In caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del primo quale immediata espressione della volontà del giudice non è assoluta ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione dell’eventuale pregnanza degli elementi tratti dalla motivazione significativi di detta volontà
Suprema Corte di Cassazione
sezione III penale
sentenza 17 febbraio 2017, n. 7680
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIALE Aldo – Presidente
Dott. RAMACCI Luca – rel. Consigliere
Dott. ROSI Elisabetta – Consigliere
Dott. CERRONI Claudio – Consigliere
Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 17/03/2016 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/01/2017, la relazione svolta dal Consigliere Dr. LUCA RAMACCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. ANGELILLIS CIRO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. (OMISSIS).
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 17/3/2016 ha confermato la decisione con la quale, in data 28/11/2014, il Tribunale di Como aveva affermato la responsabilita’ penale di (OMISSIS) in ordine al reato di cui alla L. 4 aprile 1956, n. 212, articolo 8, comma 3, perche’, in occasione delle elezioni del sindaco e del consiglio comunale di (OMISSIS), aveva affisso adesivi di una lista della quale era candidato fuori dagli spazi appositamente destinati alla propaganda (In (OMISSIS)).
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’articolo 173 disp. att. c.p.p..
2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge in ordine alla mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.
Formulate alcune osservazioni sui contenuti delle deposizioni testimoniali assunte nel corso del giudizio di primo grado, rileva che il Tribunale avrebbe avuto a disposizione dati probatori di segno contrario ed osserva che i testimoni indicati nella richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, ignorata dalla Corte territoriale, avrebbero potuto dimostrare la sua innocenza.
3. Con un secondo motivo di ricorso rileva la nullita’ della sentenza di primo grado per la mancanza o incompletezza del dispositivo, in quanto privo di riferimenti al capo B) dell’imputazione, difetto ritenuto non emendabile con la correzione dell’errore materiale utilizzata dalla Corte di appello.
4. Con un terzo motivo di ricorso lamenta la mancata assoluzione che i giudici del merito avrebbero dovuto disporre in assenza di dati probatori significativi. Osserva, inoltre, che gli adesivi non rientrerebbero tra i mezzi di propaganda contemplati dalle disposizioni che si assumono violate e che la condotta contestata avrebbe dovuto essere qualificata come uno dei “casi di imbrattamento di arredo urbano e proprieta’ private a suo tempo previsti dal codice penale e recentemente depenalizzato con il Decreto Legislativo n. 8 del 168 conv. Decreto Legge n. 67 del 2014”.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ infondato.
Va rilevato, con riferimento al primo motivo di ricorso, che lo stesso appare formulato, seppure in parte, con richiami a dati fattuali ed ai contenuti delle deposizioni testimoniali che non possono avere ingresso nel presente giudizio di legittimita’, poiche’, come dovrebbe essere ben noto, compito di questa Corte non e’ quello di ripetere l’esperienza conoscitiva del giudice di merito.
2. Per cio’ che concerne, inoltre, la specifica doglianza relativa alla mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, in disparte la circostanza che il motivo di ricorso non fornisce alcuna indicazione sulle ragioni che l’avrebbero giustificata, limitandosi a sostenere che alcuni testimoni, non meglio indicati, avrebbero potuto dare “utili contributi alla definizione della verita’ processuale”, va richiamata la costante giurisprudenza di questa Corte sul tema.
In particolare, si e’ affermato che l’istituto della rinnovazione dibattimentale di cui all’articolo 603 c.p.p. costituisce un’eccezione alla presunzione di completezza dell’istruzione dibattimentale di primo grado dipendente dal principio di oralita’ del giudizio di appello, cosicche’ si ritiene che ad esso possa farsi ricorso, su richiesta di parte o d’ufficio, solamente quando il giudice lo ritenga indispensabile ai fini del decidere, non potendolo fare allo stato degli atti (v. Sez. 2, n. 41808 del 27/9/2013, Monguardo, Rv. 256968 ed altre prec. conf., nonche’ Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 (dep. 2016), Ricci, Rv. 26682001) sussistendo tale evenienza unicamente quando i dati probatori gia’ acquisiti siano incerti, nonche’ quando l’incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per se’ oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza (Sez. 6, n. 20095 del 26/2/2013, Ferrara, Rv. 256228).
Si e’ ulteriormente osservato che, per il carattere eccezionale dell’istituto, e’ richiesta una motivazione specifica solo nel caso in cui il giudice disponga la rinnovazione, poiche’ in tal caso deve rendere conto del corretto uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, mentre in caso di rigetto e’ ammessa anche una motivazione implicita, ricavabile dalla stessa struttura argomentativa posta a sostegno della pronuncia di merito nella quale sia evidenziata la sussistenza di elementi sufficienti per per una valutazione in senso positivo o negativo sulla responsabilita’, con la conseguente mancanza di necessita’ di rinnovare il dibattimento (Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013 (dep. 2014), Coppola, Rv. 259893; Sez. 3, n. 24294 del 7/4/2010, D., Rv. 247872; Sez. 5, n. 15320 del 10/12/2009, Pacini, Rv. 246859; Sez. 4, n. 47095 del 2/12/2009, Sergio, Rv. 245996).
Per tali ragioni si e’ anche ritenuto che il giudice di legittimita’ puo’ sindacare la correttezza della motivazione sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento entro l’ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato e non anche sulla concreta rilevanza dell’atto o della testimonianza da acquisire (Sez. 4, n. 47095/09 cit.; Sez. 4, n. 37624 del 19/9/2007, Giovannetti, Rv. 237689; Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, (dep. 1996), Fachini, Rv. 203764).
Ai fini della rinnovazione del dibattimento in appello, il giudice deve valutare l’indispensabilita’ della prova richiesta dalla parte, avendo riguardo – con riferimento alla testimonianza – alla sua decisivita’ e non alla sua verosimiglianza, che implica un giudizio di fatto che non puo’ essere formulato “a priori”, ma solo dopo l’espletamento della prova, sulla base del confronto con tutti gli elementi di valutazione dell’attendibilita’ dei testi (Sez. 3, n. 42006 del 27/9/2012, M., Rv. 253604).
3. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha chiaramente specificato che la responsabilita’ dell’imputato era stata riconosciuta dal primo giudice sulla base delle dichiarazioni di due testimoni che l’avevano personalmente visto in azione. I giudici del gravame hanno inoltre espressamente riconosciuto l’attendibilita’ dei testi medesimi, escludendo, altrettanto esplicitamente, che il clima elettorale acceso ed altri elementi fattuali valorizzati dall’appellante potessero inficiarne la credibilita’ o rivelarsi quali sintomi evidenti di un intento calunniatorio nei confronti dell’imputato.
A fronte di cio’, dunque, la Corte di appello ha fatto buon uso dei principi giurisprudenziali dianzi richiamati, implicitamente rigettando una richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale che la riconosciuta evidenza delle prove raccolte rendeva palesemente superflua.
4. Quanto al secondo motivo di ricorso, osserva il Collegio che, per quanto emerge dalla sentenza impugnata, al ricorrente era stato originariamente contestato, oltre al reato del quale e’ stato ritenuto responsabile, anche quello di cui all’articolo 658 c.p., dal quale era stato pero’ assolto in primo grado, sebbene il giudice nulla avesse indicato in tal senso nel dispositivo.
Osserva a tale proposito la Corte territoriale, nell’esaminare il motivo di appello sul punto, che nella motivazione della sentenza di primo grado veniva espressamente esclusa, con argomentazioni specifiche, la sussistenza del reato suddetto, che coerentemente il Tribunale non prendeva in considerazione anche nel punto della sentenza concernente la determinazione della pena.
A fronte di cio’, i giudici del gravame hanno ritenuto la mancanza della statuizione assolutoria nel dispositivo della sentenza di primo grado quale mero errore materiale emendabile in sede di appello, soluzione contestata, pero’, in ricorso.
5. Va tale proposito preliminarmente osservato come l’omissione denunciata non abbia prodotto alcun pregiudizio nei confronti dell’imputato, avendo il Tribunale escluso la sussistenza stessa del fatto contestato.
Occorre inoltre richiamare, perche’ utilizzabile anche nel caso in esame, quella giurisprudenza, cui il Collegio intende aderire, secondo la quale in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione non contestuali, il carattere unitario della sentenza, in conformita’ al quale l’uno e l’altra, quali sue parti, si integrano naturalmente a vicenda, non sempre determina l’applicazione del principio generale della prevalenza del primo in funzione della sua natura di immediata espressione della volonta’ decisoria del giudice; invero, laddove nel dispositivo ricorra un errore materiale obiettivamente riconoscibile, il contrasto con la motivazione e’ meramente apparente, con la conseguenza che e’ consentito fare riferimento a quest’ultima per determinare l’effettiva portata del dispositivo, individuare l’errore che lo affligge ed eliminarne gli effetti, giacche’ essa, permettendo di ricostruire chiaramente ed inequivocabilmente la volonta’ del giudice, conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni fondanti la decisione (Sez. F, n. 47576 del 9/9/2014, Savini, Rv. 26140201. V. anche Sez. 2, n. 23343 del 1/3/2016, Ariano e altri, Rv. 26708201; Sez. 4, n. 43419 del 29/9/2015, Forte, Rv. 26490901).
Si deve pertanto ribadire che in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo quale immediata espressione della volonta’ decisoria del giudice non e’ assoluta ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione dell’eventuale pregnanza degli elementi, tratti dalla motivazione, significativi di detta volonta’.
Cio’ posto, osserva il Collegio che la Corte del merito, pur dando atto in motivazione della intervenuta assoluzione, nel giudizio di primo grado, per il reato di cui all’articolo 658 c.p. e della necessita’ di integrare il dispositivo della sentenza, non vi ha poi effettivamente provveduto.
Occorre pertanto disporre comunque l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo B) della rubrica, riferito all’articolo 658 c.p., perche’ il fatto non sussiste.
6. Per cio’ che concerne, infine, il terzo motivo di ricorso, va anche in questo caso posta in evidenza la inammissibilita’, in questa sede, di questioni concernenti la ricostruzione dei fatti operata dai giudici del merito.
Per il resto, va osservato come la L. n. 212 del 1956, articolo 8, che detta norme per la disciplina della propaganda elettorale, stabilisca al comma 3, che qui interessa, che deve essere penalmente sanzionato chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall’articolo 1 fuori degli appositi spazi, nonche’ chiunque contravviene alle norme dell’articolo 1, u.c., il quale vieta le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni.
Pare evidente che il riferimento a “stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale” sia meramente esemplificativo e non anche tassativo, in quanto lo scopo evidente della norma e’ quello di disciplinare le modalita’ di effettuazione della campagna elettorale mediante affissioni, che devono essere effettuate negli spazi appositi.
Nessuna distinzione viene effettuata dal legislatore in ordine alle modalita’, mezzi e materiali con i quali (a collocazione del materiale di propaganda viene in concreto effettuata, sicche’ nel concetto di “affissione” deve pacificamente ricomprendersi ogni attivita’ idonea allo scopo, ivi compresa l’utilizzazione di stampati autoadesivi quali quelli utilizzati nel caso in esame.
La legge non effettua, inoltre, alcuna distinzione riguardo alle dimensioni del materiale affisso, coerentemente con le finalita’ di ordinato svolgimento della propaganda elettorale che la legge si prefigge, come peraltro implicitamente rilevato laddove si e’ riconosciuta la sussistenza del reato con riferimento all’ipotesi di propaganda elettorale effettuata mediante affissione di stampati nelle vetrine e negli ingressi di negozi (Sez. 3, n. 2504 del 11/11/1966, Lagrotteria, Rv. 10306501).
Del tutto infondata risulta, inoltre, l’ulteriore deduzione con la quale il ricorrente prospetta, peraltro in maniera non del tutto chiara, una diversa qualificazione del fatto contestatogli.
E’ sufficiente ricordare, a tale proposito, che questa Corte ha gia’ avuto modo di chiarire che la norma incriminatrice in esame non tutela il deturpamento dei luoghi ma lo straripamento della propaganda oltre gli spazi appositamente predisposti, ripartiti ed assegnati, con violazione della “par condicio” (Sez. 4, n. 9511 del 12/9/1996, Tabanella, Rv. 20626501).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo B) (articolo 658 c.p.) perche’ il fatto non sussiste.
Rigetta nel resto il ricorso
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