – tra gli altri – il ricorso proposto dal predetto (OMISSIS) avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo emessa in data 29 maggio 2014 con la quale era stata confermata – per quanto qui rileva – la sentenza del Tribunale di Palermo del 10 gennaio 2013 che aveva ritenuto (OMISSIS) colpevole del reato di cui all’articolo 110 c.p. e articolo 423 bis c.p., commi 1, 2 e 3, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

1.2 Con il ricorso in esame, proposto tramite il proprio difensore, il ricorrente ha rilevato che il decreto di citazione per il giudizio di legittimita’ non era stato notificato, nonostante l’apparente notifica dell’avviso al difensore; secondo la difesa, infatti, il decreto in parola risultava trasmesso all’UNEP a mezzo telefax per la successiva notifica al difensore, in realta’ mai avvenuta, mentre la Corte Suprema ha ritenuto perfezionato tale adempimento sulla base della trasmissione all’UNEP di Palermo del telefax indirizzato al difensore. Lamenta, ancora, quest’ultimo, che la Corte distrettuale, adita dal (OMISSIS) quale giudice dell’esecuzione in quanto nelle more egli si trovava detenuto per l’irrevocabilita’ della sentenza, avendo accertato che nessuna notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza dinanzi alla Corte Suprema era stata effettuata e che gli atti erano stati trasmessi alla Corte di Cassazione, dichiarava la propria incompetenza a decidere, precisando che si trattava di materia disciplinata dall’articolo 625 bis c.p.p., sottratta al suo giudizio.

1.3 Conseguentemente il ricorrente ha instato per la sospensione in via di urgenza della esecuzione della sentenza della Corte di Cassazione del 3 febbraio 2015, ricorrendo una situazione di particolare gravita’ che legittimava la sospensione immediata del provvedimento e la conseguente scarcerazione del (OMISSIS) sulla base del dedotto errore di fatto.

1.4. Delibata in via preliminare de plano (udienza camerale del 15 luglio 2015) l’ammissibilita’ dell’impugnazione straordinaria ai sensi dell’articolo 625 bis c.p.p., comma 3, e’ stata disposta rituale trattazione nell’odierna udienza del ricorso nella sua duplice potenziale valenza rescindente quanto al giudizio sull’errore di fatto in cui sarebbe incorsa l’impugnata decisione di questa Corte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato nei termini di seguito precisati. In via preliminare e con riguardo alla invocata sospensione dell’esecuzione ex articolo 625 bis c.p.p., comma 2, con contestuale istanza di immediata scarcerazione del (OMISSIS), detta richiesta non puo’ trovare accoglimento in quanto risulta che l’odierno ricorrente – come comunicato dal difensore nel corso dell’udienza – e’ stato scarcerato in data 27 maggio 2015 dalla Corte di Appello di Palermo.

2. Tanto premesso, nel caso in esame si e’ verificata una nullita’ – non rilevata (ma immediatamente ed agevolmente percepibile dalla Corte Suprema quanto si dira’ a breve) della sentenza impugnata per omessa notificazione al difensore dell’avviso della pubblica udienza fissata il 3 febbraio 2014. Tale nullita’ e’ derivata, infatti, da un errore di tipo percettivo in cui e’ incorsa la Corte medesima che ha ritenuto compiuta la notifica ritenendo che il numero telefonico figurante nella parte retrostante dell’avviso di fissazione di fissazione dell’udienza pubblica riferibile alla linea telefax dell’UNEP, fosse in realta’ quello dello studio del difensore, i cui numeri dello studio, peraltro, risultavano vergati a mano in aggiunta al primo e figuranti anche essi nella parte retrostante del detto avviso. In altri termini e’ accaduto che l’avviso di udienza indirizzato al difensore del (OMISSIS), Avv. (OMISSIS), era stato trasmesso per telefax all’UNEP di Palermo, affinche’ il detto Ufficio provvedesse alla notifica del decreto stesso al difensore, evento in realta’ non verificatosi. Ma nessun accertamento la Corte Suprema ha condotto sulla effettiva notifica dell’avviso al difensore, dandola per scontata sulla base della constatazione del numero dell’UNEP figurante sul retro dell’avviso, erroneamente ritenuto come numero dello studio del difensore da avvisare, invece, tramite l’UNEP.

3. Che si tratti, nella specie, di errore di fatto lo si evince da quanto in precedenza affermato da questa Corte Suprema (in continuita’ con S.U. 27.3.2002 n. 16103, Basile, Rv. 221283) secondo cui, in tema di ricorso straordinario ex articolo 625 bis c.p.p., l’errore che puo’ essere rilevato e’ solo quello decisivo che abbia condotto ad una pronunzia diversa da quella che sarebbe stata adottata se esso non si fosse verificato (Sez. 6 – 20.3.2014 n. 14296, Apicella, Rv. 259503) e che deve trattarsi di un errore cd. percettivo. Pertanto, in tema di ricorso straordinario, e’ riconducibile all’errore di fatto solo quello derivante da una svista su un elemento immediatamente percettibile e rilevante e a condizione che questa omissione abbia avuto effetto decisivo sull’esito del processo (Sez. 4 8.3.2006 n. 15137, Petrucci, Rv. 233963), gravando in ogni caso sul ricorrente l’onere di dimostrare che la doglianza era decisiva e che l’omesso esame di essa e’ conseguenza di un sicuro errore di percezione (Sez. 5 20.3.2007 n. 20520, Pecoriello, Rv. 236731).

4. Fermi questi principi, deve ritenersi che il ricorrente abbia ottemperato, nel caso di specie, all’onere della prova circa la decisivita’ dell’errore, in quanto la mancata notifica dell’avviso per il giudizio di legittimita’ era immediatamente percettibile e rilevante.

5. Il ricorso va pertanto accolto con conseguente revoca, a norma dell’articolo 625 bis c.p.p., comma 4, u.p. della sentenza impugnata emessa dalla Corte di Cassazione, Sezione 4, in data 3 febbraio 2015.

6. Cio’ posto, sui provvedimenti conseguenti alla revoca dell’ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione a seguito dell’accoglimento di un ricorso straordinario per errore di fatto, la giurisprudenza di questa Corte e’ divisa sul modus procedendi successivo alla eventuale revoca del provvedimento impugnato per errore di fatto.

7. Ritiene il Collegio di dover aderire all’orientamento secondo il quale quando la correzione dell’errore di fatto rilevato nella sentenza impone la riconsiderazione del motivo di ricorso, dovendosi procedere alla sostituzione della decisione inficiata dall’errore, la procedura di correzione non puo’ esaurirsi nell’udienza camerale conseguente alla proposizione del mezzo straordinario, ma deve articolarsi nelle due distinte fasi della immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza per la celebrazione del rinnovato giudizio sul ricorso per cassazione, che puo’ portare alla sostituzione della precedente sentenza (ex multis, Sez. 5 21.10.2014 n. 685, Valente, Rv. 261550).

8. Viene quindi superato l’opposto orientamento che trova conforto anche in una risalente decisione delle Sezioni Unite (S.U. 27.3.2002 n. 16103 cit.) con il quale era stato affermato il principio secondo il quale la Corte di Cassazione, quando accoglie un ricorso straordinario per errore di fatto, adottati i provvedimenti necessari per correggere l’errore, puo’ immediatamente pronunziarsi sul merito del ricorso originario (tra le tante Sez. 6 1.7.2014 n. 36192, Mazzarella, Rv. 260028; idem 12.1.2012 n. 9926, Rizzato, Rv. 252257), trattando e decidendo congiuntamente il profilo rescindente e quello rescissorio.

9. L’adesione al primo orientamento si ritiene maggiormente condivisibile anche in considerazione della necessita’ di dover rivedere l’intero giudizio espresso nei confronti del (OMISSIS) per difetto della sua vocatio in jus, dovendosi quindi tenere distinte le due fasi e provvedere in questa sede alla revoca della sentenza mandando alla cancelleria per la fissazione del processo in pubblica udienza.

P.Q.M.

Revoca nei riguardi di (OMISSIS) la sentenza 260/2015 emessa dalla 4 Sezione della cassazione e manda alla cancelleria per la fissazione del processo in pubblica udienza

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