Corte di Cassazione, sezione II penale, sentenza 15 febbraio 2017, n. 7294

Nel delitto di truffa, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta prepagata, che non sia abbinata ad un conto corrente, il tempo ed il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta

Suprema Corte di Cassazione

sezione II penale

sentenza 15 febbraio 2017, n. 7294

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMMINO Matilde – Presidente

Dott. GALLO Domenico – Consigliere

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere

Dott. IASILLO Adriano – Consigliere

Dott. TUTINELLI Vincenzo – est. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso proposto nell’interesse di:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 27 febbraio 2015 della Corte di Appello di Trento;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Vincenzo Tutinelli;

udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Dott. ANGELILLIS Ciro, Che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza 27 febbraio 2015, depositata il 13 maggio 2015, la Corte di appello di Trento, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trento in composizione monocratica del 22 gennaio 2014, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso all’imputato con una serie di precedenti sentenze e ha confermato nel resto la gia’ pronunciata condanna.

2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del difensore munito di procura speciale lamentando:

2.1 violazione di legge con riferimento all’articolo 8 c.p.p., n. 1, e omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione in relazione alla eccepita incompetenza per territorio.

Afferma il ricorrente che il conseguimento dell’ingiusto profitto deve essere effettivo e non solo rientrante nella sfera giuridica del titolare, con la conseguenza che l’acquisizione del profitto nel caso di specie deve ritenersi avvenuto in (OMISSIS).

2.2 inosservanza della legge penale con riferimento all’articolo 597 c.p.p., comma 3.

Afferma il ricorrente che la Corte territoriale non aveva il potere di procedere alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa con le precedenti sentenze perche’ la questione esorbitava del tutto dai limiti della “area agonistica” e perche’, a mente dell’articolo 597 c.p.p., comma 3, quando a proporre impugnazione sia il solo imputato, il giudice non potrebbe irrogare una pena piu’ grave per specie e quantita’ ne’ revocare benefici. Segnala al proposito che il codice attribuisce esclusivamente al giudice dell’esecuzione la possibilita’ di disporre tale revoca.

2.3 violazione della legge penale con riferimento all’articolo 640 c.p..

Afferma il ricorrente che mancherebbero nel caso di specie gli artifizi e raggiri che avrebbero indotto in errore la persona offesa non potendosi ritenere che questi possano essere consistenti nella condotta di porre falsamente in vendita su eBay un computer al prezzo di Euro 550, non potendo essere la pubblicazione di un annuncio di vendita un artifizio o raggiro, risultando la richiesta di una somma di denaro un mero inadempimento civilistico cosi’ come l’omessa consegna dell’oggetto venduto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso e’ inammissibile.

3.1 Quanto alla dedotta incompetenza per territorio, deve rilevarsi preliminarmente che la stessa articolazione del motivo non permette di comprendere quale sia il criterio di collegamento con il diverso ufficio giudiziario ritenuto competente posto che non vi e’ sviluppo in tal senso ne’ in questa sede ne’ in sede di appello del motivo medesimo. Le fattispecie richiamate dal ricorrente attengono infatti alla dazione all’esito degli artifizi e raggiri di strumenti di pagamento che (pur avendo un autonomo regime di girata) – in conseguenza della natura di “mezzo di liquidazione postumo” (cosi’ letteralmente Sez. 2, sent. 22/09/2010 n. 37855, richiamata dal ricorrente) – determinano l’ingresso dell’indebita utilita’ nella sfera giuridica del beneficiario solo all’atto della riscossione o utilizzazione. Quand’anche si dovesse seguire tale prospettazione, sarebbe necessaria l’indicazione dell’atto riscossione o utilizzazione della somma costituente il profitto della fattispecie truffaldina, individuando se la somma sia stata fatta confluire sul conto corrente ovvero su altra carta prepagata ovvero sia stata ritirata presso sportello bancomat ovvero sia stata utilizzata per l’acquisto di beni.

Nel caso di specie, tale profilo non e’ stata sviluppato in sede di ricorso e inammissibile deve ritenersi la relatio operata alla memoria depositata in sede di appello,

Va comunque segnalato che, a differenza delle carte di credito “ordinarie”, rientra nella c.d. moneta elettronica ai sensi dell’articolo 1, par. 3, lettera b), della Direttiva 2000/46/CE, la Corte rappresentativa di una riserva elettronica di valore monetario, immagazzinata in un dispositivo tecnico utilizzabile per l’esecuzione di pagamenti a imprese diverse da quelle emittenti e che opera come strumento prepagato al portatore senza coinvolgere necessariamente conti bancari (cfr. terza premessa della Direttiva 2000/46/CE richiamata nel Rapporto Annuale BCE 2000 – 2001 – 2002). Si tratta, secondo definizione dottrinale richiamata dalla stessa Banca d’Italia di strumenti che incorporano ” un potere d’acquisto pagato in via anticipata”. In sostanza, le poste afferenti a tali carte non vengono computate (anche quando non si tratti di carte c.d. anonime) sul conto corrente del titolare con rimesse a scadenza fissa, ma costituiscono una sorta di patrimonio separato che circola su un canale separato. Di conseguenza – anche quando vi sia un conto corrente “di appoggio” – questo non risulta ipso facto “movimentato” di pari passo con le rimesse della carta medesima.

Cio’ determina che l’utilita’ patrimoniale connessa all’accredito sulla carte di credito sia immediata in quanto immediato e’ l’accrescimento del “potere d’acquisto pagato in via anticipata” che la carta incorpora, in cio’ concretizzandosi le funzioni operative e le altre funzioni accessorie connesse con l’emissione di moneta elettronica richiamate dall’articolo 1 della Direttiva citata.

Ne consegue l’impossibilita’ di stabilire un esatto luogo in cui individuare la percezione dell’ingiusto profitto in quanto l’immediata disponibilita’ del denaro si verifica nel contesto di un circuito elettronico non spazialmente individuabile.

L’accredito sulla carta prepagata – a prescindere dal collegamento con un conto corrente – determina, come gia’ accennato, l’immediata disponibilita’ della somma di danaro frutto della condotta truffaldina. L’immediata disponibilita’ all’atto dell’accredito sulla carta prepagata esclude la possibilita’ di ricollegare all’accredito – successivo e meramente eventuale – sul conto corrente il conseguimento dell’utilita’ immediata conseguenza della disposizione patrimoniale conseguente agli artifizi e raggiri.

In sostanza, nella fattispecie suddetta vi e’ l’impossibilita’ di far ricorso nel caso di specie alle regole generali in materia di competenza dettate dall’articolo 8 c.p.p., che determina la necessita’ di applicare le successive disposizioni di cui all’articolo 9 c.p.p., a norma delle quali e’ competente il giudice dell’ultimo luogo in cui e’ avvenuta una parte dell’azione o dell’omissione. Nel caso di specie, questa Corte ha in precedenza individuato tale luogo nell’ultima frazione di azione o omissione rilevante che puo’ corrispondere al momento in cui l’annuncio ingannevole giunge alla persona offesa e quindi al momento in cui diviene rilevante e idoneo l’artifizio o raggiro ovvero, posto che ai fini della consumazione del reato di truffa e’ necessario che il profitto dell’azione truffaldina entri nella sfera giuridica di disponibilita’ dell’agente, non essendo sufficiente che esso sia fuoriuscito da quella del soggetto passivo (Sez. 5, Sentenza n. 14905 del 29/01/2009 Rv. 243608; Sez. U, Sentenza n. 18 del 21/06/2000 Rv. 216429), al versamento del denaro sulla carta, poiche’ tale operazione ha realizzato contestualmente sia l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente, che ottiene l’immediata disponibilita’ della somma versata sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima (in questi termini Sez. 1, Sentenza n. 25230 del 13/03/2015 Rv. 263962).

Entrambi i momenti sopra indicati si sono svolti all’interno dell’ambito di competenza territoriale del Tribunale di Trento.

Tali caratteristiche, a parere della Corte, determinano la competenza nel luogo dove e’ avvenuto l’accreditamento sulla carta di credito e quindi, nel caso di specie, all’interno del circondario del Tribunale di Trento la cui competenza risulta dunque correttamente affermata.

3.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, deve osservarsi che la revoca della sospensione condizionale della pena che sia stata illegittimamente concessa e’ possibile anche ad opera del giudice della cognizione, ai sensi dell’articolo 168 c.p., comma 3, con l’unico limite che la sentenza contenente la relativa statuizione non sia passata in giudicato prima dell’entrata in vigore, il 4 maggio 2001, della L. n. 128 del 2001, con la quale e’ stata introdotta la suindicata previsione normativa che costituisce disposizione processuale, come tale non applicabile a situazioni da considerarsi all’epoca gia’ esaurite (Sez. 1, n. 8974 del 31/01/2008, Mannone, Rv. 239043; Sez. 1, n.8902 del 14/12/2006, dep. 2007, Scannnnacca, Rv. 236564).

Nel caso di specie, le sentenze contenenti la revocata disposizione in materia di sospensione condizionale della pena risultano essere ben successive al 2001 e quindi non vi sono profili che escludano l’applicabilita’ dell’articolo 168 c.p., comma 3, in relazione alla illegittima reiterazione della sospensione condizionale della pena e alla conseguente presenza di motivi ostativi ex articolo 164 c.p., comma 2, n. 1.

3.3 Quanto al terzo motivo di ricorso, relativo all’affermazione per cui difetterebbero artifizi e raggiri, deve rilevarsi che, nel caso di specie, risulta evidente che il profilo costituente artifizi o raggiri era costituito dall’aver messo falsamente in vendita il bene de quo, in cio’ richiamandosi la prospettazione di una disponibilita’ del bene non effettivamente sussistente, elemento questo ampiamente sufficiente ad integrare gli artifizi e raggiri richiesti dalla norma incriminatrice.

4. Alla declaratoria d’inammissibilita’ consegue, per il disposto dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche’ al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.500,00.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *