Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 15 febbraio 2017, n. 7162

In ordine alla possibile applicazione della circostanza attenuante (denominata “super-attenuante”, in quanto prevede una riduzione di pena fino a due terzi) dei “casi di minore gravità” della violenza sessuale (art. 609-bis, comma 3, c.p.) agli atti sessuali commessi ai danni della moglie o della convivente (parlandosi in tal caso di “rapporto paraconiugale”).

La sussistenza di un rapporto coniugale o di convivenza, o altresì di una relazione affettiva senza convivenza, non può essere assolutamente considerato di per sé un indice di minore gravità del fatto. Si tenga infatti presente che, pur se successivamente alla commissione dei fatti per cui è stata emessa la sentenza in commento, il D.L. n. 93/2013 ha introdotto nel codice penale il nuovo art. 609-ter, comma 1, numero 5-quater), disposizione che qualifica come fattispecie aggravata la violenza sessuale commessa “nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 15 febbraio 2017, n. 7162

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAMACCI Luca – Presidente

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere

Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 01/03/2016 della CORTE APPELLO di MILANO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/12/2016, la relazione svolta dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI;

Udito il Procuratore Generale in persona del STEFANO TOCCI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito il difensore Avv. (OMISSIS) del foro di Milano, e Avv. (OMISSIS) del foro di Milano.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 1 marzo 2016 la Corte d’appello di Milano, a seguito di appello proposto da (OMISSIS) avverso sentenza del 3 luglio 2014 con cui il Tribunale di Milano lo aveva condannato alla pena di sei anni di reclusione, oltre alle pene accessorie e al risarcimento dei danni alla parte civile, per i reati di cui agli articoli 94 e 572 c.p. (capo A, commesso nei confronti della convivente (OMISSIS)), art 81 cpv., 582 e 585 c.p., in relazione all’articolo 576 c.p., nn. 1 e 5 (capo B, commesso nei confronti della stessa vittima) e articoli 81 cpv. e 609 bis c.p. (capo C, commesso ancora nei confronti della (OMISSIS)), in parziale riforma della sentenza impugnata, escludeva l’aggravante di cui all’articolo 94 c.p., concedeva le attenuanti generiche e rideterminava la pena in quattro anni e quattro mesi di reclusione, revocando le statuizioni civili e per il resto confermando.

2. Ha presentato ricorso il difensore, sulla base di tre motivi, il primo denunciante mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ di motivazione, ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), in relazione all’articolo 125 c.p.p., comma 3, articolo 546 c.p.p., comma 1, lettera e), e articolo 603 c.p.p., il secondo denunciante analogo vizio motivazionale in riferimento all’articolo 125 c.p.p., comma 3, articolo 546 c.p.p., comma 1, lettera e), e articolo 192 c.p.p., e il terzo motivo, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), denunciante motivazione manifestamente illogica e conseguente erronea applicazione dell’articolo 609 bis c.p., comma 3.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso e’ infondato.

3.1.1 I primo motivo lamenta in effetti la mancata acquisizione di consulenza tecnica di parte e la mancata disposizione d’ufficio di una perizia medico-legale. Si richiama quindi la richiesta di acquisizione, in grado d’appello, con riapertura dell’istruttoria dibattimentale ex articolo 603 c.p.p., comma 1, di un parere specialistico del 15 maggio 2015 (del professor (OMISSIS), allegato ai motivi d’appello) e di disposizione di perizia, il tutto riguardante la compatibilita’ tra le condizioni fisiche dell’imputato – rimasto leso per un incidente stradale al braccio destro con le condotte a lui attribuite. Si sostiene che solo la prova scientifica avrebbe potuto confermare od escludere i contestati atti di violenza sessuale. Il giudice d’appello, prendendo le mosse dall’attendibilita’ delle accuse della persona offesa, ha ritenuto superflua tale integrazione probatoria: ma in questo modo avrebbe compiuto “un’inferenza palesemente illogica”. Le limitate capacita’ motorie del braccio destro dell’imputato, confermate dalle stesse dichiarazioni della persona offesa, oltre che dal parere medico-legale – prodotto nell’istruttoria – del dottor (OMISSIS) e dalle dichiarazioni dell’imputato, ad avviso del ricorrente “imponevano quel supplemento istruttorio”: e la corte territoriale avrebbe semmai dovuto disporre la perizia proprio per valutare l’attendibilita’ della persona offesa. Dunque in un “duplice vizio” sarebbe incorsa la sentenza: ritenere compatibile la limitazione della piegatura del braccio destro dell’imputato agli episodi di violenza fisica e ritenere irrilevante la richiesta perizia sulla funzionalita’ dell’arto. Ancora ad avviso del ricorrente, il giudizio sull’attendibilita’ della persona offesa come testimone “sorvola” l’incompatibilita’ tra la dinamica delle presunte violenze e l’impossibilita’ dell’imputato di usare il braccio destro per costringerla ad atti sessuali. E la corte territoriale ignora pure “la deposizione dell’imputato”. Vengono a questo punto proposti uno stralcio delle dichiarazioni della persona offesa e comunque una analisi fattuale di come sarebbero avvenute le condotte dell’imputato, per concludere la doglianza nel senso che da cio’ emergerebbe “l’irreparabile illogicita’” dell’affermazione sulla inidoneita’ della prova scientifica a incidere in modo determinante.

3.1.2 Il motivo presenta esso stesso una evidente contraddittorieta’ intrinseca: da’ atto, invero, che gia’ in istruttoria era stato prodotto il parere medico-legale del dottor (OMISSIS), ma non adduce che la perizia del professor (OMISSIS) sia andata in conflitto con il contenuto del suddetto parere, cosi’ da rendere quantomeno opportuna una perizia d’ufficio. A prescindere poi dal fatto che una perizia non puo’ mai costituire prova decisiva secondo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte (v. p. es. Cass. sez. 3, 19 marzo 2013 n. 19498, Cass. sez. 4, 17 gennaio 2013 n. 7444 e Cass. sez. 6, 3 ottobre 2012 n. 43526; Cass. sez. 6, 3 ottobre 2010 n. 43526), e’ lo stesso motivo, allora, che con il suo contenuto dimostra l’inutilita’ di un ulteriore accertamento tecnico.

Per il resto, l’analisi dell’esito fattuale dell’istruttoria per sostenere una valutazione alternativa rispetto a quella adottata dai giudici di merito persegue evidentemente e inammissibilmente un terzo grado di merito. Il motivo, quindi, pure sotto questo profilo non ha consistenza, giacche’ non denuncia un vero e proprio vizio motivazionale, bensi’ manifesta la propria non condivisione del contenuto dell’accertamento, che, peraltro, si nota ad abundantiam, e’ stato particolarmente specifico proprio in ordine alla questione della compatibilita’ fisica dell’imputato con le condotte a lui attribuite dalla persona offesa, indicando riscontro nelle dichiarazioni della stessa, tra l’altro, nell’assenza di contestazioni da parte dell’appellante sugli episodi di aggressione fisica dell’imputato alla vittima, tali da lasciarle postumi e riscontrati dai referti medici: elementi, questi, che ictu oculi dimostrano come l’imputato era dotato di una forza fisica ben sufficiente a imporre alla vittima la sua volonta’, anche per scopo sessuale.

3.2.1 Il secondo motivo adduce che per le ragioni in parte gia’ esposte nel motivo precedente deve censurarsi “il giudizio di piena attendibilita’” della persona offesa, le cui dichiarazioni avrebbero dovuto essere sottoposte a valutazione frazionata, distinguendosi tra gli episodi piu’ (riscontrati (percosse) e i fatti privi di riscontro (le violenze sessuali). “Infondato” sarebbe poi l’assunto che la vittima abbia ben spiegato la portata della limitazione funzionale del braccio destro dell’imputato, visti il certificato medico in atti e il parere del professor (OMISSIS), peraltro non acquisito. E sempre per l’attendibilita’ della persona offesa non si sarebbe tenuto conto che le sue dichiarazioni si sono innestate in una “gravissima crisi matrimoniale” con correlata lite civile per l’affidamento del figlio minorenne.

3.2.2 E’ evidente che questo motivo mira a riproporre, non parzialmente ma sostanzialmente in toto, la versione alternativa dei fatti gia’ rappresentata nel motivo precedente: le dichiarazioni della vittima non sarebbero attendibili perche’ l’imputato non avrebbe potuto con il braccio destro commettere le violenze sessuali. Consapevole la difesa dell’imputato di non avere, peraltro, come evidenziato dalla corte territoriale, contestato gli ulteriori atti di violenza (che il motivo minimizza in “percosse”, mentre si tratta, come si e’ visto, di lesioni personali), si tenta ora di argomentare per un necessario frazionamento, peraltro in modo del tutto assertivo, poiche’, come gia’ si e’ rilevato, non vi e’ alcuna incompatibilita’ di realizzazione fisica tra le due condotte violente; e d’altronde e’ ben noto che le dichiarazioni della persona offesa, pur essendo necessitanti di un vaglio particolarmente attento e approfondito sia sul piano intrinseco che estrinseco, non necessitano dei riscontri esterni di cui all’articolo 192 c.p.p., commi 3 e 4, (v, per tutte, S.U. 19 luglio 2012 n. 41461).

Quanto poi alla pretesa esigenza che si dovesse tenere in conto la “gravissima crisi matrimoniale” con lite sull’affidamento del figlio, a parte che si trattava di una convivenza, si ritorna con questa argomentazione sul piano fattuale, nuovamente chiedendo al giudice di legittimita’ una inammissibile revisione dell’accertamento di merito.

Anche questo motivo, pertanto, risulta manifestamente infondato.

3.3.1 Il terzo motivo, sia come vizio motivazionale sia come conseguente erronea applicazione dell’articolo 609 bis c.p., comma 3, osserva che la giurisprudenza di legittimita’ esige per valutare la sussistenza o meno della diminuente di cui alla suddetta norma una valutazione globale del fatto, che la corte territoriale non avrebbe espletato. Per di piu’ la corte avrebbe affermato che un rapporto paraconiugale non comporterebbe una minore compressione della liberta’ sessuale, mentre l’appello non avrebbe addotto questo, bensi’ evidenziato che “le caratteristiche del caso concreto rendevano plausibile” l’ipotesi lieve della violenza sessuale: e per dimostrare questo si elencano dati fattuali da cui cio’ deriverebbe.

3.3.2 Se e’ evidente che, mostrando una serie di dati che giustificherebbero la diminuente, il motivo scende di nuovo su un inammissibile piano fattuale, ancora una volta chiedendo al giudice di legittimita’ di assumere il ruolo di giudice di un terzo grado di merito, deve comunque osservarsi che la corte non ha fondato il diniego della diminuente di cui all’articolo 609 bis c.p., comma 3, sul rilievo – ovvio – che l’esistenza di un rapporto “paraconiugale” non limita la liberta’ sessuale. La corte, infatti, argomenta in ordine all’incidenza di un rapporto di “coniugio” sulla liberta’ sessuale ai fini di sostenere l’esistenza del reato di violenza sessuale di per se’ (motivazione, pagina 5-6), salvo quel che ora si verra’ a precisare.

Quanto, poi, a un adeguato vaglio per respingere la richiesta dell’appellante di applicazione della diminuente, la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha chiaramente determinato i presupposti di applicazione dell’articolo 609 bis c.p., comma 3, (conformemente pure al vaglio di applicazione dell’articolo 609 quater c.p., comma 4: Cass. sez. 3, 3 ottobre 2006 n. 38112), evidenziando la necessita’ di valutare la minore lesivita’ del fatto in rapporto al grado di violazione del bene giuridico della liberta’ sessuale della vittima (Cass. sez. 3, 15 giugno 2010 n. 27272; Cass. sez. 3, 11 maggio 2011 n. 23093), vale a dire alla minore lesivita’ del bene giuridico tutelato (Cass. sez. 3, 15 ottobre 2013 n. 45179), non essendo stata inferta una compressione significativa alla liberta’ sessuale della persona offesa (Cass. sez. 4, 12 aprile 2013 n. 18662; Cass. sez. 3, 3 ottobre 2006 n. 38112, cit.). La corrispondente verifica deve essere espletata valutando globalmente il fatto (Cass. sez. 3, 15 ottobre 2013 n. 45179), in relazione quindi ai mezzi, alle modalita’ esecutive e al grado di coartazione della vittima attraverso i quali e’ stato commesso, nonche’ alle condizioni fisiche e psicologiche di quest’ultima, per accertare appunto se la liberta’ sessuale e’ stata compressa in modo non grave e se il danno anche in termini psichici ne sia derivato in misura significativamente contenuta (Cass. sez. 3, 14 maggio 2014 n. 23913; Cass. sez. 3, 1 luglio 2014 n. 39445; cfr. ancora Cass. sez. 4, 12 aprile 2013 n. 18662). Naturalmente, una valutazione globale non impone che la motivazione fornisca un elenco formalistico di tutti i dati suddetti, dal momento che – in forza del generale principio dell’assorbimento, ovvero della motivazione implicita -, se vengono esternati elementi da soli incompatibili con l’ipotesi di minor lievita’, la giustificazione del diniego, alla luce della piu’ semplice logica, e’ gia’ stata sufficientemente fornita.

Nel caso di specie, allora, la corte ha adempiuto il suo obbligo motivazionale in ordine appunto al grado di compressione della liberta’ sessuale della vittima affermando si’ che l’appellante avrebbe chiesto l’applicazione dell’attenuante “sul presupposto di una minore compressione della liberta’ sessuale della vittima nell’ambito di un rapporto coniugale o paraconiugale”, ma non fondando il diniego sulla confutazione di questo preteso argomento che ora il ricorrente smentisce, bensi’, dopo avere richiamato quanto osservato in precedenza a proposito del reato sessuale di per se’, lo impernia su tutt’altro genere di valutazioni: “particolare disvalore penale assume nella vicenda in esame la reiterazione nel tempo degli episodi abusanti e la qualita’ degli atti contestati, segnatamente alle modalita’ di esercizio della violenza, sempre con approfittamento della condizione di sottomissione e fragilita’ della p.o., madre di un minore in tenera eta’”, cui deve aggiungersi “il grave danno, in termini psicofisici”, derivato alla vittima “dai fatti incriminati, come documentato anche dalla relazione psicologica prodotta dalla difesa e redatta su incarico del Tribunale civile” – vale a dire, accertamento tecnico non di parte (motivazione, pagina 10). Tale giustificazione del diniego e’ quindi adeguata, poiche’ gli elementi addotti sono piu’ che sufficienti a dimostrare l’incompatibilita’ dei fatti contestati con l’ipotesi lieve del reato. Anche questo motivo, pertanto, risulta privo di alcun pregio.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e anche per conformazione fattuale di parte delle doglianze, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale emessa in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi e’ ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 2000 in favore della Cassa delle ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento occorre omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto disposto dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000 in favore della Cassa delle Ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto disposto dalla legge

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