Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 17 novembre 2016, n. 48569

La sospensione condizionale della pena senza richiesta nelle ipotesi di condanna alla sola pena pecuniaria lede l’interesse dell’imputato – poiche’ potrebbe incidere sulla sospensione della pena detentiva agendo la pena pecuniaria ai sensi degli articoli 163 e 164 c.p. nel calcolo della pena complessiva rilevante per la sospensione – che pertanto puo’ ricorrere per l’eliminazione della sospensione; sospensione che puo’ essere eliminata, con annullamento senza rinvio, dalla Corte di legittimita’

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 17 novembre 2016, n. 48569

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRILLO Renato – Presidente
Dott. SOCCI A. Matteo – rel. Consigliere
Dott. ACETO Aldo – Consigliere
Dott. GENTILI Andrea – Consigliere
Dott. DI STASI Antonella – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 500148/2012 TRIBUNALE di ENNA, del 30/05/2014;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/02/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO MATTEO SOCCI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Corasaniti Giuseppe che ha concluso per: “Inammissibilita’ del ricorso”.

RITENUTO IN FATTO

1. Il tribunale di Enna con sentenza del 30 maggio 2014, condannava (OMISSIS) alla pena di Euro 500,00 di ammenda, oltre alle spese, con la sospensione della pena e la non menzione, per il reato di cui all’articolo 81 c.p. e articolo 279, comma 2, in relazione al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 269, comma 4, lettera B, in (OMISSIS).

2. (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.

2. 1. Erronea applicazione della legge penale in relazione agli articolo 279, comma 2 e D.Lgs n. 152 del 2006 articolo 269, comma 4, lettera B e articolo 521 c.p.p. Si e’ contestato al ricorrente di non aver comunicato con cadenza periodica semestrale i campionamenti per le misurazioni delle emissioni inquinanti. Il comma 4 dell’articolo 269, citato, prevede che l’autorizzazione rilasciata al gestore dell’impianto stabilisce la periodicita’ dei controlli di competenza del gestore.

E in effetti l’autorizzazione (DRS n. 154 del 20 febbraio 2004) all’articolo 4 prescrive un controllo semestrale per le emissioni inquinanti. L’obbligo quindi non e’ quello di comunicare, ma di fare i controlli; manca di analoga scadenza semestrale l’onere della comunicazione.

Inoltre, non essendoci contestazione sul controllo semestrale delle emissioni inquinanti, non e’ possibile la condanna per tale omissione, se non in violazione dell’articolo 521 c.p.p., per mancata corrispondenza tra l’accusa e la condanna.

2. 2. Violazione ed inosservanza dell’articolo 163 c.p.p..

Senza richiesta e’ stata concessa la sospensione condizionale della pena con pregiudizio degli interessi dell’imputato, che non puo’ vedere cancellata l’iscrizione perche’ con pena sospesa (cassazione n. 19452 del 2014).

Ha chiesto pertanto l’annullamento della decisione e comunque di eliminare il beneficio della sospensione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. il ricorso e’ fondato limitatamente alla avvenuta concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, senza richiesta da parte dell’imputato, e la sentenza sul punto deve annullarsi senza rinvio, con eliminazione del beneficio; il ricorso e’ infondato nel resto.

3. 1. E’ pacifico che “sussiste l’interesse ad impugnare la decisione con la quale sia stata concessa d’ufficio la sospensione condizionale della pena pecuniaria, qualora siano indicate le ragioni per cui tale statuizione sia idonea a produrre in concreto la lesione della sfera giuridica del condannato e la sua eliminazione consenta il conseguimento di una situazione giuridica piu’ vantaggiosa, condizione che, tuttavia, non ricorre nel caso in cui l’interesse all’impugnazione sia individuato nella mera circostanza che la detta sospensione afferisca ad una sanzione pecuniaria” (cfr. Cass. pen. sez. 5, n. 41557 del 29.11.2006).

Il ricorrente ha dedotto che la concessione del beneficio della sospensione, disposta dal Tribunale, si risolve in una lesione specifica della sua sfera giuridica (“possibilita’ di eliminazione della iscrizione dal casellario, qualora non soggetta al beneficio di cui all’articolo 163 c.p.”).

Non c’e’ dubbio che per le contravvenzioni punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda (come e’, nel caso di specie, il Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 269, e Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 279, comma 2, con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda fino ad Euro 1.032,00) sia prevista l’obbligatoria iscrizione nel casellario giudiziale: il Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, articolo 3 prevede, infatti, l’iscrizione di tutti i provvedimenti giudiziari di condanna definitivi, salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali la legge ammette la definizione in via amministrativa o l’oblazione limitatamente alle ipotesi di cui all’articolo 162 c.p. e sempre che non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.

E le contravvenzioni per le quali e’ consentita l’oblazione a norma dell’articolo 162 c.p. sono solo quelle punite con la pena dell’ammenda. Le contravvenzioni, punite con pena alternativa ed oblabili ai sensi dell’articolo 162 bis c.p., vanno, quindi, argomentando “a contrario”, e per esclusione, iscritte nel casellario a prescindere dal fatto che sia stata o meno concessa la sospensione della pena.

La concessione del beneficio della sospensione in relazione a dette contravvenzioni costituisce, comunque, una lesione di un interesse giuridicamente apprezzabile del condannato. L’articolo 5, comma 2, lettera d), Decreto del Presidente della Repubblica cit. prevede, invero, che sono eliminate le iscrizioni relative ai provvedimenti giudiziari di condanna per le contravvenzioni per le quali e’ stata inflitta la pena dell’ammenda, salvo che sia stato concesso alcuno dei benefici di cui agli articoli 163 e 175 c.p., trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena e’ stata eseguita ovvero si e’ in altro modo estinta. Il ricorrente, pur avendo riportato condanna alla sola pena dell’ammenda, non potrebbe, quindi, beneficiare della cancellazione della iscrizione, stante l’avvenuta concessione della sospensione.

Tali regole normative erano valide, fino alla decisione della Corte costituzionale n. 287 del 2010, che ha eliminato la preclusione rappresentata dalla sospensione della pena (salvo che sia stato concesso alcuno dei benefici di cui agli articoli 163 e 175 c.p.).

Infatti ora (secondo un indirizzo di questa Corte Suprema), risulta inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di condanna a pena dell’ammenda condizionalmente sospesa ex officio, in quanto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, articolo 5, comma 2, lettera d) che non consentiva la cancellazione dal casellario delle iscrizioni dei provvedimenti giudiziari concernenti la pena dell’ammenda nel solo caso in cui fossero concessi i benefici di cui agli articoli 163 e 175 c.p. – e’ stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, con sentenza n. 287 del 2010, di guisa che tutte le iscrizioni senza distinzione alcuna vengono cancellate dal casellario giudiziale se relative a provvedimenti di condanna alla pena dell’ammenda, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena sia stata eseguita o sia in altro modo estinta. (Sez. 4, n. 18072 del 12/02/2015 – dep. 29/04/2015, Blasco, Rv. 263439).

Cio’ precisato, sussiste pur sempre un pregiudizio (rilevante e grave, come si vedra’) in relazione alla concessione della sospensione condizionale non richiesta per le pene pecuniarie (ammenda – multa), nel disposto dell’articoli 163 e 164 c.p. che prevedono, nel computo della pena complessiva rilevante per la sospensione anche le pene pecuniarie.

In tema di sospensione condizionale della pena, ai fini della concedibilita’ del beneficio per la seconda volta, deve tenersi conto, nel computo della pena complessiva rilevante ai sensi dell’articolo 163 c.p., anche della pena pecuniaria inflitta e dichiarata sospesa nella prima condanna, ragguagliata a quella detentiva. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto legittima la revoca della pena sospesa di anni 1 di reclusione, che, sommata alla precedente gia’ dichiarata sospesa di mesi undici di arresto ed Euro 20.000 di ammenda – pari, per effetto del ragguaglio della pena pecuniaria, ad anni uno, mesi uno e giorni venti di arresto – travalicava i limiti dei due anni, fissati dall’articolo 163 c.p.). (Sez. 3, n. 45251 del 09/10/2014 – dep. 03/11/2014, Lombardo, Rv. 260970).

In sostanza la sospensione della sola pena pecuniaria potrebbe concretamente rivelarsi pregiudizievole, per l’impossibilita’ – in seguito – della sospensione della pena detentiva, come nel caso analizzato dalla citata sentenza della Cassazione (Sez. 3, n. 45251 del 09/10/2014 – dep. 03/11/2014, Lombardo, Rv. 260970).

Puo’ quindi affermarsi il seguente principio di diritto:

“La sospensione condizionale della pena senza richiesta nelle ipotesi di condanna alla sola pena pecuniaria lede l’interesse dell’imputato – poiche’ potrebbe incidere sulla sospensione della pena detentiva agendo la pena pecuniaria ai sensi degli articoli 163 e 164 c.p. nel calcolo della pena complessiva rilevante per la sospensione – che pertanto puo’ ricorrere per l’eliminazione della sospensione; sospensione che puo’ essere eliminata, con annullamento senza rinvio, dalla Corte di legittimita’”.

La sentenza impugnata va pertanto annullata sul punto senza necessita’ di rinvio, potendosi in questa sede provvedere ex articolo 620 c.p.p., lettera l) alla eliminazione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

4. Il ricorso e’ infondato nel resto.

Il ricorrente contesta l’obbligo di comunicare, con cadenza periodica semestrale, le misurazioni delle emissioni inquinanti, poiche’ l’autorizzazione stabilisce la sola misurazione ma non anche la comunicazione dei risultati.

La sentenza impugnata, sul punto, e’ adeguatamente motivata, senza vizi di manifesta illogicita’ o di contraddizione, laddove individua l’obbligo delle comunicazioni e ne accerta, in fatto, l’inadempimento (inadempimento comunque non contestato dal ricorrente).

Infatti, l’articolo 4, della DRS prevede, che: “La ditta dovra’ effettuare con periodicita’ semestrale a far data dalla notifica del presente decreto, la misurazione delle emissioni inquinanti, dandone congruo preavviso… e dovra’ comunicare gli stessi risultati delle analisi”.

Del resto un obbligo di controllo senza comunicazione (come sostenuto dal ricorrente) non avrebbe senso, infatti e’ prevista, espressamente, anche la comunicazione, come sopra visto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente al concesso beneficio della sospensione condizionale della pena, beneficio che elimina,.

Rigetta nel resto il ricorso

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